Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9454 del 22/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/05/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 22/05/2020), n.9454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 1119-2019 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIANNA

DIONIGI 43, presso lo studio dell’avvocato ZACCONE FRANCESCO,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIACALONE MAIKA, GIACALONE

SALVATORE;

– ricorrente –

contro

V.A., VI.BA.AN.RI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 545/2018 del TRIBUNALE di MARSALA, depositata

il 29/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SCRIMA

ANTONIETTA.

Fatto

CONSIDERATO

Che:

C.G. ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi e illustrato da memoria, nei confronti di V.A. e

Vi.Ba.An.Ri., in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà (rectius la responsabilità) genitoriale sul figlio minore V.S. e avverso la sentenza n. 545/2018 del Tribunale di Marsala, pubblicata il 29 maggio 2018, che ha rigettato l’appello proposto dal Curiale, avverso la sentenza del Giudice di pace di Castelvetrano n. 234/2012, con la quale, tra l’altro, era stata rigettata la domanda avanzata dal predetto e volta ad ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro stradale avvenuto in data 29 dicembre 2006 in Castelvetrano;

gli intimatati non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

RILEVATO

Che:

la notifica del ricorso nei confronti del difensore domiciliatario degli intimati, così come effettuata a mezzo posta, è nulla, risultando – su entrambi gli avvisi di ricevimento – contrassegnata la casella “al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni incaricato” ed apposta, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, una sottoscrizione illeggibile e non risultando, altresì, spedita la cd. raccomandata informativa al destinatario dell’atto e di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, comma 3, mancando l’indicazione del numero della stessa (v. Cass., ord., 12/07/2018, n. 18472);

ritenuto che:

non avendo il ricorrente provveduto spontaneamente alla rinotifica del ricorso, vada disposta, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., la rinnovazione della notifica del predetto atto nei confronti degli intimati entro il termine perentorio di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza, con rinvio della causa a nuovo ruolo, con la precisazione che, qualora la predetta comunicazione avvenisse durante la sospensione dei termini disposta normativamente per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, il predetto termine perentorio decorrerà dalla cessazione della menzionata sospensione, come per legge.

P.Q.M.

La Corte ordina la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti degli intimati entro il termine perentorio di giorni 90 dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2020

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