Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9453 del 28/04/2011

Cassazione civile sez. III, 28/04/2011, (ud. 14/03/2011, dep. 28/04/2011), n.9453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SEGRETO Antonio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13650/2009 proposto da:

S.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 26, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO

STEFANO, rappresentato e difeso dall’avvocato DI NOVI ANGELO giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

EQUITALIA ETR ESAZIONE TRIBUTI SPA (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1068/2008 del TRIBUNALE di PAOLA, Seconda

Sezione Civile, emessa il 05/11/2008, depositata il 16/12/2008;

R.G.N. 1682/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/03/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato DI NOVI ANGELO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’avv. S.A. si oppone all’esecuzione esattoriale immobiliare promossa ai suoi danni dall’Equitalia ETR spa in forza di avviso di vendita notificatogli il 6.12.07 e:

1.1. con un primo ricorso al Tribunale di Paola, dep. il 14.12.07, deduce:

1.1.1. l’improcedibilità dell’esecuzione per essere il credito, di soli Euro 7.546,09, inferiore al minimo di Euro 8.000 previsto dalla normativa speciale;

1.1.2. per alcune delle cartelle azionate, il mancato sgravio, per altre l’intervenuto condono, per altre ancora la decadenza per mancata loro notifica entro il termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, per altre la decadenza o la prescrizione;

1.1.3. l’omessa notifica di diversi avvisi con intimazione ad adempiere, come previsti dall’art. 50 D.P.R. cit.;

1.1.4. l’avvenuto pagamento di alcune cartelle riportate nell’avviso di vendita per Euro 4.950,41;

1.1.5. l’avvenuta iscrizione di ipoteca su di un immobile che non aveva mai generato le tre distinte unità indicate nell’avviso di vendita;

1.1.6. un eccesso nel mezzo di espropriazione, per essere il valore di vendita degli immobili di gran lunga inferiore a quello reale e bastando uno solo di essi a garantire il creditore per i crediti azionati;

1.2. con ulteriore ricorso, dep. il 18.1.08, egli integra i motivi originari sostenendo altresì:

1.2.1. la mancata indicazione, nelle cartelle azionate, del responsabile del procedimento amministrativo e della sua sottoscrizione, nonchè degli elementi L. n. 212 del 2000, ex art. 7;

1.2.2. la non debenza degli interessi di mora sulle cartelle azionate, per illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30, chiedendo sollevarsi la relativa questione;

1.2.3. l’omessa notifica dell’intimazione ad adempiere.

2. Eccepiti dalla convenuta Equitalia di diritto di giurisdizione dell’A.G.O. o, in subordine, l’inammissibilità o L’infondatezza delle opposizioni, il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Paola dichiara in parte infondata ed in parte inammissibile la dispiegata opposizione:

2.1. essendo precluse, per i limiti di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, e per la natura tributaria dei crediti consacrati nelle cartelle azionate, le deduzioni relative al merito della pretesa creditoria;

2.2. essendo così infondata la prospettazione di improcedibilità dell’esecuzione per inferiorità del credito azionato all’importo minimo di 68.000 e pure irrilevante la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30, cit.;

2.3. essendo inammissibili, sempre per i limiti di cui all’art. 57 D.P.R. cit., i motivi relativi alla regolarità formale del titolo esecutivo;

2.4. essendo irrilevante la questione di costituzionalità del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter;

2.5. essendo inammissibile, perchè generica, la deduzione sull’omessa notifica degli avvisi di intimazione ad adempiere ex art. 50, comma 2, D.P.R. cit.;

2.6. essendo inammissibile, perchè integrante una domanda nuova, quella per mancata notifica delle cartelle esattoriali;

2.7. essendo inammissibile, per i limiti di cui all’art. 57 D.P.R. cit., la contestazione sull’esistenza stessa delle cartelle azionate;

2.8. essendo infondata la doglianza di decadenza per inosservanza del termine di notifica, ritenendo aver il ricorrente confuso con il termine di iscrizione a ruolo;

2.9. mancando espresse sanzioni di nullità od improcedibilità per il mancato deposito dell’estratto del ruolo e di copia di tutti gli atti di esecuzione entro il termine di cinque giorni prima dell’udienza;

2.10. essendo inammissibile perchè nuova e comunque infondata la doglianza sulla carenza di documentazione ipotecaria e catastale, non estensibile al pignoramento di fabbricati;

2.11. essendo infondata la tesi della necessaria corrispondenza tra beni oggetto di iscrizione ipotecaria e quelli, oggetto di pignoramento;

2.12. essendo infondata la tesi della necessità dell’ipoteca come atto preliminare all’esecuzione;

2.13. essendo inammissibile l’istanza di riduzione del pignoramento, in presenza di contestazione sull’esatto ammontare del credito azionato;

2.14. essendo irrilevante la questione di illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 79, per essere comunque stato limitato, in virtù degli ufficiosi poteri del giudice e sia pure in via provvisoria, il processo ad uno solo dei beni staggiti.

3. Per la cassazione di tale sentenza, pubblicata il 16 dicembre 2008 col n. 1068/08 e notificata il 6.5.09, propone peraltro ricorso, affidandosi a dodici motivi, il S.; e, non depositato controricorso da parte dell’intimata Equitalia E.TR. Esazioni Tributi spa, all’udienza pubblica del 14.3.11, nessuna delle parti avendo depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c., compare il solo difensore del ricorrente, il quale: chiede dapprima un mero rinvio per produrre l’avviso di ricevimento della raccomandata con cui è stata eseguita la notifica del ricorso per cassazione e comunque discute oralmente la causa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Il ricorrente dispiega dodici motivi:

4.1. un primo, con il quale chiede riaffermarsi la possibilità di impugnare per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., anche le sentenze che definiscono opposizione ad atti esecutivi in caso di esecuzione esattoriale;

4.2. un secondo, con il quale ripropone la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, in relazione agli artt. 3, 24 e 53 Cost., e per violazione della legge delega;

4.3. un terzo, con il quale ripropone la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30 D.P.R. cit., in relazione agli artt. 3 e 23 Cost., art. 25 Cost., comma 2, e art. 57 Cost.;

4.4. un quarto (rubricato come A, a pag. 15 del ricorso), di violazione di legge, con cui si duole dell’omessa emanazione, da parte del giudice, dell’ordine di depositare gli atti e della sua valutazione di non sanzionabilità del mancato deposito;

4.5. un quinto (rubricato come B, a pag. 17 del ricorso), di violazione di legge, con cui interpreta la normativa sui limiti di proponibilità delle opposizioni avverso l’esecuzione esattoriale;

4.6. un sesto (rubricato come C, a pag. 20 del ricorso), di violazione di legge, in relazione all’eccepita questione di illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 79;

4.7. un settimo (rubricato come D, a pag. 21 del ricorso:, di violazione di legge, circa l’incostituzionalità della norma sugli interessi di mora e la mancata disamina della domanda tesa ad abolire le somme pretese a tal fine o a ridurne l’entità;

4.8. un ottavo (rubricato come E, a pag. 24 del ricorso), di violazione di legge, quanto all’erroneità di qualificazione di novità dell’eccezione di mancato deposito del documenti relativi all’esecuzione;

4.9. un nono (rubricato come F, a pag. 25 del ricorso), di violazione di legge, in merito agli effetti della tardività di alcune delle cartelle, presupponendo di avere documentato la circostanza;

4.10. un decimo (rubricato come G, a pag. 26 del ricorso), di violazione di legge, quanto all’omessa notifica degli avvisi di intimazione;

4.11. un undicesimo (rubricato come H, a pag. 28 dei ricorso;, di violazione di legge, per la reiezione dell’istanza di riduzione sull’ingiusto presupposto dell’ostatività della contestazione del credito;

4.12. un dodicesimo (rubricato come I, a pag. 28 del ricorso), qualificato come di violazione di legge, per la carenza di motivazione sulle questioni di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 36 e 79, sulla qualificazione di quasi tutte le doglianze come opposizione ad esecuzione o sulle eccezioni di decadenza e prescrizione.

5. In via assolutamente preliminare, va rigettata la richiesta di mero rinvio per produrre l’avviso di ricevimento della raccomandata con cui è stata eseguita la notifica del ricorso per cassazione e, rilevata la carenza di prova sulla valida notificazione del ricorso stesso, dichiarata l’inammissibilità di quest’ultimo. Ed infatti:

5.1. in linea assolutamente generale, la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio; ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass. sez. un. 14 gennaio 2008 n. 627;

Cass. 10 aprile 2008 n. 9342; Cass. 23 gennaio 2009 n. 1694; Cass. 21 aprile 2010 n. 9487; Cass. 15 giugno 2010 n. 14421);

5.2. la concessione di un mero rinvio, quale quello, chiesto dal difensore del ricorrente in sede di pubblica udienza, è poi del tutto preclusa; invero:

5.2.1. in primo luogo (Cass. sez. un. 627/08 cit.), all’indicazione in udienza della questione dell’inammissibilità del ricorso per la mancata produzione dell’avviso di ricevimento – cui la Corte è tenuta ex art. 384 c.p.c., comma 3, nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, per i ricorsi avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 – non può conseguire, in caso di omessa immediata produzione, la possibilità di un rinvio al fine di consentire alla parte di provvedervi successivamente: il consentire la produzione a seguito di rinvio si porrebbe in manifesta contraddizione con il principio, ricavabile dal novellato art. 111 Cost., comma 2, secondo il quale i tempi di definizione di un processo non possono essere protratti per sopperire ad omissioni di una parte che devono, in difetto perfino di allegazione dei motivi, qualificarsi assolutamente ingiustificate;

5.2.2. in secondo luogo, tale carenza di prova sulla validità della notificazione, in cui si risolve la mancata tempestiva produzione dell’avviso ed a cui – come nel caso di specie – sia seguita la richiesta di un mero rinvio, comporta di per sè istantaneamente ed in modo irretrattabile l’effetto dell’inammissibilità dell’impugnazione, con il consolidamento del diritto della controparte a vedersi dichiarata – in proprio favore – quest’ultima:

tanto che violerebbe ingiustificatamente tale diritto un eventuale accoglimento dell’istanza di mero rinvio; e la situazione è quindi radicalmente diversa, ad esempio, da quella in cui entrambe le parti chiedano un differimento per trattative di bonario componimento, nella quale invece il rinvio, soprattutto se “a nuovo ruolo” e quindi prima dei rilievo anche ufficioso delle condizioni di ammissibilità, può effettivamente avere luogo nello stato in cui la causa si trova.

6. Va, in conclusione, dichiarata l’inammissibilità del ricorso e nulla statuito quanto alle spese di questo giudizio di legittimità, attesa la carenza di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2011

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