Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9455 del 28/04/2011

Cassazione civile sez. II, 28/04/2011, (ud. 21/10/2010, dep. 28/04/2011), n.9455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CONDOMINIO “(OMISSIS)”, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via delle Quattro Fontane

n. 20 (studio Gianni, Origoni, Grippo & Partners), presso

l’Avvocato

FUSILLO Matteo, dal quale è rappresentato e difeso, unitamente

all’Avvocato Carlo Sarasso, per procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

SIGMA BETA società semplice, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Liegi, n. 49,

presso lo studio dell’Avvocato ARNULFO Carlo, dal quale è

rappresentata e difesa, unitamente all’Avvocato Roberto Martini, per

procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente –

nonchè nei confronti di:

FONDIARIA SAI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Leonida Bissolati n.

76, presso lo studio dell’Avvocato Tommaso Spinelli Giordano, dal

quale è rappresentata e difesa per procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 13705/07, depositata

in data 12 giugno 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21

ottobre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentiti gli Avvocati Matteo Fusillo per il ricorrente e l’Avvocato

Nicola Rivellese per Fondiaria s.p.a.;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FUCCI Costantino, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 12 maggio 1996, la società semplice Sigma- Beta, proprietaria di un vasto appartamento con sottostante cantinola nell’edificio condominiale “(OMISSIS)”, sito in (OMISSIS), convenne il Condominio davanti al Tribunale di Aosta e, premesso che nel suo immobile si erano verificate delle infiltrazioni provenienti dall’impianto di riscaldamento comune, che avevano rovinato le strutture immobiliari, gli arredi e le speciali attrezzature e gli avevano impedito l’uso e il godimento abitativo, domandò la condanna del Condominio alla non procrastinabile esecuzione dei lavori di riparazione, riattazione, rimessa in pristino e/o idonea sostituzione delle parti immobiliari e mobiliari e al risarcimento dei danni.

Si costituì il Condominio e, esponendo che la causa delle infiltrazioni era stata eliminata e che i danni erano già stati risarciti dalla Fondiaria Assicurazioni S.p.A. con il versamento all’attrice della somma di L. 13.000.000, chiese e ottenne di chiamare in causa la società assicuratrice per essere da questa manlevata e concluse, nel merito, per l’individuazione del pregiudizio effettivamente subito dalla società Sigma-Beta.

La Fondiaria Assicurazioni s.p.a., intervenuta nel giudizio, chiese il rigetto di ogni pretesa nei suoi confronti, in quanto la somma da lei versata era equa e satisfattiva del danno lamentato e l’evento dannoso non era ascrivibile a fatto accidentale, ma ad un comportamento omissivo del condominio.

Il Tribunale, all’esito di c.t.u., con sentenza del 30 luglio 1999 accolse la domanda della società Sigma-Beta e condannò il Condominio a corrispondere all’attrice la somma: a) di L. 27.756.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per danno emergente, e b) di L. 40.500.000, oltre accessori, per lucro cessante, dichiarando tenuta la Fondiaria s.p.a. – a mantenere indenne il convenuto dalla condanna nei limiti della metà del danno emergente e di L. 6.750.000 di quello per lucro cessante.

La decisione, gravata dalla Sigma-Beta e, in via incidentale, dal Condominio e dalla Fondiaria s.p.a., venne riformata il 14 ottobre 2002 dalla Corte d’appello di Torino, che rigettò l’impugnazione principale, non si pronunciò sull’impugnazione incidentale della Fondiaria s.p.a. e, in parziale accoglimento di quella incidentale del Condominio, ridusse di L. 13.000.000 la condanna pronunciata sub b) dal giudice di primo grado a carico del convenuto.

Il Condominio propose allora ricorso per cassazione avverso la sentenza con cinque motivi, la società Sigma-Beta notificò controricorso, proponendo un contestuale complesso motivo di ricorso incidentale, mentre la società Fondiaria resistette con controricorso ad entrambi i ricorsi.

Con sentenza n. 13705 del 2007, la Corte di cassazione dichiarò improcedibile il ricorso principale proposto dal Condominio e rigettò quello incidentale proposto da Sigma Beta.

La Corte rilevò in particolare, con riferimento al ricorso principale, che il Condominio aveva depositato copia autentica della sentenza impugnata priva della pag. n. 9, nella quale la Corte d’appello aveva esaminato due dei tre motivi del suo gravame incidentale avverso la decisione di primo grado e la cui ritenuta infondatezza aveva costituito l’oggetto del secondo, del terzo e del quarto motivo di ricorso per cassazione.

Ad avviso della Corte, l’incompletezza della copia depositata e la mancata integrazione della stessa con le formalità e nel termine previsti dall’art. 369 cod. proc. civ., comma 1, e art. 372 cod. proc. civ., comma 2, non consentivano di individuare con certezza il thema decidendum devoluto al giudice di secondo grado e le ragioni da questo poste alla base della pronuncia, con conseguente dichiarazione, per l’impossibilità dell’esame delle censure prospettate, della improcedibilità del ricorso, non evitabile mediante attività equipollenti, quali l’avvenuto deposito da parte del controricorrente di copia della sentenza stessa.

Avverso questa sentenza, il Condominio “(OMISSIS)” ha proposto ricorso per revocazione, nella parte in cui ha dichiarato la improcedibilità del ricorso principale, sulla supposizione, contraria al vero, della incompletezza della copia autentica della sentenza in quel giudizio impugnata, in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di cassazione, la pagina n. 9 della sentenza della Corte d’appello di Torino era regolarmente presente all’interno della copia autentica della sentenza depositata unitamente al ricorso per cassazione; in particolare, tale pagina, lungi dal mancare, risultava semplicemente anteposta a quella contrassegnata con il n. 8. Tale errore, palese e rilevabile ex actis, avrebbe, ad avviso del Condominio, le caratteristiche di cui all’art. 395 cod. proc. civ., n. 4, in quanto si è concretizzato nella supposizione di un fatto (incompletezza della copia) la cui verità è incontrastabilmente esclusa ovvero nella supposizione della inesistenza di un fatto (la completezza della copia) la cui verità è positivamente stabilita, e tale circostanza non ha costituito punto controverso sul quale la Corte sia stata chiamata a pronunciarsi, non avendo le altre parti sollevato eccezioni al riguardo.

Hanno resistito, con controricorso, Fondiaria Sai s.p.a. e Sigma Beta società semplice.

Quest’ultima, rimettendosi a giustizia sulla richiesta di revocazione della sentenza impugnata, ha altresì proposto ricorso incidentale, richiamando, per l’ipotesi dell’accoglimento del ricorso principale, il motivo del ricorso incidentale proposto avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino.

Fondiaria Sai s.p.a. ha resistito con controricorso anche al ricorso incidentale.

Avviatasi la procedura ex artt. 391 bis e 380 bis cod. proc. civ., con ordinanza n. 15114 del 2010, è stata disposto la rimessione alla pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Ritiene il Collegio che la sentenza n. 13705 del 2007, di questa Corte sia affetta dal denunciato vizio revocatorio.

Occorre premettere che “la configurabilità dell’errore di fatto, ai sensi dell’art. 395 cod. proc. civ., n. 4, presuppone che la decisione appaia fondata, in tutto o in parte, esplicitandone e rappresentandone la decisività, sull’affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che, per converso, la realtà effettiva (quale documentata in atti) induce, rispettivamente, ad escludere o affermare, così che il fatto in questione sia percepito e portato ad emersione nello stesso giudizio di cassazione, nonchè posto a fondamento dell’argomentazione logico-giuridica conseguentemente adottata dal giudice di legittimità” (Cass. n. 16447 del 2009). In particolare, “l’errore revocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia giudice del fatto e, in particolare, quando abbia valutato l’ammissibilità e la procedibilità del ricorso, individuandosi nell’errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (o esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (o escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati” (Cass. n. 16136 del 2009).

Ciò premesso, appare evidente l’errore percettivo, determinante ai fini della decisione del giudizio, nel quale è incorsa la impugnata sentenza, atteso che dal fascicolo di parte della ricorrente emerge che la copia della sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1356 del 2002, depositata il 14 ottobre 2002, era stata depositata in copia autentica integrale, con l’unico particolare che le pagine 8 e 9 della sentenza stessa erano state posposte. Il fatto che invece la sentenza revocanda abbia affermato la assoluta mancanza della pagina n. 9 di detta sentenza e sulla base di tale carenza abbia dichiarato improcedibile il ricorso proposto dall’odierna ricorrente, integra l’errore percettivo, che comporta la revocazione della sentenza che su detto errore abbia fondato la propria statuizione. Si deve solo aggiungere che la questione della completezza della copia autentica della sentenza impugnata non ha costituito un punto controverso dibattuto tra le parti, ma è stata rilevata d’ufficio, seppur erroneamente, dalla Corte.

1.1. La sentenza della Corte di cassazione n. 13705 del 2007 deve quindi essere revocata, nella parte in cui ha dichiarato improcedibile il ricorso principale, ferme restando le statuizioni concernenti la reiezione del ricorso incidentale, del tutto indipendenti dalle determinazioni adottate in ordine alla revocazione della dichiarazione di improcedibilità del ricorso principale.

2. Si può quindi procedere all’esame dei motivi del ricorso principale proposto dal ricorrente Condominio avverso la citata sentenza della Corte d’appello di Torino.

2.1. Con il primo motivo, il Condominio deduce violazione e falsa applicazione del disposto dell’art. 1965 cod. civ.; insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione alla succitata norma (art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5).

Il motivo non merita accoglimento sotto più profili, il primo dei quali è, comunque, assorbente.

Il motivo, infatti, si basa sulla dedotta qualificazione dell’offerta d’indennizzo da parte dell’assicuratore e dei successivi comportamenti dei destinatari come elementi costitutivi di una transazione che sarebbe intervenuta tra la danneggiata e la Compagnia di assicurazioni, ma siffatta deduzione introduce nel giudizio un elemento di valutazione che non ha formato oggetto di contraddittorio nella fase di merito – non risultandone menzione nella sentenza impugnata, non censurata per omessa pronunzia su di uno specifico motivo d’appello al riguardo – e pertanto si tratta di una questione nuova,inammissibile in sede di legittimità.

Esso opera, inoltre, riferimento per relationem a documenti dei quali non riporta il contenuto testuale, così venendo meno all’onere di autosufficienza imposto al fine di consentire a questa Corte di valutare, sulla base della sola lettura del ricorso, non essendo consentito l’esame diretto degli atti se non per la valutazione degli errores in procedendo, la conferenza e la decisività delle prove.

L’interpretazione di tali documenti, d’altronde, costituisce indagine di fatto rimessa all’esclusivo potere del giudice del merito le cui valutazioni al riguardo possono essere censurate in sede di legittimità solo mediante la deduzione del vizio di violazione delle norme di ermeneutica contrattuale o del vizio di motivazione nell’applicazione delle stesse, non mediante la deduzione del vizio di violazione delle norme regolatrici della fattispecie contrattuale considerata.

Nè è fondatamente sostenibile che si vertesse in ipotesi di negozio transattivo formatosi per atti separati con adesione o ratifica anche tacita al documento (l’offerta della somma di L. 13.000.000 a totale soddisfo) sottoscritto da uno solo dei pretesi contraenti, giacchè la giurisprudenza ammette che un’accettazione stragiudiziale della transazione possa essere operata dalla parte che non ha sottoscritto il contratto, ma occorre che una manifestazione anche implicita del consenso risulti da circostanze precise, concordanti ed obiettivamente concludenti (Cass. n. 3013 del 1985; Cass. n. 5489 del 1993; Cass. n. 4542 del 1996); nella specie, per contro, non risulta dalla sentenza impugnata, nè il ricorrente la deduce, la presenza di uno scritto dal quale desumere l’accettazione della transazione o un comportamento univocamente concludente, tale non potendosi ritenere la riscossione della somma offerta, in difetto di specifico riscontro e, anzi, in presenza di un comportamento, l’introduzione del giudizio, evidentemente contrario.

2.2. Con il secondo motivo, il Condominio ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del disposto dell’art. 1965 cod. civ. e art. 115 cod. proc. civ., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione alle succitate norme (art. 360 cod. proc. civ., nn. 3, 4 e 5).

Il motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata, oltre a non aver affatto attribuito valenza transattiva all’offerta di L. 13.000.000, intesa invece come semplice acconto sul totale dovuto, non ha per nulla trattato delle questioni dedotte dal ricorrente; nè le stesse erano ricomprese nei motivi d’appello incidentale svolti dallo stesso, allora appellante, quali risultanti dalla sentenza medesima, non impugnata, al riguardo, per omessa pronunzia su eventuali motivi di appello aventi ad oggetto le dette questioni.

2.3. Con il terzo motivo, il Condominio “(OMISSIS)” lamenta violazione e falsa applicazione del disposto dell’art. 1917 cod. civ.; insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione alla succitata norma (art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5).

Il motivo merita accoglimento.

L’assicurazione per responsabilità civile ex art. 1917 cod. civ., copre la responsabilità dell’assicurato per tutti i danni a terzi che non siano determinati da dolo dello stesso o da caso fortuito o forza maggiore, ipotesi queste, ultime, nelle quali deve ravvisarsi l’accidentalità dell’evento, per cui l’assicurato neppure risponde verso il terzo.

Infatti, nella giurisprudenza di questa Corte, quanto al concetto di accidentalità del danno ai fini della copertura assicurativa, si è avuto modo di affermare che “l’assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, importa necessariamente per la sua stessa denominazione e natura l’estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi” (Cass. n. 4118 del 1995; Cass. n. 5273 del 2008; Cass. n. 7766 del 2010).

Nella specie, la Corte d’appello non si è correttamente attenuta a tale principio, in quanto, senza fornire alcuna spiegazione sulla riconduzione delle carenze strutturali e di manutenzione dell’immobile alle suddette ipotesi di esclusione della garanzia, ha comunque ritenuto che detti fattori concorressero nella misura del 50% alla causazione del danno determinato dalla rottura di una tubazione. Posto infatti che l’accidentalità integra il concetto di colpa e che non ricorrevano ipotesi oggettive di esclusione della garanzia indicate dalla stessa polizza, soltanto in ipotesi di forza maggiore o caso fortuito la Corte territoriale avrebbe potuto pervenire alla conclusione ritenuta in sentenza.

Ove poi volesse ritenersi che l’esclusione del 50% della garanzia sia stata imputata al profilo della prevedibilità, che integra il concetto di colpa, o anche a quello di riferibilità della colpa stessa all’assicurato, sul punto la sentenza risulta assolutamente carente di motivazione.

In tal senso, deve quindi ritenersi che le deduzioni difensive svolte sul punto dalla difesa della controricorrente non colgano nel segno, atteso che le ragioni per le quali si sostiene che, nel caso di specie, l’evento dannoso avrebbe dovuto considerarsi privo del carattere della imprevedibilità, postulano che sia possibile affermare che le condizioni di prevedibilità dell’evento dannoso si fossero verificate: il che non risulta abbia formato oggetto di accertamento e di valutazione da parte della Corte d’appello nell’opera di interpretazione della clausola del contratto di assicurazione e di individuazione dell’ambito di operatività della copertura assicurativa.

Sussiste, pertanto, il denunciato vizio di motivazione.

2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente Condominio deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 cod. civ.; insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione alle succitate norme (art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5) Il motivo non merita accoglimento.

La sentenza impugnata non ha motivato il rigetto del corrispondente motivo d’appello recependo per relationem le ragioni giustificative della decisione adottata dal primo giudice sul punto, come dedotto dal ricorrente, ma ha evidenziato come, a fronte della ritenuta esaustività di dette ragioni, gli argomenti svolti da quest’ultimo, allora appellante incidentale, risultassero generici e inidonei a contrastarli specificamente e analiticamente.

Onde utilmente impugnare tale asserzione, il ricorrente avrebbe dovuto riprodurre nel motivo le dette ragioni giustificative della sentenza di primo grado sul punto e le specifiche contestazioni mosse a ciascuna di esse con il pertinente motivo d’appello, svolgendo argomenti intesi a dimostrare come queste non fossero affatto generiche e risultassero, per contro, adeguate e sufficienti a contestare l’idoneità e la fondatezza di quelle.

Il difetto della formulazione in tal guisa del motivo in esame e i diversi argomenti svoltivi, attinenti al merito della questione, mostrano che il ricorrente non ha colto il senso della motivazione, sul punto, della sentenza impugnata e non pongono questa Corte in condizione di verificarne gli eventuali vizi.

2.5. Con il quinto motivo, il Condominio denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del disposto dell’art. 132 cod. proc. civ., n. 5 (art. 360 cod. proc. civ., n. 4). Con tale motivo, il ricorrente sostiene che la Corte d’appello, nel ridurre “di L. 13.000.000 la condanna sub b) a carico del Condominio (OMISSIS), avrebbe reso un dispositivo a tal punto criptico e incompleto, da risolversi nella carenza di uno dei requisiti fondamentali contemplati dal menzionato art. 132 cod. proc. civ., n. 4, per la validità della sentenza.

Il motivo è infondato.

Il capo di dispositivo concernente le somme liquidate, ove rapportato alla narrativa e alla motivazione della sentenza impugnata non può, infatti, riferirsi ad altro che alla riduzione, nella misura di L. 13.000.000, della condanna per complessive L. 40.500.000 di cui al “capo b)” del dispositivo della sentenza di primo grado.

3. In conclusione, rigettati il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo del ricorso principale e accolto il terzo motivo, la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1356 del 2002 deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della medesima Corte d’appello.

Al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso incidentale SIGMA BETA s.s.; revoca la sentenza di questa Corte n. 13705 del 2007, nella parte in cui ha dichiarato improcedibile il ricorso principale del Condominio “(OMISSIS)” e, su questo decidendo in rescissorio, rigetta il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo, accoglie il terzo; cassa in relazione al motivo accolto la sentenza n. 1356 del 2002 della Corte d’appello di Torino e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della medesima Corte d’appello.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2011

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