Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9457 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 12/04/2017, (ud. 20/02/2017, dep.12/04/2017),  n. 9457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12666/2011 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO

MIRABELLO 25, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PRUNAS,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO MIMOLA, GIUSEPPE

FEDELI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI ROMA SEDE CENTRALE, in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 166/2010 della COMM. TRIB. REG. TOSCANA,

depositata il 28/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/02/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– R.A., sottufficiale dei carabinieri in quiescenza dal 01/05/1992, ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Toscana, n. 166/23/10 dep. 21 dicembre 2010, su ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi sulla istanza di rimborso (del 28/12/2007), delle ritenute operate sull’indennità di aeronavigazione, tassata nel suo intero ammontare (invece che nella misura del 50%) una volta confluita nel trattamento pensionistico.

– La C.T.R., ha statuito, in applicazione dell’art. 51 comma 6 T.U.I.R., che l’agevolazione richiesta spetta “solo ai lavoratori che esplicano attività lavorative”, ritenendo arbitrario estenderla al trattamento di quiescenza, per quella parte nella quale sono confluite le predette indennità”. Ciò in quanto la ratio del trattamento fiscale agevolato, di cui alla norma citata, va ravvisata nei particolari disagi o rischi che vengono a cessare col pensionamento.

– L’Agenzia delle Entrate si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– 1. Con l’unico motivo del ricorso il contribuente deduce violazione di legge (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 6) per avere la CTR omesso di riconoscere al contribuente di beneficiare della tassazione di favore anche nel periodo di quiescenza, avendo l’indennità di aeronavigazione natura prettamente stipendiale.

– 2. Il motivo è infondato e va respinto.

Sul tema questa Corte, con motivazione qui condivisa, ha ritenuto che in tema di imposte sui redditi, l’agevolazione tributaria prevista dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51, comma 6, consistente nella limitazione della tassabilità al cinquanta per cento, si applica esclusivamente all’indennità di volo (di cui al D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 59, “ratione temporis” vigente) erogata al personale in servizio e non anche al trattamento in favore del personale in quiescenza e pur se commisurato all’indennità di volo fruita nel corso dell’attività lavorativa. Detta agevolazione si giustifica, invero, soltanto per la particolarità del lavoro svolto a bordo di un aereo e non può essere estesa, oltre la previsione della norma, anche all’aumento della pensione e dell’indennità “una tantum” previsti per quei militari che abbiano percepito le indennità di aeronavigazione e di volo”, non essendo assoggettabile alla minore imposizione l’indennità di volo con l’agevolazione tributaria prevista dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51, comma 6. La limitazione della tassabilità al cinquanta per cento, prevista dalla norma indicata, si applica esclusivamente all’indennità di volo (di cui al D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 59, ratione temporis vigente) erogata al personale in servizio e non anche al trattamento in favore del personale in quiescenza e pur se commisurato all’indennità di volo fruita nel corso dell’attività lavorativa. Detta agevolazione si giustifica, invero, solo per la particolarità del lavoro svolto a bordo di un aereo e non può essere estesa anche all’aumento della pensione e dell’indennità “una tantum” previsto per quei militari che abbiano percepito le indennità di aeronavigazione e di volo (v. Cass. 25642/15 e 16319/13).

– 3. Il ricorso va pertanto rigettato, essendosi la CTR adeguata agli indicati principi.

– 4. Le spese del presente giudizio vanno compensate, in ragione del consolidarsi della giurisprudenza posta a base della decisione in epoca successiva alla proposizione del ricorso introduttivo.

PQM

Rigetta il ricorso; compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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