Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9452 del 28/04/2011

Cassazione civile sez. III, 28/04/2011, (ud. 14/03/2011, dep. 28/04/2011), n.9452

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SEGRETO Antonio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11390/2009 proposto da:

ITALFONDIARIO SPA (OMISSIS), nella sua qualità di procuratore di

Castello Finance S.r.l., in persona dell’Avvocato T.C.,

elettivamente domiciliata in ROMA, V. AURELIANA, 2, presso lo studio

dell’avvocato PETRAGLIA Antonio Umberto, che n la rappresenta e

difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, V. CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ORFEI

ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall’avvocato MATACERA Vincenza,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 181/2009 del TRIBUNALE di CATANZARO, Sezione

Prima Civile, emessa il 03/02/2009, depositata il 11/02/2009; R.G.N.

1053/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/03/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato MATACERA VINCENZA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. P.G. si oppone, con ricorso dep. il 27.9.07, all’esecuzione immobiliare intentata nei confronti suoi e di G. C. (o G.), dalla Fiscambi Money davanti al Tribunale di Catanzaro, lamentando l’erroneità dell’identificazione del bene nell’atto di pignoramento e la conseguente nullità di quest’ultimo;

ed il giudice dell’esecuzione, qualificata l’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., la accoglie con sentenza 11 febbraio 2009 n. 181/09 (pubblicata addì 11.2.09 e notif. il 3.3.09), ritenendo insuperabili le inesattezze dell’atto di pignoramento, con condanna della creditrice anche alle spese di lite.

2. A seguito di tanto:

2.1. per la cassazione di tale semenza ricorre, affidandosi a tre motivi di violazione di legge e ad uno di vizio di motivazione, la Italiondiario spa, quale procuratrice di Castello Finance srl, cessionaria del credito per il cui soddisfacimento era stato intentato il pignoramento dichiarato nullo con la qui gravata sentenza;

2.2. resiste con controricorso P.G.;

2.3. dispiega, in questa sede, “intervento adesivo ex art. 105 c.p.c.” tale P.R., nella dedotta qualità di erede della condebitrice G.C., dichiarando essere questa mancata ai vivi fin dal 4.6.95;

2.4. per la pubblica udienza del 14.3.11, depositata dalla ricorrente memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., compare per la discussione orale il solo difensore del controricorrente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. In via preliminare:

3.1. va dichiarata l’inammissibilità dell’intervento – espressamente qualificato ai sensi dell’art. 105 c.p.c. – di P.R. in sede di legittimità, visto che egli non ha – pur potendolo, anche in relazione al tempo dell’acquisto, da parte sua, della qualità di erede qui dedotta – partecipato al precedente grado di giudizio e che dinanzi alla Corte di cassazione è sempre radicalmente precluso, in difetto di qualsiasi previsione di legge, l’intervento volontario (per tutte, v. Cass. 18 aprile 2005 n. 7930, Cass. sez. un. 29 aprile 2005 n. 8882, Cass. 2 maggio 2006 n. 10125);

3.2. nè, per quanto si dirà infra al punto 6.2., conduce a diversa conclusione la circostanza dell’avvenuto decesso della sua dante causa prima dell’instaurazione del giudizio, al quale lo stesso interventore avrebbe avuto diritto di partecipare fin dal primo grado;

3.3. in dipendenza della relativa declaratoria ed in relazione alla peculiarità della fattispecie ritiene il collegio sussistano giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra interventore ed altre parti.

4. Ciò posto, si rileva che la ricorrente dispiega quattro motivi:

4.1. un primo, di violazione di legge, per la violazione dei termine perentorio per la proposizione dell’opposizione, siccome qualificata come opposizione agli altri esecutivi;

4.2. un secondo, di violazione di legge, essendo mancato il contraddittorio nei confronti anche della condebitrice esecutata, invece litisconsorte necessario;

4.3. un terzo, di violazione di legge, ritenendo essere stata malamente esclusa la facile o buona identificabilità del bene assoggettato ad esecuzione;

4.4. un quarto, di vizio di motivazione, per omessa valutazione delle difese svolte ed in particolare dell’enunciazione dei confini dell’immobile e delle risultanze della C.T.U..

b. Con il controricorso P.G. ribatte che, nonostante la qualificazione, si tratta di un’azione svincolata da termini di proposizione, in quanto tendente a fare valere direttamente l’inesistenza del pignoramento, per poi argomentare lungamente sulla nullità già riscontrata dal giudice del merito.

6. Per la sua liquidità ai fini della decisione, va esaminato dapprima, siccome assorbente, il secondo motivo:

6.1. le parti concordano (la ricorrente deducendolo fin dalla pag. 2 del ricorso e poi fondandovi uno specifico mezzo di gravame; il controricorrente adducendolo nel penultimo capoverso della prima facciata del controricorso) sul fatto che debitori esecutati – nella procedura esecutiva immobiliare n. 82/90 r.g.e. del Tribunale di Catanzaro) siano stati non solo P.G., ma anche la coniuge G.C. (o, in altri atti, indicata come G.);

6.2. certamente, neppure rileva che – come peraltro si è conosciuto soltanto in questa sede – la condebitrice esecutata G. C. (o G.) fosse già mancata ai vivi al tempo in cui è stato proposto il giudizio di cognizione in cui anche la presente opposizione agli atti esecutivi è stata dispiegata (ricorso dep. il 27.9.07), in quanto, ovviamente, in luogo di lei andavano citati in giudizio i suoi eredi (se, oltretutto come risulta dal pure inammissibile intervento di P.R., ulteriori rispetto al condebitore opponente);

6.3. per giurisprudenza assolutamente consolidata, nell’opposizione del debitore, sia che la causa si sussuma entro la fattispecie dell’opposizione all’esecuzione, sia che si riporti al paradigma dell’opposizione agli atti esecutivi, litisconsorte necessario è anche il condebitore esecutato, siccome soggetto ineliminabile sia del processo esecutivo, sia dell’incidente cognitivo costituito dall’opposizione avverso di quello (il principio generale si ricava, tra le tante, da Cass. 21 luglio 2000 n. 9645 e da Cass. 29 settembre 2003 n. 14463);

6.4. la mancata instaurazione anche nei di lui confronti del contraddittorio può essere rilevata di ufficio anche in sede di legittimità, con necessità di provvedere ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3 e art. 354 c.p.c..

7. Poichè dall’intestazione e dalla narrativa della sentenza emerge che la causa conclusa con la qui gravata sentenza è stata instaurata da uno solo dei condebitori nei confronti del solo creditore, si rileva ictu oculi la carenza di contraddittorio: e da quest’ultima discende necessariamente la cassazione della gravata sentenza, con evidente assorbimento degli altri motivi – dovendo le relative questioni essere tutte riesaminate a contraddittorio pieno ed integro – e rinvio al giudice di primo grado, in persona di diverso giudicante, affinchè rinnovi il processo nel contraddittorio anche della condebitrice esecutata o dei suoi eredi, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità nei rapporti tra la ricorrente ed il controricorrente P.G..

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiarati assorbiti gli altri; rinvia la causa al Tribunale di Catanzaro in persona di diverso giudicante, anche per le spese del giudizio di legittimità tra ricorrente e controricorrente. Dichiara inammissibile l’intervento adesivo di P.R. e compensa le spese tra questi e le altre parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2011

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