Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9455 del 21/04/2010

Cassazione civile sez. III, 21/04/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 21/04/2010), n.9455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14608/2006 proposto da:

R.A. (OMISSIS), D.P.D.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo

studio dell’avvocato TRALICCI Gina, che li rappresenta e difende

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

e contro

FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1398/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Quarta Civile, emessa il 14/01/1995, depositata il

31/03/2005, R.G.N. 10196/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

24/03/2010 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

R.A., quale esercente la potestà sul minore D. P.D., agì giudizialmente per il risarcimento dei danni subiti dal figlio a seguito dello scontro tra il ciclomotore (di proprietà della madre) che questi conduceva e l’autovettura di P.M.A., assicurata dalla Sai s.p.a., che – affermò – aveva travolto il ciclomotore nel compiere una manovra di retromarcia.

Le convenute P. e Sai resistettero.

Il tribunale di Roma rigettò la domanda con sentenza n. 34233 del 2000 e la corte d’appello di Roma ha respinto il gravame della R. e del D.P. con sentenza n. 1398 del 2005, avverso la quale i soccombenti ricorrono per cassazione affidandosi ad un unico motivo.

Le intimate non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Collegio ha raccomandato una motivazione particolarmente sintetica.

Il ricorso, col quale è dedotta violazione e falsa applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione, imputa alla corte d’appello di aver fondato la decisione sulle dichiarazioni del solo teste indotto dalle parti convenute, di avere erroneamente supposto che esse fossero comuni ad entrambi i testi escussi e di non aver fatto quantomeno applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, come avrebbe dovuto se avesse correttamente ritenuto che la presunzione di concorrente responsabilità dei conducenti non era stata superata.

Il ricorso è infondato:

a) quanto alla dedotta violazione di legge perchè, a seguito della compiuta valutazione di merito, la corte territoriale ha appunto concluso che l’incidente fosse stato esclusivamente provocato dalla condotta del ciclomotorista;

b) quanto al prospettato vizio della motivazione poichè non esiste un principio in base quale, in ipotesi di non completa coincidenza delle dichiarazioni dei due testi, possa dirsi inibito al giudice di ricostruire il fatto tenendo preminente conto delle une, anzichè delle altre; ovvero gli sia imposto di far ricorso, se si tratti di scontro tra veicoli, alla presunzione di paritetico apporto causale colposo dei conducenti.

La circostanza che la corte abbia attribuito ad entrambi i testi anche l’affermazione che il ciclomotore aveva urtato la vettura in retromarcia (mentre uno dei due aveva affermato che era stato il ciclomotore ad essere stato urtato dalla vettura) non vale ad infirmare la motivazione sulla ricostruzione della dinamica del sinistro come operata dalla corte d’appello; ricostruzione incentrata sul fatto che il ciclomotore, in una strada stretta, aveva tentato di superare la vettura già in fase di parcheggio (a destra) in retromarcia – non riuscendovi in ragione dell’esiguo spazio residuo (a sinistra) – benchè altra vettura che lo precedeva, incautamente superata dal ciclomotore stesso, si fosse arrestata proprio per consentire quella manovra.

Non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010

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