Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9457 del 09/04/2021

Cassazione civile sez. I, 09/04/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 09/04/2021), n.9457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22225/2016 proposto da:

S.S., P.P., elettivamente domiciliati in Roma, Via

Silvio Pellico n. 24, presso lo studio dell’avvocato Valvo Giuseppe,

rappresentati e difesi dall’avvocato Valentini Alberto, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Banco Popolare – Società Cooperativa, incorporante la Cassa di

Risparmio di Lucca Pisa Livorno S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

di Val Gardena n. 3, presso lo studio dell’avvocato De Angelis

Lucio, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Nannelli

Roberto, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 614/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

pubblicata il 18/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/12/2020 dal cons. Dott. FALABELLA MASSIMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con citazione notificata il 22 luglio 2010 Rifinizione Confintex s.r.l., S.S. e P.P. proponevano gravame avverso la sentenza del Tribunale di Pisa con cui era stato revocato il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti su ricorso della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno s.p.a. e i predetti appellanti erano stati condannati, unitamente alla curatela del fallimento Rifinizione Confintex s.r.l., al pagamento della somma di Euro 180.759,91, oltre interessi e spese; con la stessa pronuncia il giudice di primo grado aveva dichiarato, per quanto qui ancora rileva: che la cessione in garanzia di alcuni titoli non costituiva oggetto di un patto commissorio; che la banca aveva conteggiato illegittimamente interessi usurari e anatocistici; che era infondata la domanda di risarcimento del danno proposta dagli opponenti.

Con sentenza pubblicata il 18 aprile 2016 la Corte di appello di Firenze rigettava il gravame.

2. – S. e P. hanno impugnato per cassazione la detta pronuncia facendo valere quattro motivi di ricorso illustrati da memoria. Resiste con controricorso Banca Popolare soc. coop., incorporante la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno, che ha pure depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo è dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonchè la violazione e falsa applicazione dell’art. 2744 c.c. La censura riguarda l’accertamento concernente la dedotta violazione della norma che proibisce il patto commissorio. E’ imputato alla Corte di appello di aver omesso di esaminare il caso concreto alla luce della ratio della richiamata disciplina; spiegano i ricorrenti che alla stregua di tale ratio la violazione dell’art. 2744 c.c. “sussisterebbe tutte le volte che il patto non contempli meccanismi idonei ad assicurare l’equivalenza economica tra l’entità del debito ed il valore economico del bene dato in garanzia”; in conseguenza, la Corte sarebbe “incorsa in un vizio di omesso esame dell’intera complessa fattispecie concreta”. Viene aggiunto che il giudice distrettuale avrebbe risolto la questione ad essa posta “in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa”.

E’ da premettere che La Corte di merito, sul punto della prospettata inosservanza del divieto del patto commissorio, ha richiamato la motivazione del Tribunale, il quale aveva svolto un duplice ordine di considerazioni: negando, per un verso, che un tale patto si configurasse ed escludendo, per altro verso, “il verificarsi di pregiudizi per chicchessia”. La stessa Corte ha rilevato che gli appellanti non avevano censurato la decisione di primo grado nella parte in cui la stessa aveva escluso la ricorrenza del patto, del quale avevano dato “scontata l’esistenza senza prove e senza argomentazione alcuna”.

Ciò detto, il motivo è inammissibile.

Esso, oltre a non descrivere con la necessaria puntualità la vicenda che interessa, evoca il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 mancando di dare i necessari ragguagli circa il fatto di cui intende dibattere e senza fornire puntuali indicazioni circa il contenuto dei documenti su cui l’intero motivo si fonda.

Sotto il primo profilo, non può ritenersi consentita la deduzione di un generico vizio di “omesso esame dell’intera complessa fattispecie concreta” (non rappresentata, oltretutto, da un solo rapporto, per essere quello di specie strettamente connesso a quello con la ITL); è qui da ricordare che chi solleva la censura prevista dall’art. 360, n. 5 cit. deve, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4, indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).

Con riguardo ai documenti, l’istante si limita a riprodurre, all’interno del ricorso, l’art. 1 e uno stralcio dell’art. 3 di non meglio precisate “condizioni generali in tema di cessione pro solvendo di crediti a scopo di garanzia”; tuttavia, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass. Sez. U. 27 dicembre 2019, n. 34469).

L’affermazione, con cui, nella sentenza impugnata, si era osservato che gli appellanti non avessero attaccato efficacemente quella parte della decisione che escludeva la ricorrenza del patto commissorio non è scalfita dal mezzo di censura, il quale, per le carenze che si è detto, non individua le ragioni per le quali la decisione impugnata avrebbe dovuto essere, sul punto, diversa.

La lamentata violazione o falsa applicazione dell’art. 2744 c.c. è inoltre prospettata irritualmente. Infatti, nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 12 gennaio 2016, n. 287; Cass. 1 dicembre 2014, n. 25419; Cass. 26 giugno 2013, n. 16038; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010). E nel caso in esame i ricorrenti omettono di misurarsi col principio, già affermato da questa Corte, secondo cui è legittima la cessione del credito anche a fine di garanzia, non essendo estensibile in via analogica, oltre le alienazioni di diritti reali e la costituzione di ipoteca e di pegno anche di crediti, la disciplina di cui all’art. 2744 c.c., costituente norma di natura eccezionale (Cass. 1 aprile 2003, n. 4930; in tema di cessione del credito in garanzia cfr. pure Cass. 10 gennaio 2001, n. 280, in motivazione).

2. – Il secondo mezzo oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., oltre che dell’art. 118 disp. att. c.p.c. per carenza assoluta di motivazione. I ricorrenti si dolgono dell’affermazione della Corte di merito per cui ogni questione relativa alla legittimità dell’emissione del decreto ingiuntivo e alla idoneità quale prova scritta della documentazione a corredo del ricorso monitorio era superata dalla revoca del provvedimento; l’impugnazione investe, inoltre, l’assunto per cui gli appellanti non avevano interesse a sentir dichiarata la nullità relativa ai tassi usurari e alla capitalizzazione trimestrale, visto che il Tribunale di Pisa, proprio sulla base di tali presupposti, aveva revocato il decreto ingiuntivo e accertata in una misura inferiore la somma dovuta dai debitori opponenti. Deducono gli istanti che la sentenza di appello si era in tal modo limitata a richiamare la motivazione del giudice di primo grado, “senza ulteriori specificazioni, tali da consentire di individuare quantomeno la ratio decidendi della pronuncia”.

Il motivo è infondato.

La Corte di appello non ha affatto reso, sul punto, una motivazione per relationem, come eccepito dai ricorrenti. Le considerazioni svolte risultano piuttosto dirette a dar ragione di come gli odierni istanti non avessero ragione di sollevare lagnanze con riguardo ai profili indicati. E sotto tale aspetto la pronuncia non presenta quell’anomalia motivazionale, che si tramuti in quella violazione di legge costituzionalmente rilevante che oggi può essere fatta valere col ricorso per cassazione: anomalia riconducibile alla “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, alla “motivazione apparente”, al “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e alla “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053 cit.; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054 cit.).

3. – Con il terzo motivo sono fatte valere la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1283 c.c., art. 117 t.u.b. (D.Lgs. n. 385 del 1993), L. n. 108 del 1996, art. 4 e art. 1421 c.c.. La doglianza si raccorda a quella che precede concernendo, anch’essa, l’affermazione circa la carenza di interesse, in capo agli odierni ricorrenti, quanto alla declaratoria di nullità delle pattuizioni aventi ad oggetto l’usurarietà degli interessi e la capitalizzazione trimestrale dei medesimi. E’ rilevato che la Corte di appello avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la nullità della clausola anatocistica, essendo stata proposta, da parte della banca ingiungente, una domanda che ricomprendeva Interessi anatocistici.

Il motivo è inammissibile.

Esso denota anzitutto carenza di interesse. Non si vede quale utilità pratica potessero ritrarre i ricorrenti da una pronuncia espressa di declaratoria di nullità delle clausole – l’una usuraria e l’altra anatocistica – visto che, come rilevato dalla Corte di appello, il Tribunale ebbe a rideterminare l’importo dovuto alla banca proprio sulla base dell’accertamento di tali nullità. Il motivo si mostra inoltre privo di aderenza al decisum – e come tale parimenti inammissibile (Cass. 7 settembre 2017, n. 20910) – nella parte in cui è basato sul dato della asserita mancata rilevazione della clausola anatocistica.

4. – Il quarto motivo oppone l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. I ricorrenti si dolgono del rigetto della domanda risarcitoria da loro proposta nella veste di fideiussori. Viene dedotto che i giudici di merito avrebbero errato nel ritenere che la documentazione prodotta col ricorso per ingiunzione fosse sufficiente a dar conto del credito della banca; è rilevato, inoltre, che non era stato correttamente valutata la condotta della Cassa di Risparmio, la quale aveva indotto Rifinizione Confintex a concedere credito a una società terza, denominata ITL, coprendo di fatto l’insolvenza della stessa.

Il motivo verte sui rilievi svolti dalla Corte di appello con riguardo alla domanda risarcitoria. Il giudice del gravame ha osservato che il danno prospettato era interamente riferito alla società Rifinizione, che era quindi l’unica legittimata a farlo valere, mentre “del tutto generico, non provato e di dubbia formulazione è il danno personale, ambiguo risultando il riferimento ad un comportamento della Cassa spintosi fino a chiedere ‘l’ulteriore fideiussione al sig. S.M., senza che sia dato di comprendere che cosa ed in che misura si sia concretizzato detto danno”.

Il motivo è inammissibile.

A fronte del rilievo per cui risultava generica e di dubbia formulazione (prima ancora che non provata), la deduzione di un danno “personale” – per tale dovendosi intendere il pregiudizio asseritamente sofferto dagli odierni ricorrenti – questi avrebbero dovuto proporre una censura diretta a spiegare per quali ragioni la domanda risarcitoria non presentava le nominate carenze. Il motivo non si confronta, invece, col dictum della Corte di merito, ma si dirige verso profili della vicenda che il giudice di appello ha evidentemente reputato assorbiti; e nell’affrontare dette tematiche il mezzo di censura investe, oltretutto, questa Corte del compito, ad essa estraneo, di operare la valutazione delle prove che assume siano state acquisite al processo.

5. – Nella propria memoria ex art. 380 bis.1 parte ricorrente ha sollecitato la declaratoria di nullità di alcune clausole del contratto fideiussorio, siccome in contrasto con le prescrizioni della L. n. 287 del 1990 e col codice del consumo. Il rilievo officioso della dedotta nullità è tuttavia precluso dalla considerazione per cui esso non potrebbe che implicare un accertamento di fatto – inammissibile in questa sede – quanto alla reale portata delle clausole, il cui testo è oltretutto riprodotto nella sola memoria, e senza dar conto della localizzazione, nei fascicoli di causa, del pertinente documento contrattuale.

6. – In conclusione, il ricorso è respinto.

7. – Per le spese di giudizio si applica il principio di soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2021

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