Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9456 del 18/04/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 9456 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: AMATUCCI ALFONSO

SENTENZA
sul ricorso 20180-2007 proposto da:
THALER BERNARD, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA RONCIGLIONE 3, presso lo studio dell’avvocato
GULLOTTA FABIO, che lo rappresenta e difende giusta
delega in atti;
– ricorrente 2013
560

contro

LA MILANO ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del
procuratore dott. FILIPPO SARDELLI, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA LEONE IV 99, presso lo
studio dell’avvocato FERZI CARLO, che la rappresenta

1

Data pubblicazione: 18/04/2013

e difende unitamente all’avvocato LONER ARNALDO
giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

OSIMATI GIORDANO;

avverso la sentenza n. 74/2007 della CORTE D’APPELLO
DI TRENTO SEZIONE DISTACCATA di BOLZANO, depositata
il 06/04/2007 R.G.N. 100/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/03/2013 dal Consigliere Dott. ALFONSO
AMATUCCI;
udito l’Avvocato FABIO GULLOTTA;
udito l’Avvocato GIANFRANCO LIUZZI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
l’accoglimento del 4 ° motivo, assorbiti gli altri.

2

– intimato –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

l.- Nel dicembre del 1999 Bernhard Thaler agì giudizialmente
nei confronti di Giordano Osimati – dal quale affermò di essere
stato investito su una pista di sci nel febbraio del 1998 – per
il risarcimento dei danni, indicati oltre 450 milioni di lire,

procedendo con gli sci a passo d’uomo, per imboccare la pista
“Schwemmalm”, quando l’Osimati, che, sciava con snowboard,

aveva

tagliato la pista Breiteben con una curva compiuta in back side
(con il dorso verso valle) investendolo con direzione
addirittura contraria alla pendenza della Breìteben ed alla
propria direzione di marcia. Espose, infine, che con sentenza n.
271/99 il Pretore di Milano aveva applicato all’Osimati la pena
su richiesta, ex art. 444 c.p.p., per il reato di lesioni
colpose.
L’Osimati resistette. Sostenne che era stato invece l’attore ad
investirlo; che, in particolare, l’attore proveniva da monte a
velocità elevata e lo aveva sorpassato imprudentemente a destra
mentre egli stava percorrendo la pista a velocità moderata, con
curve strette. Chiamò comunque in garanzia la Milano
Assicurazioni s.p.a., che a sua volta resistette negando la
responsabilità del proprio assicurato.
Espletata la prova testimoniale e svolte due consulente
tecniche (una medica e l’altra relativa alla dinamica dello
scontro),

con

ordinanza

dell’8.9.2004

fu

disposta

la

rinnovazione della seconda, a seguito della quale la domanda del

3

conseguito alle lesioni riportate. Sostenne che egli stava

Thaler fu respinta con sentenza n. 55/2006 del Tribunale di
Bolzano-sezione distaccata di Merano.
2.- Per quanto in questa sede ancora interessa, l’appello del
Thaler è stato rigettato dalla Corte d’appello di Trento-sezione
distaccata di Bolzano con sentenza n. 74/2007.

Thaler

affidandosi

a

quattro motivi,

cui

resiste

con

controricorso la Milano Assicurazioni s.p.a.

moTrvI

DELLA DECISIONE

Sono proposti quattro motivi di ricorso. La sentenza è

l.-

censurata:
a)

col primo motivo, in relazione all’art. 360, n. 5,

c.p.c., per avere la Corte d’appello, a fronte di due consulenze
connotate da conclusioni di segno opposto in ordine alla
dinamica dell’incidente, privilegiato le conclusioni della
seconda consulenza senza dal conto delle relative ragioni e di
quelle

per

le

quali

aveva

disatteso

l’istanza

volta

all’espletamento di una terza consulenza collegiale;
b) col secondo – illustrato alle pagine da 10 a 31 del
ricorso e recante la raffigurazione di sei schizzi planimetrici
– per ogni possibile tipo di vizio della motivazione (al
contempo

indicata

come

omessa,

illogica,

carente

e

contraddittoria) e per “travisamento di prova” circa la ritenuta
inattendibilità e contraddittorietà delle conclusioni del primo
consulente e, per converso, l’omesso rilievo degli errori e
delle lacune in cui era incorso il secondo su velocità e
traiettorie degli sciatori;

4

3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione il soccombente

c) col terzo motivo, per violazione dell’art. 19 della legge
n. 623 del 2003 in relazione all’art. 2054 c.c. (presunzione di
concorso di colpa in caso di scontro tra sciatori) e per omessa
motivazione;
d) col quarto, infine, per vizio della motivazione in ordine
alla marcata valenza indiziaria del riconoscimento di

applicazione della pena su richiesta per il reato di lesioni
colpose.
2.-

Il primo ed il secondo motivo risultano assorbiti

dall’accoglimento del quarto, di cui si dirà fra breve.
3.- Il terzo motivo è inammissibile per assoluto difetto del
quesito di diritto in ordine alla denunciata violazione di legge
(peraltro successiva al fatto) e del momento di sintesi in
ordine al denunciato vizio di motivazione, richiesti dall’art.
366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis.
4.- Il quarto motivo è fondato.
Sul punto la Corte d’appello ha osservato quanto segue:
“Ritiene la Corte che una sentenza penale emessa a norma
dell’art. 444 c.p.p. non abbia valore di piena prova della
responsabilità dell’imputato ma semplice valore indiziario (in
buona sostanza, l’imputato manifesta una semplice rinuncia a
contestare la propria responsabilità, cfr. Cass. Civ. Sez L, del
16.04.2003 n.
civile,

6047) cosicché, nel successivo procedimento

l’attore deve comunque fornire la prova della

responsabilità del convenuto, sebbene si tratti di un imputato
che ha patteggiato la pena (cfr. Cass. Civ., Sez. III,
5

responsabilità, implicito nella richiesta dell’Osimati di

06.05.2003 n. 6863). Nel caso di specie tale prova non è stata
fornita”.
Va in contrario rilevato che, in epoca successiva alla data
della deliberazione della sentenza impugnata (21.3.2006) ma
anteriore a quella della pubblicazione (6.4.2007), le Sezioni

il principio secondo il quale

“la sentenza penale di

applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. costituisce
un importante elemento di prova per il giudice di merito il
quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha 11
dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso
una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia
prestato fede a tale ammissione. Pertanto la sentenza di
applicazione di pena patteggiata, pur non potendosi configurare
come sentenza di condanna, presupponendo pur sempre una
ammissione di colpevolezza, esonera la controparte dall’onere
della prova”. S’è così dato seguito all’indirizzo che era stato
espresso, tra le altre, da Cass. nn. 9358/2005, 19251/2005,
20765/2005, 2213/2006 e che, dopo la menzionata statuizione
delle Sezioni Unite, è stato seguito dalla giurisprudenza
successiva (cfr., ex

coeteris,

Cass. nn. 23906/2007 e

26263/2011).
Ne consegue l’indubbia carenza di motivazione della sentenza
impugnata laddove la Corte d’appello, avendo ritenuto che
l’attore dovesse offrire la prova della responsabilità del
convenuto, non ha spiegato le ragioni per le quali l’Osimati

6

Unite (con sentenza 31.7.2006, n. 17289) hanno invece enunciato

aveva invece ammesso, in sede penale, una responsabilità

in

ipotesi insussistente.
5.

La sentenza va dunque cassata per una rivalutazione del

fatto, con rinvio alla stessa Corte d’appello in diversa
composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di

E’ il caso di chiarire che, ove la Corte di merito ravvisasse
la sussistenza di apporto causale colposo da parte dello stesso
danneggiato, non sarebbe comunque inibita l’applicazione
dell’art. 1227, primo coma, cod. civ.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE

accoglie il quarto motivo, dichiara assorbiti il primo ed il
secondo ed inammissibile il terzo, cassa in relazione e rinvia,
anche per le spese, alla Corte d’appello di Trento in diversa
composizione.
Roma, 12 marzo 2013

legittimità.

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