Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9456 del 22/05/2020

Cassazione civile sez. I, 22/05/2020, (ud. 22/11/2019, dep. 22/05/2020), n.9456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8142/2015 proposto da:

Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

di Val Gardena n. 3, presso lo studio dell’avvocato De Angelis

Lucio, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Tail S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via del Plebiscito n. 112, presso

lo studio dell’avvocato Zincone Andrea, che la rappresenta e

difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5995/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2019 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del terzo motivo;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato De Angelis Lucio che ha chiesto

l’accoglimento;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato Zincone Andrea che di

riporta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di opposizione, la BNL SPA, premesso che il Tribunale di Roma, aveva emesso decreto ingiuntivo di condanna dell’opponente in solido con Novagest spa e Nova spa al pagamento della somma di Euro 123.949,65 più interessi a spese in favore di Tail srl, per la concessione in locazione da parte di quest’ultima a Nova spa del reparto sito al primo piano del ramo d’azienda commerciale sito in (OMISSIS), ha precisato che il predetto decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma era stato richiesto nei suoi confronti in virtù di polizza fideiussoria prestata dalla BNL SPA a favore di Tail srl, per l’adempimento degli obblighi nascenti dal contratto di affitto di ramo d’azienda stipulato tra quest’ultima e Nova spa in data 27.6.2001. Poichè la conduttrice dell’immobile non aveva ottemperato al pagamento dei canoni di affitto, da qui l’emissione del decreto ingiuntivo anche nei confronti della BNL SPA quale garante dell’adempimento della prestazione, opposizione che il Tribunale rigettava confermando il decreto ingiuntivo opposto.

L’opposizione al decreto ingiuntivo si fondava: 1) sulla richiesta di avvalersi del giudicato favorevole, ex art. 1306 c.c., formatosi sulla distinta opposizione promossa dalle debitrici principali (definita con sentenza del Tribunale di Roma n. 175/2004) che non era stata ulteriormente impugnata e che aveva dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo (per incompetenza territoriale inderogabile del tribunale di Roma); 2) sul fatto che non era mai avvenuto alcun rilascio di qualsivoglia fideiussione da parte della BNL SPA in favore della Tail srl.

Avverso la sentenza del Tribunale, BNL SPA proponeva gravame che la Corte d’Appello di Roma respingeva con sentenza n. 5995/14 pubblicata il giorno 1.10.2014; l’appellante ribadiva la volontà di avvalersi del giudicato, intercorso tra la società creditrice e le società conduttrici dell’immobile, ex art. 1306 c.c., ed eccepiva, altresì, l’incompetenza territoriale del tribunale di Roma, in favore di quella funzionale, ex art. 447 bis c.p.c., comma 2, del Tribunale di Latina (in relazione al luogo dove è ubicato l’immobile oggetto del contratto di affitto d’azienda), oltre ad eccepire l’assenza di una valida fideiussione, che vincolasse il garante al creditore principale.

A supporto della propria decisione di rigetto, la Corte d’Appello di Roma, dopo aver premesso la sussistenza del rapporto di solidarietà passiva tra la banca garante e le società garantite (in quanto tutte obbligate per la “medesima prestazione” cioè, il pagamento dei canoni, ex art. 1292 c.c., nei confronti della Tail srl), rilevava come il giudicato invocato dalla BNL SPA si fosse formato su ragioni personali delle società conduttrici dell’immobile, cioè, l’incompetenza territoriale del tribunale di Roma, in quanto, l’oggetto del contratto principale è l’affitto dell’immobile o dell’azienda, per il quale vige la competenza funzionale inderogabile del luogo ove è sito lo stesso, mentre, per l’obbligazione accessoria di garanzia prestata dalla Banca, come non può applicarsi, la disciplina sostanziale della locazione, così non può applicarsi la relativa disciplina processuale, rimanendo competente il Tribunale di Roma, come forum contracti, nè, inoltre, sussisterebbe la dedotta litispendenza e continenza di cause, nei diversi giudizi distintamente incardinati davanti al Tribunale di Roma e quello di Latina, inoltre, infine, la prestata garanzia doveva dirsi perfezionata con la proposta del fideiussore non rifiutata dal creditore, ex art. 1333 c.c., senza che si richieda ai fini del perfezionamento, l’accettazione espressa di quest’ultimo, mentre, in riferimento alla medesima proposta unilaterale di garanzia, che era stata prodotta in copia, non ne risultava disconosciuta la conformità all’originale, nè la banca appellante aveva contestato la sottoscrizione del documento.

La BNL SPA ricorre per Cassazione sulla base di 4 motivi, illustrati da memoria, mentre, Tail srl, resiste con controricorso, illustrato da memoria.

Il PG ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo, per quanto di

ragione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la banca deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 1306 c.c., dell’art. 2909 c.c., artt. 31, 32, 39 cpv., art. 40 c.p.c., comma 1 e art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente, i giudici d’appello avevano ritenuto di non estendere gli effetti del giudicato di annullamento del decreto ingiuntivo intervenuto tra Tail srl e le società conduttrici dell’immobile locato, alla BNL SPA ricorrente, che era coobbligata in solido, nel pagamento dei canoni di affitto della stessa azienda.

Con un secondo motivo, la banca ricorrente prospetta il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 39 cpv. c.p.c., art. 40 c.p.c., comma 1 e art. 447 bis c.p.c., commi 1 e 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in quanto, erroneamente, la Corte d’Appello aveva disatteso l’eccezione d’incompetenza per territorio del Tribunale di Roma adito con il ricorso monitorio, in quanto doveva affermarsi la competenza del Tribunale di Latina, ai sensi dell’art. 447 bis c.p.c. (anche per la causa accessoria di garanzia), quale giudice del luogo dove ha sede il reparto dell’azienda oggetto d’affitto, ovvero ai sensi dell’art. 39 c.p.c. (litispendenza) e art. 40 c.p.c. (continenza), per essere stato introdotto dalle debitrici principali – prima del deposito del ricorso monitorio – innanzi al Tribunale di Latina un giudizio avente ad oggetto anche l’accertamento dell’insussistenza dell’obbligo di corrispondere i canoni (giudizio nel quale la Tail srl ha chiamato in causa la BNL SPA escutendo la garanzia).

Con il terzo motivo, la banca ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1326 c.c., comma 1, art. 1937 c.c. e art. 2697.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente, la Corte d’Appello aveva ritenuto perfezionato il contratto autonomo di garanzia, in assenza di qualsiasi comunicazione di proposta di contratto e di sua accettazione (neppure ai sensi dell’art. 1333 c.c.) e solo perchè la BNL SPA (fideiubente) non aveva contestato la conformità all’originale della fotocopia di fideiussione prodotta dalla Tail srl. Nella specie, mai la lettera di fideiussione era stata inviata dalla banca alla locatrice, ma l’originale di essa era sempre rimasto in possesso di una delle società affittuarie, cui era stata consegnata in attesa della consegna alla locatrice soltanto in caso di perfezionamento di trattative poi non andate a buon fine. La locatrice era appunto in possesso soltanto di una fotocopia di quella lettera, consegnatale dall’affittuaria nel corso delle trattative.

Con il quarto motivo, la banca ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in quanto, la Corte d’Appello aveva omesso ogni pronuncia sul motivo d’appello relativo al mancato perfezionamento dell’iter necessario per la conclusione del contratto di garanzia, per mancato invio dell’originale alla Tail sr. sia da parte della banca garante, che da parte della società garantita.

Il primo motivo è infondato.

Infatti, il giudicato intervenuto tra le coobbligate conduttrici dell’immobile e la comune creditrice costituisce giudicato solo formale, non sostanziale, dato che è frutto di una sentenza in rito, non già di merito. Essa, invero, ha solo dichiarato l’incompetenza del Tribunale di Roma, ed ha solo per questa ragione revocato il decreto ingiuntivo, ma non si è pronunciata sul merito, ossia sulla esistenza o meno del diritto. In quanto sentenza processuale, fa stato solo nel giudizio in cui è stata pronunciata, giammai in altri giudizi.

Il secondo motivo è infondato, nella parte in cui sembra sostenere la competenza del foro della locazione anche con riguardo alla domanda (connessa ma) distinta riguardante il diverso rapporto di garanzia.

Infatti, in un rapporto negoziale di affitto di ramo (o reparto) d’azienda, garantito da un terzo per il pagamento dei canoni, vi è autonomia del contratto di fideiussione rispetto a quello di locazione, ancorchè il primo sia destinato a garantire l’adempimento del secondo. Alla luce di ciò, l’oggetto del presente giudizio non è il rapporto di affitto o locazione dell’immobile (o ramo d’azienda), ma il rapporto fideiussorio nel quale non sono coinvolte le parti del contratto di locazione bensì il locatore ed il terzo fideiussore. A questi ultimi, come non può applicarsi la disciplina sostanziale della locazione, così non può applicarsi la relativa disciplina processuale (in termini, Cass. n. 3532/09).

Il motivo è, invece, inammissibile, in riferimento, alle deduzioni della banca ricorrente, in tema di litispendenza, continenza e connessione oggettiva fra la causa incardinata davanti al Tribunale di Latina dalle società conduttrici dell’azienda per l’accertamento negativo dell’obbligo di corrispondere i canoni, e quella di opposizione a decreto ingiuntivo, incardinata dalla società Tail srl. locatrice dell’immobile, con decreto ingiuntivo poi opposto, perchè non coglie la ratio della statuizione di rigetto della Corte d’appello, basata sul rilievo che il Tribunale di Latina si era già spogliato con sentenza della causa davanti a sè dichiarando la litispendenza in favore del Tribunale di Roma.

Il quarto motivo è fondato, con assorbimento del terzo.

La Corte d’appello, infatti, mostra di non aver colto il senso della censura articolata dall’appellante, perchè indugia sulla non contestazione della copia e della sottoscrizione, senza darsi carico delle considerazioni effettivamente svolte dall’appellante, che invece valorizzavano la circostanza che la proposta fideiussoria non era stata inviata dalla proponente alla destinataria della proposta, ossia alla società locatrice, la quale ne avrebbe – secondo l’appellante ricevuto una copia tramite un altro soggetto (la società affittuaria) non incaricata all’uopo dalla proponente; onde l’accordo non si era affatto perfezionato, neppure con le modalità di cui all’art. 1333 c.c.. In accoglimento, pertanto, del quarto motivo, assorbito il terzo e rigettato il primo e il secondo, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Roma, affinchè riesamini il merito della controversia, tenendo conto dell’effettivo contenuto della censura dell’appellante, della quale si è dato atto sopra, nell’accogliere il quarto motivo di ricorso.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbe il terzo, rigetta il primo e secondo motivo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2020

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