Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9458 del 04/04/2019

Cassazione civile sez. lav., 04/04/2019, (ud. 05/12/2018, dep. 04/04/2019), n.9458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29436-2017 proposto da:

OTIS SERVIZI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI DUE MACELLI 47, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO TODARO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANDREA VISCHI;

– ricorrente –

contro

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RIMINI 14,

presso lo studio dell’avvocato NICOLETTA CARUSO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GAETANO SORBELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 938/2017 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 04/10/2017 R.G.N. 267/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2018 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato PAOLO TODARO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Messina con la sentenza n. 938/2017, riformando la sentenza del tribunale locale, in sede di procedimento ai sensi della L. n. 92 del 2012, aveva dichiarato la illegittimità del licenziamento irrogato a C.S. da Otis servizi srl, condannando quest’ultima alla reintegrazione del lavoratore nei posto di lavoro ed al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito aliunde nel periodo di estromissione.

Precisava la Corte d’appello che il C. era stato licenziato per superamento del periodo di comporto in applicazione di quanto previsto dall’art. 2 del CCNL 5 dicembre 2012 metalmeccanici con riferimento al comporto c.d. “breve” di 183 giorni. Il lavoratore in sede di opposizione all’ordinanza emessa nella fase sommaria, aveva invece rilevato l’errata applicazione del comporto breve ed invocato la applicazione del comporto “prolungato”, previsto dalla disposizione richiamata per i casi in cui si tratti di un unico evento morboso con assenza ininterrotta come era qualificabile la condizione del lavoratore, sottoposto costantemente a trattamento di dialisi salvavita.

In sede di reclamo il Tribunale aveva ritenuto insussistenti le condizioni per ricollegare la fattispecie alle prime due ipotesi di comporto prolungato previsto dalla norma, giudicando nuova la domanda relativa al riconoscimento della terza ipotesi di comporto prolungato previsto per i casi in cui alla “scadenza del periodo di comporto breve sia in corso una malattia con prognosi pari o superiore a 91 giorni di calendario”.

La corte territoriale aveva invece ritenuto che non di domanda nuova si trattasse ma di prospettazione di un motivo di censura fondato sulla medesima causa petendi consentito nello speciale rito in materia di licenziamenti ove, nella fase della opposizione è possibile presentare domande fondate sui medesimi fatti costitutivi della domanda resa nella fase sommaria.

Nel merito il giudice d’appello aveva ritenuto applicabile l’ultima ipotesi del comporto prolungato in quanto al termine del periodo di comporto breve la malattia e lo stato di “dialitico trisettimanale” aveva comportato una prognosi superiore ai 91 giorni in quanto finalizzata al trapianto renale. Il licenziamento intimato prima della scadenza di tale termine doveva quindi considerarsi nullo con le conseguenti tutele di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, commi 1 e 2, come modificato dalla L. n. 92 del 2012.

Avverso detta decisione la Otis servizi srl proponeva ricorso affidato a quattro motivi di censura anche illustrati da successiva memoria cui resisteva con controricorso il C..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1)- Con il primo motivo è dedotta la violazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 51 in relazione al divieto di introdurre domande nuove salvo che siano fondate sui medesimi fatti costitutivi (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

La società si duole della valutazione della corte territoriale circa il mutamento della domanda svolta dal lavoratore in sede di opposizione. A riguardo rileva che la originaria prospettazione era relativa alla sola illegittimità del licenziamento per violazione della disposizione contrattuale collettiva (art. 2) inerente il comporto “breve”, mentre in sede di opposizione aveva mutato la causa petendi in quanto aveva invocato l’applicazione della terza ipotesi del comporto “prolungato”, con ciò violando il disposto della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 51 che vieta in sede di opposizione la proposizione di domande nuove, salvo che siano fondate sui medesimi fatti costitutivi.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 78/2015, chiamata a pronunciarsi sulla possibilità che il giudice dell’opposizione fosse il medesimo che si era occupato della fase sommaria (in violazione all’obbligo di astensione di cui all’art. 51 c.p.c., n. 4), ha ritenuto che nel procedimento in questione “l’opposizione non verte, infatti, sullo stesso oggetto dell’ordinanza opposta (pronunciata su un ricorso “semplificato”, e sulla base dei soli atti di istruzione ritenuti, allo stato, indispensabili), nè è tantomeno circoscritta alla cognizione di errores in procedendo o in iudicando eventualmente commessi dal giudice della prima fase, ma – come già detto – può investire anche diversi profili soggettivi (stante anche il possibile intervento di terzi), oggettivi (in ragione dell’ammissibilità di domande nuove, anche in via riconvenzionale, purchè fondate sugli stessi fatti costitutivi) e procedimentali, essendo previsto che in detto giudizio possano essere dedotte circostanze di fatto ed allegati argomenti giuridici anche differenti da quelli già addotti e che si dia corso a prove ulteriori”.

Ha poi soggiunto che deve escludersi che la fase oppositoria possa configurarsi come la “riproduzione dell’identico itinerario logico decisionale già seguito per pervenire all’ordinanza opposta”.

Più in generale le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 19674/2014 hanno statuito che ” La seconda fase è invece introdotta con un atto di opposizione proposto con ricorso contenente i requisiti di cui all’art. 414 c.p.c., opposizione che non è una revisio prioris istantiae, ma una prosecuzione del giudizio di primo grado, ricondotto in linea di massima al modello ordinario, con cognizione piena a mezzo di tutti gli atti di istruzione ammissibili e rilevanti”.

Il ricorso in opposizione si pone in “rapporto di prosecuzione, nel medesimo grado di giudizio, con la fase sommaria”, e quindi, come chiarito dal comma 51, non potrà contenere domande diverse da quelle già proposte nella prima fase, salve le domande fondate sui medesimi fatti costitutivi (che avrebbero potuto, quindi, essere già state proposte nella prima fase ma non lo sono state), o che siano proposte rispetto a soggetti rispetto ai quali la causa è comune o dai quali si vuole essere garantiti.

Di recente questa Corte ha ulteriormente chiarito che “Nel rito cd. Fornero, il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una seconda fase, a cognizione piena, che della precedente costituisce una prosecuzione, sicchè non costituisce domanda nuova, inammissibile per mutamento della “causa petendi”, la deduzione di ulteriori motivi di invalidità del licenziamento impugnato (Cass. n. 27655/2017).

Alla luce dei principi affermati deve quindi ritenersi infondata la censura in quanto, posta la presenza dei fatti inerenti il licenziamento in questione sin dalla prima fase dell’articolato procedimento, alcuna novità può annettersi ad una qualificazione differente operata nell’ambito di quei fatti.

2) Con il secondo motivo è dedotta la violazione degli artt. 2727,2729 e 2697 c.c. per aver la corte territoriale ritenuto sussistente una malattia superiore a 91 giorni sulla base di sole presunzioni non supportate da elementi concreti.

A riguardo questa corte ha chiarito che “Allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni, le quali anche da sole possono formare il convincimento del giudice del merito, rientra nei compiti di quest’ultimo il giudizio circa l’idoneità degli elementi presuntivi a consentire inferenze che ne discendano secondo il criterio dell'”id quod prelumque accidit”, essendo il relativo apprezzamento sottratto al controllo in sede di legittimità, se sorretto da motivazione immune da vizi logici o giuridici e, in particolare, ispirato al principio secondo il quale i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricavati in relazione al complesso degli indizi, soggetti ad una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di questi, pur senza omettere un apprezzamento così frazionato, al fine di vagliare preventivamente la rilevanza dei vari indizi e di individuare quelli ritenuti significativi e da ricomprendere nel suddetto contesto articolato e globale” (Cass. n. 20002/2017).

Coerentemente ai principi espressi, la corte d’appello ha dato atto dell’esame della documentazione medica allegata da cui emergeva il trattamento dialitico trisettimanale a cui si sottoponeva il C. e che lasciava presumere, con elevato grado di certezza, stante la gravità, l’evoluzione successiva e la continuazione della patologia oltre il 91 giorno. Alcuna violazione dei criteri presuntivi è dunque riscontrabile, essendo, la valutazione per presunzioni, ancorata a dati oggettivi che, unitamente alle conseguenti presunzioni, hanno formato il convincimento del giudice, non censurabile in questa sede.

3) Con il terzo motivo è denunciata la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4). Parte ricorrente rileva il vizio di motivazione ritenendo apparente ed illogico il percorso argomentativo relativo alla presunzione di malattia superiore ai 91 giorni.

Il motivo è strettamente collegato al precedente e, ritenuta la infondatezza di quello, per il corretto utilizzo degli elementi presuntivi nella formazione del convincimento del giudice d’appello, deve ritenersi conseguentemente assorbito o comunque infondato anche questo motivo.

4) Con il quarto motivo è censurata (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazione dell’art. 2110 c.c. in tema di qualificazione giuridica e relative conseguenze del licenziamento intimato prima della scadenza del periodo di comporto.

Parte ricorrente si duole della valutata nullità del licenziamento invocando invece la inefficacia dello stesso se intimato prima della scadenza del periodo di comporto.

Questa Corte, a Sezioni unite ha di recente statuito che “Il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all’art. 2110 c.c., comma 2” (Cass. SU n. 12568/2018).

Corretta risulta quindi la determinazione del giudice d’appello circa la valutata nullità del licenziamento in questione. Peraltro erroneamente, a seguito della accertata nullità, la corte messinese ha ritenuto applicabili le tutele previste dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, commi 1 e 2, come da ultimo modificata, con la condanna alla reintegrazione del lavoratore nel suo posto di lavoro ed al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate dal di del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione.

La articolata disciplina dell’art. 18 nella formulazione da ultimo disposta dalla L. n. 92 del 2012, prevede infatti al comma 7 che nella specifica ipotesi di licenziamento ingiustificato perchè intimato in violazione dell’art. 2110 c.c., comma 2, il giudice applichi la disciplina di cui al comma 4 della medesima disposizione e quindi annulli il licenziamento e condanni il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione e comunque non superiore a dodici mensilità, anche deducendo “l’aliunde perceptum” o comunque quanto il lavoratore avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione.

Il motivo di censura risulta quindi fondato con riguardo alla mancata applicazione delle tutele conseguenti al licenziamento intimato in violazione dell’art. 2110 c.c., comma 2, come previste espressamente dal richiamato L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma 7. La sentenza deve essere cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata la causa alla corte di appello di Catania perchè provveda in osservanza dei principi enunciati e provveda altresì sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo nei sensi di cui in motivazione e rigetta i primi tre motivi. cassa la sentenza con riferimento al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Catania, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019

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