Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9455 del 22/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/05/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 22/05/2020), n.9455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 36169-2018 R.G. proposto da:

COMUNE DI MONTEMESOLA, in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso dall’avvocato Montera Enrico ed elettivamente

domiciliato in Roma, Via Vercelli 52, presso lo studio dell’avvocato

Iannuzzi Nicoletta;

– ricorrente –

contro

REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata

e difesa dall’avvocato Simone Michele ed elettivamente domiciliata

in Roma, Via Barberini, n. 36, presso la sede dell’Istituto

medesimo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 184/2018 della Corte d’appello di Lecce

Sezione distaccata di Taranto, depositata il 07/05/2018;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12 dicembre 2019 dal Consigliere Dott. D’Arrigo

Cosimo.

Fatto

RITENUTO

La Regione Puglia, in virtù di una ingiunzione fiscale notificata il 2 aprile 1993 e rinotificata il 27 luglio 2011 e il 21 dicembre 2011, ha richiesto al Comune di Montemesola il pagamento della somma di Euro 154.943,42, oltre accessori. In forza del menzionato titolo esecutivo ha poi proceduto a pignorare presso terzi le somme dovute all’ente debitore.

Il Comune di Montemesola ha proposto opposizione all’esecuzione, eccependo l’intervenuta prescrizione del credito. Il Tribunale di Taranto ha accolto l’opposizione.

La Regione Puglia ha impugnato la decisione e la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, accogliendo il gravame, ha rigettato l’opposizione compensando le spese di lite.

Contro tale sentenza il Comune di Montemesola ha proposto ricorso per cassazione per un unico motivo. La Regione Puglia ha resistito con controricorso.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Il Comune di Montemesola ha depositato memorie difensive.

Diritto

CONSIDERATO

Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1988 e 2944 c.c., consistita nell’aver ritenuto che il decorso del termine decennale di prescrizione del credito della Regione Puglia sia stato interrotto dalla delibera del Consiglio comunale di Montemesola del 10 ottobre 2002, contenente il riconoscimento del debito fuori bilancio. Sostiene l’ente ricorrente che tale atto sia rimasto privo di effetti civili, in quanto il riconoscimento del debito rilevante ai sensi dell’art. 1944 c.c. richiederebbe una specifica intenzionalità carente nel caso di specie. Esso consisterebbe, dunque, in un atto di natura negoziale e recepito, tale che l’interruzione della prescrizione si determinerebbe solo nel momento in cui la manifestazione di volontà del dichiarante perviene a conoscenza del destinatario.

In linea generale, la giurisprudenza di questa Corte, da oltre un decennio, afferma che il riconoscimento dell’altrui diritto non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell’esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà (da ultimo: Sez. 2, Ordinanza n. 9097 del 12/04/2018, Rv. 648046 – 01; in tal senso vedi pure: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24555 del 02/12/2010, Rv. 614860 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4324 del 23/02/2010, Rv. 611677 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3371 del 12/02/2010, Rv. 611606 – 01; Sez. L, Sentenza n. 18904 del 07/09/2007, Rv. 598868 – 01; Sez. Sentenza n. 18250 del 29/08/2007, Rv. 598788- 01; Sez.3, Sentenza n. 15598 del 12/07/2007, Rv.5 98632 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 20878 del 27/10/2005, Rv. 585522 – 01: Sez. L, Sentenza n. 17054 del19/08/2005, Rv. 583316 – 01; Sez.3, Sentenza n. 5324 del 10/03/2005, Rv.580745 – 01; Sez. L, Sentenza n. 15353 del 30/10/2002, Rv. 558130 – 01).

Tuttavia, in subiecta materia si registra un recente arresto di questa Corte di segno opposto. E’ stato, infatti, affermato che la ricognizione di debito ha natura di negozio unilaterale recettizio, sicchè il suo effetto si verifica solo se la dichiarazione sia indirizzata alla persona del creditore; non ha, pertanto, tale valenza l’atto interno dell’organo di una P.A. (nella specie, la delibera di una giunta comunale) non investito della rappresentanza legale dell’ente (Sez. 1, Sentenza n. 24710 del 04/12/2015, Rv. 637990 – 01).

Stante la peculiarità del caso specifico (riconoscimento del debito fuori bilancio) e la necessità di raccordare i diversi orientamenti espressi da questa Corte, deve escludersi che ricorra alcuna delle ipotesi previste dall’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5, Pertanto, la causa deve essere rimessa alla pubblica udienza, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

rimette la causa alla pubblica udienza della terza Sezione civile.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2020

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