Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9456 del 21/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 21/04/2010, (ud. 09/12/2009, dep. 21/04/2010), n.9456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19086/2006 proposto da:

Z.C., F.L., C.P., N.G.,

CO.CA., T.V., M.A., U.C.,

D.T., P.G., B.L., CE.FR.,

tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BARBERINI 11, presso lo

studio dell’avvocato D’ONOFRIO ANGELO, c/o la SOFIM S.P.A.,

rappresentati e difesi dall’avvocato DI LORENZO ERRICO giusta

deleghe in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

SANPAOLO – IMI S.P.A., GEST LINE S.P.A., CENTRO RECAPITI CAMPANIA

S.R.L.;

– intimati –

e sul ricorso 21278/2006 proposto da:

SANPAOLO IMI S.P.A., GEST LINE S.P.A., in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato MARESCA

ARTURO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato RIZZO

NUNZIO giusta delega a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

Z.C., F.L., C.P., N.G.,

CO.CA., T.V., M.A., U.C.,

D.T., P.G., B.L., CE.FR.,

tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BARBERINI 11, presso lo

studio dell’avvocato D’ONOFRIO ANGELO, c/o la SOFIM S.P.A.,

rappresentati e difesi dall’avvocato DI LORENZO ERRICO giusta

deleghe in calce al ricorso;

– controricorrenti –

e contro

CENTRO RECAPITI CAMPANIA S.R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4694/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 06/08/2005 R.G.N. 5391/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/12/2009 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito l’Avvocato MARESCA ARTURO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PIVETTI Marco, che ha concluso per il rigetto dei primi due motivi,

accoglimento degli altri, rigetto del ricorso incidentale.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Z.C. e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio il Banco di Napoli S.p.A. e il Centro recapiti Campania esponendo:

di aver lavorato alle dipendenza del Banco di Napoli quali messi notificatori sulla base di contratti a termine;

di essere stato addetti a mansioni ulteriori e diverse e di esser stati trattenuti in servizio anche oltre la scadenza del termine dei singoli contratti;

di aver successivamente sottoscritto con il Banco di Napoli contratti di lavoro autonomo, aventi ad oggetto le notifiche dell’avviso di mora, cartelle esattoriali ed avvisi di adempimento; di aver disimpegnato queste mansioni sotto il diretto controllo del Banco di Napoli anche quando nel rapporto di lavoro era stata interposta la Centro Recapiti Campania S.r.l.. Su tali premesse gli attori hanno chiesto, in via principale, l’accertamento dell’esistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato dalla data di sottoscrizione del primo contratto a termine e la condanna del Banco di Napoli a reintegrarli nel posto precedentemente occupato, in via subordinata, l’accertamento della nullità del contratto di lavoro autonomo stipulato con il Banco di Napoli e della conseguente sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro formalmente autonomo, ed infine, in via ulteriormente gradata, l’accertamento della natura meramente interpositoria del rapporto di lavoro intercorso con la Centro Recapiti Campania S.r.l., con conseguente accertamento dell’esistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze del Banco di Napoli s.p.a., e condanna di quest’ultima società al pagamento delle retribuzioni maturate “medio tempore”.

Nella resistenza del Banco di Napoli e della Centro Recapiti Campania e con l’intervento della GEST LINE s.p.a., nuova denominazione della società titolare del servizio di riscossione ESABAN s.p.a., la domanda è stata rigettata in primo grado e la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza del primo giudice ritenendo, in estrema sintesi:

che non vi fosse stata risoluzione per mutuo consenso del rapporto a tempo indeterminato risultante dalla conversione;

che l’art. 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro 10 luglio 1995 esprimeva la volontà delle parti sociali di riferire la caratteristica della straordinarietà non alle ragioni organizzativo – produttive che potevano legittimare l’assunzione a termine ma alle assunzioni medesime, attenendo in definitiva la straordinarietà alla scelta organizzativa del concessionario di assumere personale a tempo determinato in concomitanza con alcune scadenze “critiche” nel corso dell’anno e dell’attività di riscossione mezzo ruoli;

che la percentuale di assunzioni a termine andava riferita ai lavoratori assunti con rapporto a tempo indeterminato addetti alla concessione anche se non con le medesime mansioni;

che ad ogni modo non era stato allegato nè dimostrato che i contratti in questione fossero sul piano cronologico proprio quelli che superavano la soglia percentuale massima prevista dal contratto collettivo;

che i contratti di lavoro autonomo erano effettivamente tali, non essendo stato dedotto che le modalità esecutive degli stessi fossero diverse da quanto in essi previsto;

che la successione dei vari contratti non costituiva di per sè elemento dal quale dedurre la frode alla legge.

Di questa sentenza B.M.G. e D.L. chiedono la cassazione con ricorso per otto motivi.

Resistono con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato, la SANPAOLO IMI s.p.a. e la GEST LINE s.p.a., mentre la Centro Recapiti Campania s.r.l. è rimasta intimata.

Le parte ricorrenti in via principale resistono con controricorso al ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente, i ricorsi, proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti (art. 335 c.p.c.) Con il primo motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione della L. n. 57 del 1986, art. 23, con riferimento all’art. 12 preleggi, alla L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. f), al D.Lgs. n. 368 del 2001,. art. 2. Si addebita alla sentenza impugnata di aver rigettato il motivo di appello secondo cui la percentuale dei dipendenti da assumere a tempo determinato andava calcolata considerando quelli in servizio con quelle mansioni, oggetto, poi delle norme collettive, introdotte ai sensi della L. n. 57 del 1986, art. 23. Il motivo è infondato.

Il problema dei limiti quantitativi delle assunzioni è collegato alla interpretazione della clausola collettiva e questa Corte ha recentemente affermato – nè vi è qui ragione per disattendere tale orientamento – che, in tema di interpretazione del contratto collettivo nazionale per i dipendenti dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi, è conforme alla regola legale dell’interpretazione letterale la decisione della Corte territoriale che, in riferimento agli artt. 33 del C.C.N.L. del 1991 e 27 del C.C.N.L del 1995, ritenga la percentuale del cento per cento, prevista dalle norme pattizie per le assunzioni a tempo determinato del personale con mansioni di messo notificatore, riferita non a tutti i dipendenti a tempo indeterminato dell’istituto di credito, ma solo a quelli della “concessione” nel cui ambito operano gli addetti alla riscossione del ruolo oggetto della concessione da parte dell’ente impositore, ed escluda che la locuzione “del personale in servizio presso ciascuna concessione gestita”, sia rapportata al solo personale a tempo indeterminato adibito alle medesime mansioni di messo notificatore (Cass. 23455/2009).

Con il secondo motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 3, e dell’art. 2697 c.c.. Omessa, insufficiente e comunque contraddittoria motivazione su un punto decisivo alla controversia. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e segg., con riferimento agli artt. 32 e 33 del CCNL 12 luglio 1991 ed agli artt. 26 e 27 del CCNL 12 luglio 1995 relativi ai dipendenti dei concessionari del servizio riscossione tributi. Erroneità della sentenza sotto il profilo della ritenuta la formazione giudicato sul punto. Si addebita alla sentenza impugnata di aver ritenuto che si fosse formato il giudicato sull’assenza di prova che i contratti a termine oggetto di controversia fossero proprio quelli che superavano la soglia percentuale massima prevista da C.C.N.L. e di aver tuttavia affermato, contraddittoriamente, che il tribunale aveva dato atto che contrariamente a quanto lamentato all’appellante l’onere della prova relativa al rispetto del limite quantitativo posto dal contratto collettivo incombeva sul datore di lavoro. Si addebita inoltre alla sentenza impugnata di non aver rilevato che gli artt. 32 e 33 del contratto collettivo nazionale di categoria del 12 luglio 1991 e gli artt. 26 e 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 12 luglio 1995 escludevano che la percentuale delle assunzioni a tempo determinato fosse riferibile all’intero organico aziendale e non ai messi assunti in via ordinaria. Il motivo è infondato.

Per il secondo profilo di censura valgono i rilievi fatti a proposito del primo motivo. L’infondatezza di detto motivo e del profilo di censura ora in esame priva di interesse il ricorrente a censurare la aggiuntiva ragione di rigetto delle doglianze concernenti la percentuale dei lavoratori da assumere. Con il terzo motivo di ricorso è sollevata questione di costituzionalità della L. n. 57 del 1986, art. 23, per violazione dell’art. 3 Cost., se interpretata nel senso che in base ad essa la percentuale da rispettare nelle assunzioni a tempo determinato dovrebbe esser calcolata in relazione all’intero organico aziendale, in relazione alla diversa previsione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, il quale prevede invece che nelle assunzioni a tempo determinato da parte delle aziende esercenti servizi aeroportuali la percentuale da rispettare è quella del 15% dell’organico aziendale adibito a quei servizi.

La questione è stata già scrutinata e ritenuta manifestamente infondata da questa Corte nella citata sentenza 23455/2009, dove si è osservato che “la previsione della necessaria individuazione della percentuale di lavoratori assumendi con contratto di lavoro termina rispetto al totale dei dipendenti a tempo indeterminato, senza ulteriori limitazioni, si presenta coerente- e dunque pienamente ragionevole – con gli obiettivi di politica legislativa in vista dei quali la norma scrutinata è stata emanata, cosicchè risulta evidentemente contraddittorio assumere quale parametro di valutazione della sua costituzionalità altre fonti normative dettate nel diverso previgente contesto ordinamentale o, addirittura, emanate in epoca successiva”.

Poichè, anche in questo caso, non vi sono ragioni per discostarsi da tale orientamento il motivo in esame è da considerare infondato.

Con il quarto motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., degli artt. 99 e 112 c.p.c.. Omessa, insufficiente e comunque contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Omessa pronuncia su una domanda giudiziale. Si addebita alla sentenza impugnata di aver ritenuto, in contrasto con precise affermazioni del ricorso in appello, che non avesse formato oggetto di motivo di gravame l’affermazione del tribunale circa l’estrema genericità delle allegazioni contenute nel ricorso e la conseguente inammissibilità, oltre che irrilevanza, della prova per testi relativamente alla esecuzione dei contratti a termine difforme rispetto alle previsioni negoziali per mansioni ulteriori e/o per tempi successivi alla scadenza del termine.

11 motivo non può trovare accoglimento, perchè nulla vi è detto circa il contenuto delle richieste istruttorie e delle allegazioni che il Tribunale aveva ritenuto genetiche ed idonee a consentire l’espletamento della prova, sicchè non può esser valutato, sulla sola base del ricorso, l’apprezzamento espresso sul punto dalla sentenza di appello, l’assenza di doglianze potendo, in ipotesi, equivalere alla loro assoluta genericità. Del resto, dalla parte dell’atto di appello riportata alle pagine 12 e 13 del ricorso del ricorso ora il esame, nulla emerge sulle specifiche richieste istruttorie, che sarebbero state erroneamente ritenute inammissibili dal giudice di primo grado. Con il quinto motivo di ricorso denunciata violazione falsa applicazione degli artt. di 94, 2222, 1414 c.c. e segg., nonchè del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 45. Omessa insufficiente e comunque contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Si addebita alla sentenza impugnata di aver erroneamente rigettato la doglianza relativa alla dedotta simulazione assoluta dei contratti di lavoro autonomo stipulati con il Banco di Napoli, con l’erronea motivazione che dal tenore delle clausole di tali contratti si sarebbe dedotta chiaramente l’autonomia del rapporto.

Questa Corte, con la più volte citata sentenza 23455/09 ha già scrutinato una questione analoga, mettendo in evidenza anzitutto che ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato in sede di legittimità è censurabile solo la determinazione dei criteri generali illustrati da applicare al caso concreto mentre è incensurabile se adeguatamente motivata la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale.

Anche in questo caso, come in quello, la Corte territoriale ha osservato che le parti appellanti non avevano dedotto che le modalità esecutive del rapporto di lavoro fossero diverse da quelle delineate dalle clausole del contratto di lavoro autonomo, mettendo in rilievo che tali clausole (compenso legato al buon esito della notifica, assenza di poteri di direzione, assenza di vincoli di orario, organizzazione dei mezzi del lavoro lasciata all’autonomia decisionale del messo) deponevano chiaramente per l’autonomia.

La Corte ha anche aggiunto che la natura subordinata del rapporto non poteva esser desunta dal potere di controllo del concessionario, cui la legge riserva altresì la facoltà di revocare il patentino di abilitazione all’attività di messo notificatore, poichè tali aspetti del controllo, ivi compreso il potere di revoca, attengono al profilo pubblicistico dell’attività svolta e non influiscono sulla natura (autonoma o subordinata) del rapporto lavorativo instaurato tra il messo notificatore e il concessionario. Quindi la Corte ha in sostanza esaminato le modalità esecutive del rapporto quali delineate contrattualmente, non confutate da diverse emergenze attinenti al loro effettivo svolgimento ed ha anche valutato i poteri di controllo riservati al concessionario come propri del profilo pubblicistico e non idonei a configurare un potere gerarchico insito nel rapporto lavorativo. Le critiche svolte nel motivo, prevalentemente centrate sui poteri di controllo e inerenti a carattere pubblicistico dell’attività svolta, non sono pertanto idonee ad incidere sulla conclusione raggiunta dalla Corte territoriale, sicchè il motivo deve essere rigettato.

Con il sesto motivo di ricorso è denunciata violazione dell’art. 420 c.p.c., e dell’art. 2697 c.c., omessa, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in tema di inammissibilità dei mezzi istruttori articolati.

Si addebita alla sentenza impugnata di aver disatteso con motivazione apodittica e carente le richieste istruttorie formulate dai ricorrenti. Il motivo è infondato.

In esso le circostanze che avrebbe dovuto formare oggetto di prova non sono in realtà indicate (si fa riferimento “alle circostanze di cui ai numeri 1 e 7 della premessa in fatto” del ricorso introduttivo, senza tuttavia riportarle). Sono poi trascritti i numeri 5 e 6 di tale ricorso, che riferiscono circostanze di carattere estremamente generico e del tutto inidonee ad invalidare con giudizio di certezza e non di mera probabilità l’efficacia della risultanze istruttorie valorizzate dal giudice di merito.

Con il settimo motivo di ricorso è denunziata violazione e falsa applicazione della L. n. 1360 del 1960, art. 1, nonchè degli artt. 414 e 420 c.p.c.; dell’art. 2697 c.c.; omessa, insufficiente e comunque contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Si sostiene che la natura subordinata del lavoro dei messi notificatori renderebbe immotivata ed erronea la parte della sentenza impugnata che aveva ritenuto di non accogliere l’ulteriore motivo di appello teso a configurare un appalto illecito nel contratto stipulato dal ricorrente con la S.r.l. Centro Recapiti Campania.

Il motivo non può trovare accoglimento perchè la premessa dal quale muove (natura subordinata del rapporto di lavoro controverso) non ha trovato riscontro.

Con l’ottavo motivo di ricorso è denunciata violazione falsa applicazione dell’art. 1344 c.c., nonchè delle disposizioni generali di cui alla L. n. 203 del 1962. Omessa insufficiente comunque contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Si addebita alla sentenza impugnata di aver disatteso la domanda di nullità dei contratti, siccome posti in essere al fine di eludere norme che garantiscono la durata indeterminata del rapporto di lavoro.

Come già affermato da questa Corte nella più volte citata sentenza 23455/09, nell’esame di analoga doglianza, tale motivo è da considerare infondato in quanto basato sull’apodittico assunto che i contratti di cui si tratta sono stati conclusi per eludere norme che garantiscono la durata indeterminata del rapporto di lavoro, laddove essi sono stati stipulati nel rispetto della normativa legale e pattizia. D’altra parte, come affermato dalla sentenza citata, l’eventuale intento fraudolento del datore di lavoro, che non può essere desunto dalla mera reiterazione dei contratti, implica un accertamento di fatto che si sottrae a censura in sede di legittimità ove come nella specie congruamente motivato.

In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato.

Il ricorso incidentale delle parti controricorrenti San Paolo IMI s.p.a. e Gest Line s.p.a., siccome condizionato, va dichiarato assorbito. Spese secondo soccombenza come in dispositivo.

PQM

Riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale; condanna il ricorrente principale alle spese in Euro 34,00 oltre ad Euro 1.500,00, per onorari, nonchè I.V.A., C.P.A. e spese generali per ciascuno dei contro ricorrenti; nulla per le spese nei confronti della parte rimasta intimata.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA