Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9452 del 21/04/2010

Cassazione civile sez. III, 21/04/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 21/04/2010), n.9452

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14470/2006 proposto da:

C.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA AUGUSTO BEVIGNANI 12, presso lo studio dell’avvocato PALMA

Stefano, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

T.A. (OMISSIS), M.L.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NEMORENSE

77, presso lo studio dell’avvocato TAMBURRO Lucio, che li rappresenta

e difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1315/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Quarta Civile, emessa il 22/032005, depositata il 25/05/2005;

R.G.N. 2727/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/03/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udite l’Avvocato Stefano PALMA;

udito l’Avvocato Lucio TAMBURRO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.A. e M.L. proponevano ricorso in appello avverso la sentenza n. 45593/02, emessa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., dal Tribunale di Roma, adducendo in rito la nullità della pronuncia e nel merito l’erronea applicazione della L. n. 392 del 1978. Resisteva all’appello C.V.. La Corte, con lettura del dispositivo in udienza, emetteva sentenza con la quale dichiarava la nullità dell’impugnata pronuncia per violazione del contraddittorio ed ordinava la rimessione degli atti al primo giudice, ai sensi degli artt. 353 3 354 c.p.c..

Proponeva ricorso per cassazione C.V.. Resistevano con controricorso T.A. e M.L..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha raccomandato una motivazione sintetica. Parte ricorrente denuncia la sentenza d’Appello “Per violazione e/o falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3) dell’art. 281 sexies c.p.c., nella parte in cui il Giudice d’Appello ha ritenuto sussistere:

l’omessa sottoscrizione del verbale d’udienza del 29.11.2002 da parte del giudice, a cui ha fatto seguito la pronuncia della sentenza n. 45593/2002;

– deposito in Cancelleria della sentenza n. 45593/2002 avvenuto il giorno 28 novembre 2002, precedente a quello del 29.11.2002 fissato per la discussione della causa;

violato il principio del contraddittorio e dell’immediatezza sancito dalla norma richiamata e di cui all’art. 281 sexies c.p.c.”.

Sostiene parte ricorrente che la sentenza di primo grado, n. 45593/2002 recava, quale data attestata dal cancelliere dirigente con timbro a secco, quella del 28 nov. 2002, relativa al suo deposito in cancelleria, ma precedente alla data d’udienza del 29 nov. 2002.

Sia l’accertamento relativo all’omessa sottoscrizione del verbale d’udienza del 29.11.2002, sia quello relativo all’anteriorità della data di deposito della sentenza in Cancelleria (28.11.2002) rispetto a quella del 29.11.2002 fissata per la discussione della causa, costituiscono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito.

Si deve peraltro rilevare che, in tema di sottoscrizione da parte del giudice, la presunzione di identità tra l’autore del segno grafico indistinguibile, utilizzato per siglare e firmare il provvedimento, e la persona del giudice indicato in sentenza non è inficiata dalla mera deduzione dell’assoluta indecifrabilità del segno qualora fra questo e l’indicazione nominativa del giudice contenuta nell’atto sussistano adeguati elementi di collegamento (Cass., 24.7.2003, n. 11471).

Per tale ragione, essendo la sentenza correttamente motivata riguardo ai suddetti elementi, il ricorso deve essere rigettato, mentre la sussistenza di giusti motivi giustifica l’integrale compensazione delle spese del processo di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del processo di cassazione.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010

 

 

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