Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9459 del 09/04/2021

Cassazione civile sez. I, 09/04/2021, (ud. 08/01/2021, dep. 09/04/2021), n.9459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27482/2016 proposto da:

P.A.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Ugo

Bartolomei n. 23, presso lo studio dell’avvocato Saraceni Stefania,

rappresentato e difeso dall’avvocato Saiu Rinaldo, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Intesa SanPaolo S.p.a., nella qualità di incorporante il Sanpaolo

Imi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via A. Baiamonti n. 4, presso lo

studio dell’avvocato Amato Renato, rappresentata e difesa

dall’avvocato Segui Marcello, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 501/2016 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

pubblicata il 30/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/01/2021 dal cons. Dott. FALABELLA MASSIMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnata per cassazione la sentenza resa, in sede di rinvio, dalla Corte di appello di Cagliari in data 30 giugno 2016: con tale pronuncia è stato respinto l’appello proposto da P.A. avverso la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Oristano nel giudizio, vertente tra il nominato P. e Intesa Sanpaolo s.p.a., su di una opposizione a decreto ingiuntivo per scoperto di conto corrente.

Per quanto qui rileva, il giudice del gravame ha disatteso l’eccezione di pagamento proposta dall’appellante affermando che il versamento della somma di Lire 39.626.950 eseguito il 21 dicembre 1991 “mirava a risanare la situazione debitoria” relativa ad un “mutuo fondiario e non allo scoperto di conto corrente come sostenuto dall’appellante”. A tal fine la Corte di merito ha valorizzato il contenuto di una missiva indirizzata al Banco di Napoli (originaria parte contrattuale) nella quale era fatto specifico riferimento alle rate di mutuo scadute, agli interessi di mora e alla rata del 1 gennaio 1992.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su di un solo motivo. Resiste con controricorso Intesa Sanpaolo che ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorrente denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in violazione dell’art. 184 c.p.c.. La censura investe l’accertamento della Corte di merito circa il pagamento dell’indicata somma di lire 39.629.950 nelle casse dell’istituto bancario. Sostiene l’istante che la corrispondenza indicata nella sentenza non farebbe riferimento all’estinzione del mutuo, il quale era stato acceso solo in data 12 dicembre 1989. Secondo il ricorrente la somma versata sarebbe stata destinata a ripianare lo scoperto di conto corrente.

2. – Il motivo è inammissibile, e così il ricorso.

Il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto della controversia non è più deducibile col ricorso per cassazione. Come è noto, nella nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, risultante dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012, è mancante ogni riferimento letterale alla “motivazione” della sentenza impugnata, con la conseguenza che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).

Nel caso in esame non si ravvisa alcuna di tali radicali carenze motivazionali e, del resto, l’istante fa questione di un accertamento probatorio: e quindi di un profilo che sfugge, per quanto detto, al sindacato di legittimità consentito dalla disciplina vigente.

La doglianza è oltretutto carente di autosufficienza, dal momento che l’istante fonda la censura su di un documento che non trascrive e di cui non precisa la localizzazione all’interno dei fascicoli di causa: e infatti, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass. Sez. U. 27 dicembre 2019, n. 34469).

3. – Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 8 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2021

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