Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9451 del 30/04/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 9451 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: FERRO MASSIMO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappr. e dif. dall’Avvocatura
Generale dello Stato, elett. dom. nei relativi uffici, in Roma, via dei Portoghesi n.12
-ricorrente Contro

FLORIO FLORIANO e Figli s.r.l.
-intimatoper la cassazione della sentenza Comm. Tribut. Reg. di Bari, sez.distacc. Foggia
21.6.2007;
Pagina I di 3 – RGN 27911/2007

estenrbns. m. ferro

Data pubblicazione: 30/04/2014

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 26 febbraio 2014
dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Umberto Apice, che ha
concluso per l’estinzione del giudizio, in subordine l’inammissibilità del ricorso per
difetto d’interesse.

Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale
di Bari, sezione distaccata di Foggia, 21.6.2007 che, in conferma della sentenza C.T.P. di
Foggia n. 96/06/2000, ebbe a respingere l’appello dell’Ufficio, così rilevando, quanto a
due avvisi di accertamento per IRPEG ed ILOR, relativi agli anni 1992 e 1993 notificati
alla contribuente Florio Floriano e figli s.r.1., dopo che questa aveva eccepito la propria
esenzione decennale da entrambe le imposte, secondo i regimi degli artt.14 1. n.64/1966
e 105 d.P.R. n.218/1978 e rispettivamente 26 d.P.R. n.601/1973 e 101 d.P.R.
n.218/1978, che l’Ufficio aveva riconosciuto l’esenzione IRPEG e così in autotutela
annullato gli avvisi impugnati e poi notificato gli avvisi per la sola ILOR per gli anni
1992-1993, modificandone gli importi, portati da 123 milioni Lit circa a 185 milioni Lit
circa e per il secondo anno da 195 milioni Lit circa a 277 milioni Lit circa. A tale
seconda notifica conseguiva nuova impugnazione da parte della società, che rivendicava
altresì l’esenzione decennale dall’ILOR, ammessa dalla C.T.P. sul presupposto che la
contribuente aveva installato stabilmente al suolo strutture necessarie allo sviluppo degli
interventi edili di realizzazione.
Riconobbe invero la C.T.R. che non sussistesse tardività della domanda di
ammissione al beneficio, ai sensi dell’art.19 D.M. 14.12.1969 [rectius 19651, laddove, per
il caso di omessa richiesta in sede di dichiarazione dei redditi, ben poteva soccorrere una
richiesta anche successiva, beninteso circoscritta alla porzione di decennio residuo dalla
domanda, ma con effetto dall’anno per il quale la domanda stessa formula l’esenzione e
sino al completamento del periodo “che decorre dal momento nel quale nasce l’industria”.
Secondo la sentenza impugnata, l’esenzione ILOR spettava perciò sin dal 1992,
partendo dalla costituzione della società e confermandosi il relativo godimento alla
stregua di impresa edile avente diritto, in quanto vi era stata realizzazione di “strutture
stabili inserite nel tessuto urbano al fine di costruire gli edifict”. La prima richiesta risulta pertanto
presentata con l’impugnazione (del 23.1.1999) avverso l’avviso di accertamento ILOR
dell’anno 1991.
Il ricorso è affidato a due motivi. Si dà atto che nelle more risulta depositata
comunicazione della regolarità della definizione parziale della lite (per gli anni 19921993) ai sensi del condono ex art.39, co.12 d.l. n.98/2011, per come esso richiama
l’art.16, co.8 1. n.289/2002, con richiesta di estinzione parziale del giudizio (per gli anni
1992-93) e fissazione dell’udienza di discussione (quanto agli anni 1994-2000).
I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art.19, co. 3-5 D.M.
14.12.1965, da applicare in attuazione dell’art.101 1. n. 218/1978, in relazio e all’art.360
Pagina 2 di 3 – RGN 27911/2007

estensore c

ITO

IL PROCESSO

ESENTE DA REGISTRAZIONe
AI SENSI DEI 1) P R 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. 13. – N.5

Rileva il Collegio che la questione per cui si controverte concerne unicamente la
efficacia di una domanda dell’esenzione ILOR ai sensi 26 d.P.R. n.601/1973 e 101
d.P.R. n.218/1978 che, richiesta “Per gli stabilimenti industriali tecnicamente organzati che si
impiantano nei territori indicati all’articolo i [d.P.R. n.218/78] e per le costrnioni annesse …
concessa … sui relativi redditi industriali”, era stata oggetto di domanda non effettuata entro
il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi relativa all’iniziata
attività, bensì in sede di opposizione all’avviso di accertamento nel frattempo notificato
dall’Ufficio e per taluni anni del decennio (1992 e 1993).
Quanto dunque agli anni 1992-1993, opera la sopravvenuta definizione della lite
mediante condono, ai sensi del d.l. 98/2011, avendo parte ricorrente documentato la
successiva definizione della lite ai sensi dell’art.39, comma 2, d.l. n.98/2011 e dell’art.
16, comma 8,1. n. 289/2002, rientrando la controversia nella previsione di cui all’art. 26
1. 12.11.2011, n.183. Alla correlativa istanza di trattazione, si è accompagnata l’istanza di
estinzione per condono, depositata il 9.11.2012 da Agenzia delle Entrate, con allegata
comunicazione di regolarità del procedimento, la quale assume efficacia assorbente
rispetto ad ogni altra statuizione giudiziale ammissibile. Sussistono pertanto le
condizioni di cessazione della materia del contendere, con conseguente necessità di
pronuncia di estinzione del giudizio, quanto alle annualità 1992-1993, oggetto
dell’avviso di accertamento in tema di ILOR.

P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio quanto all’accertamento ILOR per gli anni
1992-1993, ai sensi dell’art.39, co.12, d.l. 98/2011.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2014.

MAIhRiA IMWUTJ
n.3, atteso che la C.T.R. ha contravvenuto ai criteri legali di decorrenza della fruizione
dell’esenzione se non tempestivamente domandata, in particolare avendo erroneamente
omesso di considerare che la richiesta doveva essere fatta in sede di accertamento, cioè
di opposizione ad esso ma entro 30 giorni dalla notifica dell’atto, così solo spettando il
beneficio per l’intero decennio e sempre che si trattasse del primo accertamento
notificato per il decennio.
Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art.112 cod.proc.civ.,
atteso che la C.T.R. ha omesso di pronunciare sulla debenza e sul quantum dell’imposta.

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