Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9453 del 21/04/2010

Cassazione civile sez. III, 21/04/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 21/04/2010), n.9453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14472/2006 proposto da:

F.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato SEGANTI

ALBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato CONDELLO Domenico

giusta delega in calce ai ricorso;

– ricorrente –

e contro

PROGETTODUE SRL, (OMISSIS), ASSIMOCO SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1552/5 del GIUDICE DI PACE di PAGGIO CALABRIA,

emessa il 6/10/2005, depositata il 16/12/2005; R.G.N. 92/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/03/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.L. citava in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Reggio Calabria la Progettodue S.r.l. per sentirla condannare, al pagamento della somma di L. 1.615.500 oltre accessori, per i danni riportati dalla sua autovettura nel sinistro avvenuto il (OMISSIS) in (OMISSIS).

Si costituiva in giudizio la Progettodue S.r.l., contestando la fondatezza della domanda sia sull’an che sul quantum e chiedendone il rigetto.

Risultato inutile il tentativo di conciliazione, veniva assunta la prova testimoniale.

Il Giudice di Pace rigettava la domanda proposta da F.L. contro la Progettodue s.r.l. e la Società Assimoco s.p.a., chiamata in causa dalla convenuta per esserne garantita.

Proponeva, ricorso per cassazione F.L.. Parte intimata non svolgeva attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha raccomandato una motivazione sintetica.

Con i due mezzi d’impugnazione, che per la loro stretta connessione vanno congiuntamente esaminati si denuncia rispettivamente: 1) “violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, per motivazione omessa e/o apparente anche perchè correlata all’inosservanza di norma processuale”; 2) “violazione dell’art. 115 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e n. 5”.

Sostiene parte ricorrente che il Giudice di Pace è incorso in un grave errore per aver ritenuto che l’attore non abbia assolto all’onere di provare la responsabilità del convenuto; per essersi fondato su una interpretazione della testimonianza acquisita erronea e comunque superata dal riconoscimento da parte dello stesso convenuto di una sua parziale responsabilità.

Il ricorso imputa al Giudice di Pace a) di aver omesso la valutazione di fatti certissimi perchè frutto di una vera e propria confessione spontanea del convenuto; b) per aver ritenuto sussistere una contraddizione, fra quanto dichiarato in citazione e quanto riferito dal teste, che avrebbe impedito di accertare la dinamica del sinistro.

Il ricorso è anzitutto inammissibile perchè essendo rivolto contro una sentenza emessa secondo equità dal Giudice di pace dopo il 6.7.2004, non può avere ad oggetto la denuncia della violazione di una specifica norma di legge ma deve contenere la precisa indicazione dei principi informatori della materia che si reputano violati e il superamento dei limiti dagli stessi fissato (Cass., 18.6.2008, n. 16545; Cass., 10.5.2005, n. 9752).

Per quanto riguarda poi la presunta confessione si deve osservare che le ammissioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti unicamente dal procuratore “ad litem” non hanno valore confessorio ma costituiscono meri elementi indiziari che possono essere liberamente valutati dal giudice per la formazione del suo motivato convincimento. (Cass., 5.5.2003, n. 6750).

Infine, riguardo alla sussistenza o no di una contraddizione fra confessione e prova testimoniale deve ritenersi che si tratta di una valutazione di merito la quale, essendo congruamente motivata, non è suscettibile di esame in sede di legittimità.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile mentre, in assenza di attività difensiva di parte intimata, nulla deve disporsi per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso inammissibile e nulla dispone per le spese del processo di cassazione.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010

 

 

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