Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9458 del 30/04/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 9458 Anno 2014
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: MAROTTA CATERINA

SENTENZA
sul ricorso 29423-2008 proposto da:
RAPATTONI

ARGILIA

c.f.

RPTRGL30B56C474E,

elettivamente domiciliata in ROMA, V. GUGLIELMO
MARCONI 57, presso lo studio dell’avvocato CIMAGLIA
GIULIO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato SANDIROCCO LUIGI, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2014
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contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato

Data pubblicazione: 30/04/2014

in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA n.

29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e
difeso dagli avvocati PULLI CLEMENTINA, VALENTE
NICOLA, RICCIO ALESSANDRO, giusta delega in atti;
– MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui
Uffici domicilia, ope legis, in ROMA alla VIA DEI
PORTOGHESI n. 12;
– controricorrenti

avverso la sentenza n.
D’APPELLO di L’AQUILA,

1430/2008 della CORTE
depositata il 14/10/2008

R.G.N. 1462/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/01/2014 dal Consigliere Dott. CATERINA
MAROTTA;
udito l’Avvocato CIMAGLIA GIULIO;
udito l’Avvocato CAPANNOLO EMANUELA per delega PULLI
CLEMENTINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

.

R. Gen. N. 29423/2008
Udienza 29/1/2014
Rapattoni Argilla t/ I.N.P.S. +1

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello, giudice del lavoro, di L’Aquila, con sentenza n. 1430/2008 del
14/10/2008, in riforma della decisione del Tribunale di Pescara n. 1889/2007, rigettava
la domanda avanzata da Argilia Rapattoni nei confronti dell’I.N.P.S. e del Ministero

all’indennità di accompagnamento. Riteneva la Corte territoriale che fosse maturato il
termine decadenziale di cui all’art. 42, comma 3, della legge n. 326/2003, di
conversione del decreto legge n. 269/2003 in quanto, a fronte del verbale della
Commissione medica del 4/2/2005, il ricorso al Tribunale di Pescara era stato
depositato solo in data 2/9/2007.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione Argilia Rapattoni affidato a due
motivi d’impugnazione.
L’I.N.P.S. ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze resistono con
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente ritenuta l’inammissibilità della eccezione di difetto di
legittimazione passiva sollevata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La questione, infatti, era stata già affrontata in sede di sentenza di primo grado dal
Tribunale di Pescara e risolta ritenendo corretta la vocatio in ius del Ministero “alla
luce del chiaro disposto dell’art. 42 della legge 24/11/2003, n. 326″.
Pur se la condanna al pagamento della prestazione era stata pronunciata solo nei
confronti dell’I.N.P.S., l’accertamento del diritto era avvenuto nei confronti di
entrambe le parti ritenute passivamente legittimate.

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dell’Economia e delle Finanze intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto

R. Gen. N. 29423/2008
Udienza 29/1/2014
Rapattoni Argilia c/
+1

Tale esplicita affermazione della sussistenza della legittimazione passiva anche del
Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha formato oggetto di doglianza nel
giudizio di appello da parte del Ministero stesso che, dunque, non può legittimamente,
in questa sede, riproporre la relativa questione, coperta ormai dal giudicato.

applicazione della legge 326/2003 e contestuale omessa applicazione dell’art. 74 della
legge n. 74/2004 (di conversione del d.l. n. 355/2003, che ha differito l’efficacia
dell’art. 42, comma 3, al 31 dicembre 2004)”. Rileva che, essendo determinante, ai fini
della individuazione della disciplina applicabile, la data della domanda amministrativa
(non già quella del verbale della Commissione medica – provvedimento finale) non era
maturata alcuna decadenza.
3. Il motivo è infondato.
In tema di azione giudiziale per le prestazioni d’invalidità civile, l’art. 42, comma
3, del d.l. n. 269 del 2003, conv. in legge n. 326 del 2003, la cui efficacia è stata
differita al 31 dicembre 2004 dall’art. 23, comma 2, del d.l. n. 355 del 2003, conv. in
legge n. 47 del 2004, ha introdotto una decadenza prima inesistente, fissando il termine
di sei mesi dalla data di comunicazione all’interessato del provvedimento emanato in
sede amministrativa.
Quello che rileva, dunque, ai fini del decorso del suddetto temine decadenziale è
solo la data della comunicazione del provvedimento a prescindere, dunque, dall’epoca
di proposizione della domanda amministrativa.
Ed infatti non può il nuovo regime ritenersi inapplicabile per la sola circostanza che
la domanda amministrativa sia stata presentata prima del 31 dicembre 2004. La novella
introduce un duplice precetto: a far data dalla sua entrata in vigore, a) non sono più

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2. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia: “Violazione e falsa

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Udienza 29/1/2014
Rapattoni Argilla c/ I.N.P.S. +1

esperibili i precedenti ricorsi amministrativi; b) la domanda giudiziale è soggetta al
termine di decadenza decorrente dalla comunicazione del provvedimento. Risulta così
irrilevante l’epoca della proposizione della istanza amministrativa (a differenza di
quanto accaduto in materia di prestazioni previdenziali con l’entrata in vigore del D.L.

31 dicembre 2004, era si soggetta alla disciplina dei ricorsi di cui al d.P.R. n. 698 del
1994, con le modalità ivi previste, ma sino a quando questi erano esperibili.
Segnatamente sino alla notifica, precedente il 31 dicembre 2004, del verbale di visita
emesso dalle commissioni mediche (d.P.R. n. 698 del 1994, art. 3, comma 2). Nel caso
in cui il provvedimento venga comunicato dopo tale data non è in alcun modo
ipotizzabile la ultra attività della disciplina in materia di ricorsi del 1994 in virtù della
mera data di presentazione dell’istanza precedente al 31 dicembre 2004, sicché, non
potendo neppure ritenersi che l’azione giudiziaria sia soggetta al solo termine di
prescrizione in contrasto con la novella che prevede la decadenza semestrale dal
momento in cui tutti i presupposti in essa previsti (la comunicazione del
provvedimento) si siano realizzati, resterà applicabile solo tale ultimo istituto (cfr. in
tal senso Cass. 20 aprile 2011, n. 9038).
4. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia: “Omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”. Si duole del
fatto che la Corte di appello, ai fini della verifica del rispetto dei termini di decadenza
abbia operato un semplice raffronto tra la data indicata nel verbale della Commissione
medica (4/2/2005) e la data di proposizione del ricorso (2/7/2007) omettendo di
accertare l’avvenuta rituale comunicazione dell’esito della visita.
5. Il motivo è fondato.

5

n. 384 del 1992, cfr. Corte cost. n. 20/93 e n. 128/96). Quest’ultima, se precedente al

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Rapattoni Argilla c/ I.N.P.S. +1

Non spiegano, infatti, i giudici di appello se e per quale motivo la data del verbale
di visita corrispondesse a quella della formale comunicazione all’interessata dell’esito
della visita stessa.
6. Per concludere va accolto il secondo motivo di ricorso e rigettato il primo; la

composizione, che verificherà, ai fini della eventuale decadenza, la data di
comunicazione del provvedimento emanato in sede amministrativa e provvederà anche
sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo; cassa la sentenza
impugnata e rinvia anche, per le spese, alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa
composizione.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2014.

sentenza impugnata va cassata rinviandosi alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa

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