Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9452 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 12/04/2017, (ud. 20/02/2017, dep.12/04/2017),  n. 9452

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 166-2011 proposto da:

AGF ITALIA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA SCROFA

22, presso lo studio dell’avvocato NICOLA ROCCHETTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GAETANO TENORE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI PAVIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 96/2009 della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA,

depositata il 16/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/02/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

Fatto

RILEVATO

che:

A.G.F. Italia srl ricorre per la cassazione della sentenza C.T.R. della Lombardia, n. 96/30/09 dep. il 16 novembre 2009, che su impugnazione di ingiunzione di pagamento per Irpeg anno 2003, emessa per mancato versamento dell’imposta già oggetto di agevolazione per aiuti di stato concessi alle imprese che avevano realizzato investimenti nei Comuni colpiti da eventi calamitosi, ha accolto l’appello dell’Ufficio, in riforma della sentenza di primo grado.

La C.T.R. (assente la società) ha in particolare statuito che la L. n. 29 del 2006 non ha inteso revocare tutti gli aiuti e le agevolazioni, ma ha “solo posto dei paletti che dovevano essere rispettati per continuare a fruire del beneficio in misura non superiore al valore netto dei danni effettivamente subiti e al netto di quanto eventualmente risarcito dalle assicurazioni”. Ciò posto, ha rilevato la mancata esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge da parte della società contribuente (presentazione attestazione; dimostrazione dei danni nei limiti della agevolazione) e la mancata prova sulla localizzazione dell’azienda in luogo non raggiungibile, essendosi la società limitata ad affermare che la sede dell’impresa si trovava nel Comune di (OMISSIS), inserito fra i Comuni interessati dall’alluvione del 2002.

L’Agenzia delle entrate non ha svolto difese in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. col primo motivo si deduce violazione di legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, commi 2 e 3, e art. 53, comma 2), per non avere la CTR rilevato l’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio in ragione della mancata attestazione di conformità del ricorso depositato a quello spedito alla controparte non costituitasi.

Il motivo è fondato e va accolto.

Sulla ammissibilità dell’appello, notificato per posta o per consegna diretta, senza l’attestazione da parte dell’appellante della conformità dell’atto notificato rispetto a quello depositato presso la segreteria della Commissione, in caso di mancata costituzione dell’appellato, la giurisprudenza prevalente di questa Corte (Cass. n. 4615 del 2008; n. 1174 del 2010), cui il Collegio intende uniformarsi condividendone le ragioni, ha statuito che in tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 3, – richiamato, per il giudizio di appello, dall’art. 53 -, che disciplina il deposito in segreteria della commissione tributaria adita della copia del ricorso mediante consegna o spedizione a mezzo dei servizio postale, va interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilità non la mancata attestazione, da parte dell’appellante, della conformità tra il documento depositato ed il documento notificato, ma solo la loro effettiva difformità, accertata d’ufficio dal giudice in caso ne rilevi la sussistenza.

Qualora, però, l’appellato sia rimasto contumace, venendo a mancare in radice la possibilità di riscontrare e denunciare la difformità fra i due atti, si impone la declaratoria dell’inammissibilità dell’appello, in quanto, in caso contrario, nell’ipotesi “de qua” la prescritta formalità risulterebbe priva di qualsiasi reale funzione.

Non ignora il Collegio la contrastante, ma isolata decisione (Cass. n. 6780 del 2009) che, in applicazione del principio di interpretazione restrittiva delle norme che prevedono l’inammissibilità degli atti processuali e in relazione al carattere formale dell’adempimento di cui trattasi, ha statuito doversi presumere la conformità del ricorso sprovvisto dell’attestato sia quando l’appellato si costituisce e non sollevi alcuna eccezione al riguardo, sia quando non si costituisce.

Rispetto alla indicata tesi, la contrapposta e condivisa interpretazione della normativa indicata (D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 53), di cui alla giurisprudenza maggioritaria, appare la più idonea a coglierne la ratio, dovendosi al riguardo puntualizzare che il richiamato principio si rivela condivisibile – nel rispetto dell’esigenza di ridurre al massimo le ipotesi d’inammissibilità in funzione dell’effettività della tutela giurisdizionale (cfr. Corte cost. n. 98 del 2004 e n. 520 del 2002) – solo in presenza di costituzione del resistente o dell’appellato, posto che, in tale situazione, la difformità tra i due esemplari di ricorso è suscettibile di essere contestata dalla parte costituita e, comunque, agevolmente rilevata dal giudice, attraverso il diretto raffronto del ricorso depositato con quello notificato, trattandosi di atti, entrambi, acquisiti in giudizio.

Nella ipotesi invece di contumacia del resistente o dell’appellato, viene a mancare in radice, per la parte, ogni possibilità di riscontrare e denunciare la difformità e risulta, peraltro, impedita, al giudice ogni effettiva possibilità di verifica ufficiosa della prescritta conformità, attraverso la diretta comparazione dell’esemplare depositato a quello notificato, dato che la contumacia del resistente o dell’appellato preclude l’acquisizione del secondo esemplare agli atti del giudizio.

A ciò si aggiunga che, diversamente opinando, la prescritta formalità risulterebbe priva di qualsiasi reale funzione, per cui si deve ineludibilmente ritenere che, in ipotesi di contumacia del resistente (o dell’appellato), la mancata attestazione della conformità del ricorso depositato in Commissione a quello notificato a mezzo posta alla controparte, costituisce, di per sè, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 3, causa d’inammissibilità del ricorso.

L’accoglimento del primo motivo del ricorso determina l’assorbimento dei restanti: a) del secondo motivo, col quale si deduce violazione di legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 47 bis), per tardiva costituzione dell’appellante con conseguente nullità del procedimento e della sentenza di appello (ex art. 360, n. 4); b) del terzo motivo, col quale si deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, per omessa lettura del dispositivo in udienza e conseguente nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4.

Conclusivamente, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con riferimento al primo motivo, assorbiti il secondo e il terzo motivo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito (ex art. 384 c.p.c., comma 2), con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente.

L’oscillazione della giurisprudenza giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.

PQM

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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