Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9457 del 04/04/2019

Cassazione civile sez. lav., 04/04/2019, (ud. 05/12/2018, dep. 04/04/2019), n.9457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6385-2017 proposto da:

D.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TARVISIO 2,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO CANONACO, rappresentata e

difesa dall’avvocato SANTO DALMAZIO TARANTINO;

– ricorrente –

contro

S.S.C. SOCIETA’ SVILUPPO COMMERCIALE S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato NUNZIO RIZZO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati AMALIA RIZZO,

PIERLUIGI RIZZO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1441/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 19/11/2016 R.G.N. 1892/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2018 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE ALBERTO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato SANTO DALMAZIO TARANTINO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Catanzaro con la sentenza n. 1441/2016 aveva rigettato l’appello principale di D.F. avverso la decisione con la quale il tribunale di Cosenza aveva parzialmente accolto la domanda dalla stessa proposta diretta al risarcimento del danno subito per riduzione della capacità lavorativa specifica e condannato la Società Sviluppo Commerciale srl a pagare a tale titolo la somma di Euro 19.301,95. La Corte territoriale, accogliendo l’appello incidentale proposto dalla Società, aveva ritenuto che l’azione relativa alla impugnativa del licenziamento della lavoratrice avvenuto il 26.6.2002 fosse prescritta e che ciò impediva di far valere ogni danno conseguente al recesso ed inoltre che i danni conseguenti all’accertato demansionamento della stessa fossero coperti dal giudicato intervenuto sul punto con la sentenza della corte di appello di Catanzaro del 27.11.2008, relativo a quanto già dedotto in quel processo e quanto deducibile.

Specificava il giudice del gravame che la causa petendi del presente giudizio conteneva l’accertamento della illegittimità del licenziamento intimato, la cui azione di annullamento era prescritta con ciò coinvolgendo i conseguenti effetti risarcitori. Quanto agli effetti del demansionamento soggiungeva che l’accertamento dello stesso divenuto definitivo con sentenza passata in giudicato rendeva non più deducibili conseguenze evidentemente coperte da quel giudicato.

Avverso detta decisione la D. proponeva ricorso affidato a due motivi cui resisteva con controricorso la società che anche depositava memoria successiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 1442 c.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La D. lamenta la errata estensione dell’art. 1442 c.c. e della prescrizione anche alla domanda risarcitoria per perdita della capacità lavorativa specifica. Sostiene la lavoratrice che la domanda attuale pone a fondamento il complessivo illegittimo comportamento datoriale sfociato dapprima nell’accertato demansionamento e successivamente nel licenziamento.

La censura si appalesa prima ancora inammissibile oltre che infondata.

La stessa ricorrente rileva che la propria domanda pone a fondamento l’intero comportamento datoriale costituito dal demansionamento accertato da sentenza passata in giudicato e, da ultimo, dal licenziamento. Nel fare ciò, peraltro, non inserisce nel motivo il contenuto della sentenza richiamata, così non consentendone alcuna reale valutazione e incorrendo nel difetto di carenza di specificazione.

Questa Corte, a riguardo ha chiarito che “Il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione” (Cass. n. 14784/2015; conf. Cass. n. 5478/2018).

Il motivo risulta anche infondato in quanto, come già in più occasioni chiarito da questa Corte “razione volta ad impugnare il licenziamento illegittimo, in quanto diretta a fare valere un vizio di annullabilità, si prescrive in cinque anni, e tale prescrizione determina – al pari della decadenza dall’impugnativa del licenziamento – l’estinzione del diritto di far accertare l’illegittimità del recesso datoriale e, quindi, di azionare le conseguenti pretese risarcitorie, residuando, in favore del lavoratore licenziato, la sola tutela di diritto comune per far valere un danno diverso da quello previsto dalla normativa speciale sui licenziamenti, quale ad esempio quello derivante da licenziamento ingiurioso” (Cass. 19732/2013).

Ha anche precisato che “Al lavoratore che non abbia impugnato nel termine di decadenza suddetto il licenziamento è precluso il diritto di far accertare in sede giudiziale la illegittimità del recesso e di conseguire il risarcimento del danno, nella misura prevista dalle leggi speciali (L. n. 604 del 1966, art. 8 e L. n. 300 del 1970, art. 18). Peraltro, se tale onere non viene assolto, il giudice non può conoscere della illegittimità del licenziamento neppure per ricollegare, di per sè, al recesso conseguenze risarcitorie di diritto comune. La decadenza, infatti, impedisce al lavoratore di richiedere il risarcimento del danno secondo le norme codicistiche ordinarie, nella misura in cui non consente di far accertare in sede giudiziale la illegittimità del licenziamento” (Cass. n. 10343/2016).

Come si evince dai principi sopra riportati, può essere fatta valere nel termine di prescrizione decennale solo l’azione ordinaria relativa a fatti che solo accidentalmente si collegano al licenziamento, ma non ne costituiscono la ragione, essendo fonte autonoma di causale risarcitoria.

2) con il secondo motivo è dedotta la violazione per vizio di motivazione con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4 per irriducibile contraddittorietà e illogicità della motivazione. Motivazione apparente.

Il motivo risulta inammissibile in quanto non specificato il vizio denunciato. Questa Corte ha rilevato che “il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito” (Cass. n. 11603/2018).

La censura è altresì inammissibile in quanto, se pur la domanda è relativa al risarcimento del danno per la riduzione della capacità lavorativa specifica, si controverte e si chiede la valutazione degli effetti conseguenti il complessivo comportamento datoriale, costituito, come detto, dal demansionamento e dal licenziamento e dunque da circostanze non più esaminabili, per le ragioni anzidette, in questa sede.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna..ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019

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