Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9453 del 22/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/05/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 22/05/2020), n.9453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 17174/2018 proposto da:

R.P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CARUSO MARIAGRAZIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE,

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA E DELLA RICERCA, in

persona dei rispettivi Ministri pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVATOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 1168/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 16/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO

FRANCESCO MARIA.

Fatto

RITENUTO

Che:

i dottori C.R. e R.P.C. convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Catania, il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, il Ministero della salute e l’Università degli studi di Catania, chiedendo che fosse riconosciuto il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione al periodo di specializzazione svolto dal Dott. C. negli anni dal 1985 al 1989 e dal dott. R. negli anni dal 1981 al 1985;

che si costituirono in giudizio i convenuti, eccependo il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto e chiedendo nel merito il rigetto della domanda;

che il Tribunale rigettò la domanda in accoglimento dell’eccezione di prescrizione;

che la sentenza fu impugnata dai medici soccombenti e la Corte d’appello di Catania rigettò l’appello;

che, impugnata la sentenza d’appello, la Corte di cassazione accolse il ricorso, cassò la pronuncia impugnata e rinviò alla medesima Corte d’appello, evidenziando l’errore nel calcolo della prescrizione (quinquennale anzichè decennale);

che, riassunta la causa, la Corte d’appello di Catania, con sentenza del 16 giugno 2017, ha accolto la domanda del Dott. C. mentre ha respinto quella del Dott. R., rilevando che quest’ultimo aveva cominciato a frequentare il corso di specializzazione in data antecedente il 1 gennaio 1983;

che contro la sentenza della Corte d’appello di Catania propone ricorso il Dott. R.P.C. con atto affidato ad un solo motivo;

che si sono costituiti in questa sede il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, il Ministero della salute e quello dell’economia con un unico atto di costituzione finalizzato alla partecipazione alla discussione del ricorso;

che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., e il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli arti. 1173, 1183, 1218 e 2043 c.c., degli artt. 291 e 297 del Trattato CEE e delle direttive 362/75, 363/75 e 82/76 CE; che il ricorrente rileva come, alla luce della pronuncia della Corte di giustizia UE del 24 gennaio 2018, avvenuta a seguito della rimessione della questione da parte della Corte di cassazione, il diritto all’adeguata remunerazione dovrebbe essere riconosciuto anche in favore dei medici specializzandi che si trovano nella sua situazione, avendo egli cominciato a frequentare il corso in data antecedente il 1 gennaio 1983;

che la Sezione Lavoro di questa Corte, con l’ordinanza interlocutoria 16 gennaio 2020, n. 821, ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione di massima di particolare importanza consistente nello stabilire se il principio che ha condotto a riconoscere l’obbligo risarcitorio in favore dei medici specializzandi nelle posizioni a cavallo dell’anno accademico 19821983, per il periodo successivo al 1 gennaio 1983, sia o meno applicabile anche in favore dei medici specializzandi che abbiano iniziato il corso antecedentemente al 1982 (come l’odierno ricorrente);

che la pronuncia che le Sezioni Unite andranno ad assumere avrà, quindi, importanza decisiva ai fini della decisione dell’odierno ricorso;

che, pertanto, tale decisione va rinviata a nuovo ruolo, in attesa della sentenza delle Sezioni Unite.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio del ricorso a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile, in sede di riconvocazione, il 6 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2020

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