Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9459 del 12/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 12/04/2017, (ud. 20/02/2017, dep.12/04/2017),  n. 9459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12155/2012 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONCA D’ORO

300, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BAFILE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO TEALDI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI PIEMOTE, in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 86/2011 della COMM. TRIB. REG. di TORINO

depositata il 11/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/02/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– G.A., nella qualità di legale rappresentante della Sider Lamiere srl, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Piemonte n. 86/22/11 dep. 11 novembre 2011, su impugnazione di avviso di accertamento per l’anno d’imposta anno 2004 (ai fini Iva e Irap), emesso a carico della società in applicazione degli studi di settore.

– L’accertamento impugnato era stato preceduto da altro accertamento, previo contraddittorio, per il quale l’Ufficio aveva riconosciuto di avere applicato uno studio di settore non riferibile all’attività esercitata (TD2OU); notificava quindi l’avviso di accertamento di cui al presente giudizio in applicazione dello studio di settore richiesto dal contribuente (SD36U), da questi impugnato per errata applicazione dello studio di settore originario, rettificato dallo stesso Ufficio.

– La C.T.P. accoglieva il ricorso, con sentenza riformata dalla CTR, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio. In particolare la CTR, premesso il quadro normativo di riferimento, preso atto del contraddittorio intervenuto fra le parti, ha ritenuto applicato dall’Ufficio lo studio di settore più idoneo, accogliendo le considerazioni del contribuente, dopo aver rivisto i valori dei cespiti e provveduto all’esame di un certo numero di fatture; ha ritenuto per contro non probanti le argomentazioni della contribuente, che si è limitata ad affermare di avere acquistato, in un mercato globalizzato, la materia prima (acciaio) a prezzi più alti, con conseguente lievitazione dei costi senza aumento dei ricavi.

– L’Agenzia delle Entrate si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– 1. Col primo motivo del ricorso si deduce violazione di legge (artt. 2697 e 2727 c.c.) e omessa motivazione, non potendosi l’accertamento basare solo sugli studi di settore senza tener conto delle motivazioni riportate dal contribuente in sede di contraddittorio, di cui sia l’accertamento che la CTR non hanno tenuto alcun conto, (in particolare particolare aumento dei prezzi di vendita e dei ricavi rispetto all’anno precedente determinato dall’aumento del costo delle materie prime; incremento dei costi, rettifiche di valori riportati in dichiarazione).

– 2. Col secondo motivo si deduce contraddittoria motivazione su un fatto decisivo rappresentato dalla regolarità – non contestata – delle scritture contabili.

– 3. Il ricorso è infondato e va respinto.

– Sulla questione oggetto della presente controversia si sono pronunciate le SSUU di questa Corte (con sentenza n. 26635 del 18/12/2009), statuendo il principio, ribadito anche da questa sezione (n. 11633 del 15/05/2013; n. 3415 del 20/02/2015), che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, con il contribuente. L’esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli “standards” al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici.

– La CTR ha fatto corretta applicazione degli indicati principi, prendendo atto della applicazione dello studio di settore richiesto dallo stesso contribuente, in quanto più aderente al tipo di attività svolta, e della sua applicazione tenendo conto delle caratteristiche specifiche dell’impresa, limitandosi per contro la contribuente a generiche giustificazioni, non sorrette da idonea prova.

– Nè la regolarità formale delle scritture contabili può, di per sè sola, costituire elemento idoneo ad inficiare le presunzioni di cui agli studi di settore, che possono essere utilizzati dall’ufficio anche in contrasto con esse, finchè non ne sia dimostrata l’infondatezza mediante idonea prova contraria, il cui onere è a carico del contribuente e, nel caso di specie, non assolto (Cass. n. 3302 del 13/02/2014).

– 4. Il ricorso va conseguentemente rigettato

– 5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA