Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9457 del 28/04/2011

Cassazione civile sez. II, 28/04/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 28/04/2011), n.9457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17656/2005 proposto da:

F.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA AMITERNO 3, presso lo studio dell’avvocato NOTARMUZI

STEFANO, rappresentata e difesa dall’avvocato MORICHI Sergio;

– ricorrente –

e contro

M.P. VED. C., C.E., C.

R., C.F.;

– intimati –

sul ricorso 22896/2005 proposto da:

C.F., M.P. VED. C. C.F.

(OMISSIS) in proprio e quale madre esercente la potestà sul

minore C.E., C.R., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA SABAZIO 31, presso lo studio

dell’avvocato RUBOLINO LUCA, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BONCI LIVIO;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

F.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AMITERNO

3, presso lo studio dell’avvocato NOTARMUZI STEFANO, rappresentato e

difeso dall’avvocato MORICHI SERGIO;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 326/2004 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 11/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2011 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato Notarmuzi Stefano con delega depositata in udienza

dell’Avv. Sergio Morichi difensore della ricorrente che si riporta

agli atti;

udito l’Avv. Hernandez Francesco con delega depositata in udienza

dell’Avv. Bonci Livio difensore dei resistenti che si riporta agli

atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) Nel 1978 i fratelli Z. dividevano tra loro un immobile sito in (OMISSIS).

Z.M. vendeva l’unità immobiliare sita al pian terreno ad A.A., il quale nel 1983 la rivendeva a C. O..

Z.L. il 25 luglio 1984 vendeva la sua unità immobiliare, dotata di corte esclusiva di mq 90 a F.R., odierna ricorrente, la quale sei giorni dopo l’acquisto evocava in giudizio C.O., chiedendo la chiusura di due finestre di veduta aperte sulla corte e la restituzione del locale caldaia di cui il convenuto si era impossessato.

Il C. chiamava in causa A.A. e in via riconvenzionale domandava la condanna della F. a rimuovere ogni modifica apportata all’immobile.

Il tribunale di Ancona il 28 settembre 2001 ordinava agli eredi C. la trasformazione delle vedute in luci, ai sensi dell’art. 901 c.c. e di ripristinare il locale caldaia. Rigettava le domande di C.: quelle verso F. per mancata prova di danni derivati dalle opere F.; quella rivolta contro A., perchè questi non aveva promesso nè garantito le vedute, nè la proprietà del locale caldaia.

Investita da appello principale C. e appello incidentale della F., la quale chiedeva la completa chiusura delle aperture, la Corte di appello Ancona l’11 maggio 2004 così decideva: a) ordinava ai C. la chiusura delle vedute e il ripristino del locale caldaia.

b) Accoglieva parzialmente l’appello C. e ordinava alla F. la demolizione delle scale e dei balconi e di una costruzione indebitamente eseguiti occupando un’area in precedenza libera e che costituivano innovazioni vietate ex art 1120 c.c., tali da aggravare la servitù di veduta sul fondo C. e a diminuire aria e luce dell’appartamento di parte convenuta.

F. ha proposto ricorso per cassazione e gli eredi C. controricorso e ricorso incidentale, resistito da controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2) I ricorsi sono stati riuniti ex art. 335 c.p.c..

3) Il primo motivo di ricorso deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 (e non con riguardo al n. 4, come sarebbe più appropriato) violazione dell’art. 345 c.p.c..

Sostiene che la domanda di rimozione delle opere F. in appello era stata introdotta sotto profilo del tutto nuovo, con riguardo alla denuncia di aggravamento di servitù di veduta e al pregiudizio in termini di aria e luce per la sottostante proprietà C..

In subordine, con il secondo motivo è denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c.. Parte ricorrente si duole dell’ultrapetizione commessa dalla Corte d’appello per aver qualificato le opere come innovazioni vietate ex art 1120 c.c., sebbene l’appellante non avesse considerato l’intervento edilizio dell’appellata quale innovazione realizzata dal condomino ai sensi della citata disposizione.

3.1) Le due censure, che per la stretta connessione e la espressa subordinazione sono congiuntamente esaminabili, non meritano accoglimento.

In primo luogo esse sono formulate senza riportare dettagliatamente le richieste formulate da parte C., nei due gradi di merito, al fine di far constare ex actis la introduzione di domanda nuova o l’ultrapetizione denunciata.

In proposito giova ricordare che (Cass. 20405/06; 1170/04) l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Nella specie le indicazioni, pur esistenti, non riportano testualmente e integralmente, come sarebbe stato il caso per consentire una adeguata denuncia, il testo degli atti di parte dai quali dovrebbero risultare le violazioni.

Ciò, si badi, assume nella specie particolare rilievo perchè è noto che al fine della integrazione di una domanda nuova – come tale improponibile in appello – occorre la deduzione di una nuova “causa petendi”, la quale comporti, attraverso la prospettazione di nuove circostanze, il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e la conseguente introduzione nel processo di un nuovo tema di indagine e di decisione, in modo tale da alterare l’oggetto sostanziale dell’azione ed i termini della controversia (Cass. 15213/05, 7996/97).

Si imponeva pertanto una specifica puntuale precisazione dei profili di novità della domanda (Cass. 978/07; 20405/06). Emerge infatti dallo stesso ricorso, oltre che dalla sentenza impugnata, che il convenuto aveva chiesto in via riconvenzionale la condanna della F. al ripristino della situazione quo ante dell’immobile, rimuovendo “ogni modifica arbitraria sia estetica che strutturale”.

Orbene, sembra profilarsi nella specie non una problematica relativa alla novità della domanda, ma all’interpretazione della stessa (cfr.

Cass n. 383/07). Se è vero infatti che con la domanda riconvenzionale parte convenuta aveva lamentato violazioni strutturali perpetrate da controparte, in tale ambito poteva ricadere la considerazione, presente in sentenza, che i balconi, il corpo di fabbrica di cui alla lettera B planimetria 6 e le scale ivi descritte costituivano innovazioni (appunto: strutturali) lesive, per l’aggravamento determinato, della servitù di veduta sul fondo C. e suscettibili di determinare diminuzione di salubrità dell’appartamento. La sentenza d’appello doveva quindi essere denunciata davanti alla Corte di cassazione con un mezzo appropriato, quale la denuncia di vizi di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in coerenza con le rispettive funzioni istituzionali del giudice di merito e del giudice di legittimità. Il primo aveva infatti, sia pure implicitamente, affrontato e risolto il tema relativo alla portata della domanda iniziale, illustrata in corso di causa, esaminando i vizi strutturali dell’opera nell’ottica che ha portato all’accoglimento della pretesa.

3.2) Resta da precisare che la sentenza resa dal giudice d’appello deve essere corretta laddove inesattamente si riferisce all’art. 1120 c.c., in luogo che all’art. 1065 c.c., nel sancire la abusività del maggior aggravio di servitù sul fondo C. arrecato con le costruzioni F..

4) Il terzo motivo del ricorso principale lamenta violazione degli artt. 1120 e 2697 c.c.. Parte ricorrente sostiene che le innovazioni de quibus non riguardano parti comuni, ma la porzione orizzontale del piano di proprietà del condomino che l’ha eseguita.

La questione, soprattutto alla luce della correzione circa la norma che è violata allorquando si aggravi indebitamente la servitù, è irrilevante, restando in entrambi i casi imputabile al ricorrente l’atto che si assume compiuto in danno del vicino.

Parte ricorrente lamenta inoltre che sarebbe mancata la prova della “quantità di aria e luce sottratta al condomino vicino”, che lo avrebbe danneggiato.

Il rilievo è inconferente ai fini della censura di violazione di legge, poichè non indica un errore nel riparto dell’onere probatorio o altra violazione dell’art. 2697 c.c..

Il ricorso, per attaccare la decisione in ordine alla sussistenza dei presupposti di fatto della lesione, avrebbe dovuto denunciare eventualmente un vizio di motivazione e indicare specificamente le risultanze, acquisite in corso di causa, che rendevano illogica o insufficiente la motivazione resa in proposito dalla sentenza impugnata.

In mancanza, trattasi di apodittica contrapposizione della tesi di parte alla valutazione del giudice di merito, che è soggetta al controllo di legittimità solo nei limiti della congruità della motivazione.

5) Il ricorso incidentale lamenta violazione degli artt. 1058 e 1062 c.c..

Il motivo si riferisce alle aperture realizzate dal C. e all’uso del locale caldaia, questioni oggetto della domanda di parte F. accolta dai giudici di merito.

Gli eredi C. sostengono che fondamento delle servitù volontarie individuate in progetto mediante segni grafici sarebbe costituito dall’accordo tra i fratelli Z., “accordo rappresentato” dalla domanda di licenza e dal progetto allegato di trasformazione della villetta bifamiliare in casa plurifamiliare.

La censura, riprendendo il primo motivo di appello, esaminato a pag.

7 ed 8 della sentenza della Corte di Ancona, si diffonde nel sostenere che domanda e progetto di trasformazione costituivano contratto idoneo a costituire la servitù, in quanto atti con effetti non solo verso la pubblica amministrazione, che specificavano gli elementi delle servitù reciproche. Aggiunge che la prova del diritto, in presenza di titolo imperfetto, può essere integrata da elementi presuntivi e che Z.L. non aveva mai contestato l’apertura delle finestre e l’accorpamento effettuati dal C. (che, giova qui ricordare, aveva acquistato non da Z.M., ma dal suo avente causa A.).

La doglianza è sotto ogni profilo priva di fondamento.

In primo luogo perchè la censura non si rivolge adeguatamente ad una delle rationes deciderteli che sorreggono la decisione. La Corte d’appello ha infatti rilevato, tra l’altro (al punto 2 pag. 8) che le servitù debbono costituirsi per atto scritto ad substantiam e che il progetto presentato dai fratelli Z. non era “nemmeno sottoscritto da entrambi”.

A fronte di questo puntuale riscontro fattuale, in ricorso si legge soltanto la affermazione che la riferibilità del progetto a entrambi i proprietari sarebbe indubbia e che la domanda di licenza edilizia, per legge, deve essere sottoscritta da entrambi i comproprietari.

Trattasi con evidenza di affermazione di principio, che non nega che nella specie la domanda, come rilevato dal giudice d’appello, fosse stata effettivamente inoltrata senza le firme di entrambi i fratelli Z..

Non può peraltro tacersi che la servitù costituita volontariamente, per essere opponibile all’avente causa, avrebbe dovuto essere trascritta o espressamente menzionata (Cass. 757/99; 1329/96) nell’atto di trasferimento al terzo del fondo servente, restando altrimenti vincolante solo tra le parti.

6) Discende da quanto esposto il rigetto di entrambi i ricorsi.

La preponderanza della soccombenza della ricorrente principale ne giustifica la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 2.000,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA