Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9454 del 21/04/2010

Cassazione civile sez. III, 21/04/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 21/04/2010), n.9454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19456/2006 proposto da:

ASSICURATORI LLOYD’S LONDRA, (OMISSIS), in persona del

Rappresentante Generale per l’Italia signor B.E.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA REGINA MARGHERITA 294, presso

lo studio dell’avvocato VALLEFUOCO Angelo, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIORGETTI ALESSANDRO giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SECURITALIA ILVI & ARGUS SPA, (OMISSIS), (incorporante ARGUS

Istituto di Vigilanza S.p.A., già Argus s.r.l.), in persona del suo

legale rappresentante, Presidente del Consiglio di Amministrazione,

sig. M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

MAZZINI 8, presso lo studio dell’avvocato CRIMI Giuseppe, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LEDDA GIANCARLO giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 786/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

Sezione Terza Civile, emessa il 17/12/2004, depositata il 12/05/2005;

R.G.N. 3111/2003.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/03/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato Caterina GIUFFRIDA per delega avv. Angelo

VALLEFUOCO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il ricetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Supermercato B.P. con citazione del 23 giugno 1997 convenne in giudizio Argus s.r.l., appaltatrice del servizio di raccolta, ricontazione e trasporto alla Banca CRT degli incassi, chiedendone la condanna al pagamento della differenza tra quanto corrisposto dall’assicurazione in relazione a una rapina e la perdita subita.

La convenuta, nel contestare l’avversa pretesa, chiese e ottenne l’autorizzazione a chiamare in causa gli Assicuratori dei Lloyds di Londra.

La società assicuratrice, a sua volta, sostenne di avere ottemperato ad ogni obbligazione, avendo corrisposto un indennizzo pari al 75% della perdita effettivamente subita dall’attore a seguito della verificata inesattezza delle dichiarazioni rese dall’assicurato in ordine alla presenza di alcuni presidi di sicurezza sui veicoli destinati al trasporto dei valori.

In corso di causa Supermercato B.P., soddisfatto delle sue richieste da Argus, rinunciò agli atti del giudizio, sicchè, dichiarato estinto il relativo rapporto processuale, la causa proseguì esclusivamente tra quest’ultima e Lloyds.

Con sentenza del 16 novembre 2002 il Tribunale, per quanto qui interessa, rigettò la domanda spiegata da Argus contro la società assicuratrice.

Il gravame proposto dalla soccombente è stato parzialmente accolto dalla Corte d’appello di Torino che, con sentenza depositata il 12 maggio 2005, ha ritenuto eccessiva la percentuale di riduzione dell’indennizzo applicata dalla società assicuratrice, pari al 25%, e, ridottala al 10%, ha conseguentemente condannato gli Assicuratori dei Lloyds di Londra al pagamento della differenza in favore di Sicuritalia Ilvi Argus s.p.a. (già Argus s.r.l.).

Avverso detta pronuncia gli Assicuratori dei Lloyds di Londra hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Ha resistito con controricorso Sicuritalia Ilvi Argus s.p.a..

2. Il collegio ha raccomandato una motivazione particolarmente sintetica.

3. Il primo motivo col quale gli impugnanti lamentano violazione degli artt. 342 e 112 cod. proc. civ., nonchè vizi motivazionali, ex art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, con riferimento all’eccezione di nullità per mancata indicazione specifica dei motivi di gravame, difetta, a tacer d’altro, di autosufficienza, non avendo il ricorrente riportato i punti sensibili dell’atto di gravame idonei a dar corpo alla lamentata violazione, e ciò tanto più che la Curia torinese ha disatteso l’eccezione, già sollevata dalla società assicuratrice, evidenziando che l’appellante, contrariamente all’assunto della controparte, aveva sinteticamente ma chiaramente enunciato le censure formulate nei confronti della sentenza del giudice di prime cure. Si ricorda che la deduzione dell’inammissibilità dell’appello deve poggiare su una comparazione sistematica tra motivazione del provvedimento impugnato e contenuto dei motivi di gravame così come elaborati nel corpo dell’atto d’appello, onde farne risaltare le lacune e le incongruenze dalle quali discenderebbe il vizio lamentato (confr. Cass. civ., 30 luglio 2007, n. 16824; Cass. civ. 14 maggio 2007, n. 10960).

4. Il secondo mezzo col quale i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 24 Cost., artt. 1893 e 2697 cod. civ., artt. 183, 345 e 114 cod. proc. civ., nonchè nullità della sentenza per insufficiente e/o contraddittoria motivazione in relazione alla ritenuta eccessività della riduzione del 26,73% dell’indennizzo, è argomentato sotto un duplice profilo: la tardività dell’eccezione sollevata da Argus e comunque la sua inerenza non alla quantificazione, ma esclusivamente alla legittimità o meno della riduzione percentuale operata dagli assicuratori; l’arbitrarietà della determinazione nel 10% della percentuale di riduzione dell’indennizzo applicata dalla società assicuratrice.

La censura ignora che il giudice di merito ha ritenuto la deduzione difensiva di Argus tempestiva e centrata anche sul quantum dell’operato intervento della società assicuratrice, segnatamente richiamando la memoria del 12 novembre 1998 e le successive articolazioni istruttorie.

Il motivo è conseguentemente inammissibile in quanto eccentrico rispetto alle argomentate ragioni della decisione, in contrasto con il principio della riferibilità dei motivi di ricorso al provvedimento impugnato.

La censura è inoltre inammissibile in quanto tende surrettiziamente a sollecitare una rivalutazione dei fatti e una revisione del merito del convincimento del giudice d’appello, senza considerare che il decidente ha motivato la sua decisione attraverso puntuali richiami alla natura e alla funzione dei dispositivi mancanti e alla verosimile incidenza delle carenze accertate sul rischio assicurativo, secondo massime di comune esperienza.

5. Il terzo motivo con il quale i Lloyds deducono violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., e mancanza di motivazione in relazione all’omesso esame dell’eccezione di difetto di interesse e di legittimazione attiva di Argus, per avere gli assicuratori integralmente adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali, mediante la corresponsione dell’indennizzo opportunamente diminuito ex art. 1893 cod. civ., è destituito di ogni fondamento, perchè i denunciati difetti di interesse e legittimazione altro non sono che l’interfaccia della pretesa infondatezza della domanda attrice. Il rigetto dell’eccezione è dunque implicito nella decisione adottata (confr., Cass. civ., 3^, 12 gennaio 2006, n. 407) .

6. Il quarto motivo col quale i ricorrenti si dolgono della compensazione solo parziale delle spese di causa è infondato alla luce del principio per cui la ripartizione del carico delle spese trova un unico limite nel divieto di condannare anche parzialmente al pagamento delle stesse la parte totalmente vittoriosa (confr. Cass. civ. 2 luglio 2008, n. 18173; Cass. civ. 10 giugno 1997, n. 5174), limite nella fattispecie rispettato.

7. Il ricorso è respinto.

I ricorrenti rifonderanno alla controparte costituita le spese di causa.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.700,00 (di cui Euro 200,00 per spese), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010

 

 

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