Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9457 del 21/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 21/04/2010, (ud. 19/01/2010, dep. 21/04/2010), n.9457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26510-2006 proposto da:

G.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.

MANCINELLI 65, presso lo studio dell’avvocato ROMANO CORRADO,

rappresentata e difesa dall’avvocato SANTANGELO CATERINA, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI

GIUSEPPE, STUMPO VINCENZO, TRIOLO VINCENZO, giusta mandato in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 883/2005 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 21/09/2005 R.G.N. 1264/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;

udito l’Avvocato TRIOLO VINCENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto ingiuntivo emesso dal Pretore di Sciacca G. C. è stata condannata a pagare all’INPS la somma di L. 554.380 a titolo di restituzione dell’indennità di disoccupazione agricola indebitamente percepita negli anni 1989-1991.

IL Tribunale di Sciacca, in accoglimento dell’opposizione proposta dalla G., ha revocato il decreto ingiuntivo.

La Corte d’appello di Palermo, decidendo sul gravame proposto dall’INPS, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo.

Premesso che a norma della L. n. 1049 del 1970, art. 2 i lavoratori che esercitano, in via normale o prevalente, attività agricola o non agricola di carattere autonomo o associato non hanno diritto all’indennità di disoccupazione anche se iscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli e che della L. n. 457 del 1972, artt. 8 e 25 individuano, quali destinatari della tutela contro la disoccupazione, i salariati fissi e i lavoratori a tempo indeterminato che svolgano annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda, ovvero i lavoratori a tempo determinato che abbiano effettuato nel corso dell’anno solare almeno 151 giornate di lavoro, ha affermato che la sussistenza, nel caso di specie, del requisito dello svolgimento di attività lavorativa in regime di subordinazione, essenziale per la configurabilità del diritto in contestazione, era stata esclusa dalle stesse dichiarazioni rese dall’interessata in sede di accertamento ispettivo. La stessa ha infatti dichiarato di aver lavorato in regime di piccola colonia nel vigneto del suocero assieme al marito e di non aver percepito alcun compenso tranne la metà della raccolta dell’uva. Trattandosi di rapporto associativo e non già di rapporto di lavoro subordinato, doveva escludersi, secondo la Corte territoriale, il diritto della G. al trattamento di disoccupazione.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la G. affidato a due motivi illustrati da memoria. L’INPS resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo la ricorrente denuncia il vizio di omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia con riferimento alla statuizione della sentenza impugnata che nell’attribuire valore decisivo alle dichiarazioni rese dalla stessa G. in sede di accertamento ispettivo, avrebbe omesso ogni specifica valutazione relativamente agli altri elementi di prova ritualmente prodotti dalla lavoratrice.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità (cfr., ad esempio, Cass. 17 luglio 2007 n. 15952) il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito. Pertanto il ricorrente che denuncia, sotto il profilo di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, l’omessa o erronea valutazione delle risultanze istruttorie ha l’onere di indicarne specificamente il contenuto.

Nel caso di specie, poichè il motivo di ricorso è privo dei suddetti requisiti in quanto contiene soltanto un generico riferimento all’esistenza di prove non adeguatamente valutate dalla Corte di merito, esso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dei suddetti principi.

Col secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1049 del 1970, art. 1. Premesso che, in base alla norma citata, l’indennità di disoccupazione spetta anche ai piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, qualora sussistano i presupposti previsti dallo stesso articolo, deduce che la ricorrente era in possesso dei suddetti requisiti.

Il motivo è fondato.

La Corte di merito ha basato la propria decisione sull’assunto che la sussistenza del requisito dello svolgimento di attività lavorativa in regime di subordinazione sia essenziale per la configurabilità del diritto in contestazione; ha pertanto escluso la sussistenza del suddetto diritto in capo alla ricorrente in base al rilievo che la stessa aveva ammesso, in sede di accertamento ispettivo, di aver lavorato in regime di piccola colonia, e quindi nell’ambito di un rapporto associativo.

Tale decisione deve ritenersi erronea in quanto non ha tenuto conto della disposizione di cui al D.P.R. n. 1049 del 1970, art. 1 a norma del quale l’indennità di disoccupazione spetta anche ai piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un’attività agricola in proprio, qualora risultino iscritti negli elenchi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, art. 12 e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l’indennità ed abbiano conseguito nell’anno per il quale è richiesta l’indennità e nell’anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri.

In sostanza la suddetta norma, nel prevedere che il lavoro prestato in regime di piccola colonia rientra nell’ambito delle ipotesi nelle quali, ricorrendo le altre condizioni previste dalla legge, spetta il diritto all’indennità di disoccupazione, introduce un’eccezione rispetto al principio generale, previsto dall’art. 2 dello stesso D.P.R., secondo cui i lavoratori che esercitano, in via normale o prevalente, un’attività agricola o non agricola di carattere autonomo o associato non hanno diritto all’indennità di disoccupazione anche se iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.

La sentenza, che si è limitata ad applicare il principio generale, senza tener conto della norma eccezionale concernente il lavoro prestato in regime di piccola colonia, deve essere pertanto cassata in relazione al motivo accolto con conseguente rinvio ad altro giudice, indicato in dispositivo, il quale provvederà in applicazione di quanto sopra affermato. Il giudice del rinvio provvederà inoltre anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Caltanissetta.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, 19 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010

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