Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9451 del 28/04/2011

Cassazione civile sez. III, 28/04/2011, (ud. 14/03/2011, dep. 28/04/2011), n.9451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SEGRETO Antonio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8615/2009 proposto da:

SOPIN SPA (OMISSIS), in persona del legale rapp.te pro tempore,

Amministratore Unico Dott. S.U., elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA ADRIANA 8, presso lo studio dell’avvocato BIASIOTTI

MOGLIAZZA Giovanni Francesco, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GAMBARDELLA DANIELA giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI LA SAPIENZA DI ROMA (OMISSIS), in persona

del Magnificio Rettore pro tempore Prof. G.R.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTEZEBIO 28 SC. A INT. 6,

presso lo studio dell’avvocato BERNARDI Giuseppe, che lo rappresenta

e difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

COSITER SCARL, COSISAN SCARL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7079/2008 del TRIBUNALE di ROMA, Sezione

Civile Quarta Bis, emessa il 26/06/2008, depositata il 02/04/2008;

R.G.N. 4828/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/03/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato GAMBARDELLA DANIELA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1. L’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” intenta – notificando l’atto di citazione ai sensi dell’art. 543 c.p.c., in data 27.9.05 – contro la SOPIN spa un processo di espropriazione presso terzi – iscr. al n. 26976/05 r.g.e. Trib. Roma e nei confronti dei terzi debitori Consorzio Cositer e Consorzio Cosisan – per un primo credito di Euro 5.387.900,57 e, sospesa dal giudice del gravame l’efficacia esecutiva del titolo, intervenendovi per ulteriori crediti per Euro 104.815,27.

1.2. La debitrice dispiega, con ricorso dep. il 16.3.06, opposizione agli atti esecutivi, sostenendo, tra l’altro e per quel che qui rileva, l’irritualità del conferimento della procura ad litem all’avvocato che ha redatto il precetto e l’atto di pignoramento, per carenza di previa delibera del Consiglio di Amministrazione di autorizzazione del Rettore a conferirlo ad avvocato del libero foro;

nel corso del giudizio deduce altresì ulteriori profili di invalidità della procedura.

1.3. Sulle contestazioni dell’opposta creditrice procedente, sospesa nelle more la procedura esecutiva, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 7079/08 pubbl. il 2.4.08, respinge l’opposizione e condanna l’opponente alle spese di lite nei confronti sia della creditrice che dei terzi pignorati, che si erano costituiti rimettendosi sostanzialmente alle decisioni del giudicante; ed in particolare esso:

1.3.1. ritiene pienamente legittimato il Rettore a conferire la procura alle liti – essendo facoltativa tale eventualità – ad un avvocato del libero foro, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto dell’Università e senza bisogno di una previa autorizzazione o di una ratifica di “organi interni”;

1.3.2. comunque argomenta per il rilievo meramente interno di una simile eventuale carenza, che non inciderebbe sullo ius postulandi, ma, a tutto concedere, determinerebbe l’annullabilità della procura e non la sua nullità.

1.4. Per la cassazione di tale pronuncia ricorre la SOPIN spa, affidandosi a due motivi; degli intimati, resiste con controricorso la sola Università: e, per la pubblica udienza del 14.3.11, prodotte memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c., dalla ricorrente e dalla controricorrente (con produzione di documentazione corredata di elenco), compare il solo difensore della prima per la discussione orale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. La ricorrente dispiega due motivi:

2.1 . un primo, di violazione di legge, argomentando per il difetto di legittimazione processuale dell’Università per violazione degli artt. 125 e 182 c.p.c., R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, art. 56 (testo unico sull’istruzione superiore) e R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43 (testo unico sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato) come modificato dalla L. 23 aprile 1979, n. 103, art. 11, con conseguente nullità dell’esecuzione per difetto di procura del difensore: ritenendo in sostanza nulla la procura rilasciata dal Rettore ad un difensore del libero foro in mancanza di autorizzazione preventiva pronunciata dagli organi di vigilanza dell’Ateneo;

2.2. un secondo, di violazione di legge, ma formulato in via ipotetica dopo la premessa di avere transatto ogni questione con le controparti della relativa controversia, riguardante la patita condanna alle spese in favore dei terzi debitori, litisconsorti meramente processuali ed in difetto di sua soccombenza nei loro confronti.

3. Va in limine disattesa l’eccezione di inammissibilità dispiegata dalla controricorrente: a prescindere dalla considerazione della valenza della certificazione di conformità dell’ufficiale notificante tra copia notificata ed originale, si deve rilevare che, nonostante la lamentata mancanza, nella copia a questa notificata del ricorso, delle pagine 9 e 10, l’intimata Università ha con tutta evidenza – come si evince dall’attenta lettura del controricorso – preso compiutamente posizione nel merito in ordine a tutte le argomentazioni sviluppate dalla controparte a sostegno del ricorso – comprese quelle contenute nelle pagine lamentate come mancanti e pertanto non risulta in alcun modo vulnerato il suo diritto di difesa.

4. Ciò posto e per venire alla disamina del primo motivo del ricorso, va preliminarmente puntualizzato che (Cass. ord. 22 febbraio 2008 n. 4 652; in precedenza, sugli stessi principi, Cass. sez. un. 27 ottobre 1995 n. 11178):

4.1. la parte istante si deve avvalere di difensore per dare inizio al processo di espropriazione forzata e per proseguirlo una volta che lo abbia iniziato con il pignoramento (art. 82 c.p.c., comma 2, prima parte), in quanto i principi generali in materia di procura a favore del difensore, che si desumono dal complesso delle disposizioni contenute negli artt. 82 e 87 c.p.c., trovano applicazione anche nei procedimenti di esecuzione (per consolidato insegnamento; tra le più remote, v. Cass. 17 dicembre 1984 n. 6603);

4.2. la perdurante mancanza di un difensore munito di valida) procura, siccome può essere rilevata e dichiarata di ufficio dai giudice dell’esecuzione, può a maggior ragione essere riscontrata su istanza del debitore e dare luogo ad provvedimento che dichiara l’improcedibilità del processo;

4.3. la richiesta rivolta dal debitore al giudice dell’esecuzione perchè sia dichiara l’improcedibilita non ha natura di opposizione esecutiva, perchè non è volta a far rilevare la nullità di un singolo atto del processo nè è necessaria per impedire che tale nullità resti sanata;

4.4. pertanto, la relativa domanda del debitore – con cui appunto egli contesta la sussistenza di una valida a procura in capo al difensore del procedente – non è soggetta ai termini di decadenza previsti per le opposizioni agli atti esecutivi.

5. Quanto alla validità della procura conferita dalla creditrice procedente Università “La Sapienza” ad un avvocato del libero foro – ciò che costituisce la questione principale sottoposta fin dal giudizio davanti al giudice di merito dall’odierna ricorrente – questo è il quadro delle norme di riferimento:

5.1. ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43 (approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato):

“(1) L’Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorità giudiziarie, i Collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto per la determinazione degli enti non statali, autorizzati ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, vedi r.d. 8 giugno 1940, n. 779).

(2) Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze comma aggiunto dalla L. 16 novembre 1939, n. 1889, art. 1; da intendersi ora, in luogo di detto ultimo Ministro, quello dell’Economia e delle Finanze;

(3) Qualora sia intervenuta l’autorizzazione, di cui al comma 1, la rappresentanza e la difesa nei giudizi Indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni comma aggiunto dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 11.

(4) Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza comma aggiunto dalla L. L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 11.

(5) Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti comma aggiunto dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 11”;

5.2. ai sensi del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, art. 56 (approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore), poi:

(1) Le Università e gli istituti superiori possono essere rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l’autorità giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative speciali, semprechè non trattisi di contestazioni contro lo Stato.

(2) Possono inoltre giovarsi dell’opera dei genio civile per lavori edilizi da eseguirsi a carico del loro bilancio.

6. Va pure rilevato che il rispetto dei requisiti posti dalla norma indicata sopra al punto 5.1. è di capitale importanza ai fini della validità della procura stessa; infatti:

6.1. in continuità con un risalente ma tuttora convincente orientamento della giurisprudenza di questa Corte, il controllo (di legittimità) devoluto dalla norma non riguarda l’esistenza e la validità della delibera, ma si configura come un requisito indispensabile per la sua efficacia, sicchè la sua mancanza comporta l’inefficacia giuridica del conferimento del mandato al difensore privato, il quale rimane sfornito dello ius postulando in nome e per conto dell’ente pubblico (Cass. sez. un. 5 luglio 1983 n. 4512, Cass. 4 febbraio 1987 n. 1057, Cass. 14 febbraio 1997 n. 1353);

6.2. anzi, tale inefficacia sì estende – e va rilevata anche di ufficio – pure al mandato per agire o resistere in sede di legittimità, con conseguente inammissibilità, rispettivamente, del ricorso e del controricorso (Cass. sez. un. 4512/83, cit.);

6.3. del resto, alla previa delibera di autorizzazione, o a quella successiva di ratifica da parte di quello che si vedrà essere l’organo competente, corredata di un tale elemento essenziale quale imposto dalla richiamata normativa speciale sul patrocinio autorizzato, non può assegnarsi rilevanza meramente interna all’ente, ne limitarla al rapporto tra ente mandante e difensore mandatario, e ritenersi che la relativa mancanza solamente dall’interessato possa essere fatta valere, e non anche da soggetto terzo o d’ufficio dal giudice;

6.4. infatti, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, sia con riferimento ad enti pubblici locali (anteriormente all’introduzione del nuovo ordinamento con D.Lgs. n. 165 del 2001) che specificamente ad Università degli Studi (sia anteriormente che successivamente alla suindicata riforma del 1989), la procura ad litem deve fondarsi su previa delibera o successiva ratifica da parte dell’organo competente ai fini della stessa regolare costituzione del rapporto processuale (v. Cass. 29 ottobre 1974 n. 3283; Cass. 22 febbraio 1973 n. 519; Cass. 3 dicembre 1970, n. 2532);

6.5. la carenza di una valida delibera di tal fatta comporta invero il difetto dello ius postulandi del difensore, rilevabile anche d’ufficio (v. Cass. 18 agosto 1997 n. 1649, Cass. 4 febbraio 1987 n. 1057, Cass. sez. un. 5 luglio 1983 n. 4512, Cass. 20 gennaio 1982 n. 347; Cass. 26 gennaio 2007 n. 1759, Cass. 19 novembre 2007 n. 23953;

Cass. sez. un. 19 maggio 2009 n. 11531, Cass. 4 agosto 2010 r:.

18062), con conseguente inammissibilità anche del ricorso o del controricorso per cassazione.

7. Ciò posto, si osserva che:

7.1. come questa Corte ha già avuto modo di affermare, all’esito della riforma introdotta dalla L. n. 168 del 1989 le Università sono – ormai – enti pubblici autonomi, non rivestendo più la qualità di organi dello Stato, con la conseguenza che, ai fini della rappresentanza e difesa da parte dell’Avvocatura dello Stato, di regola non opera il patrocinio obbligatorio disciplinato dal R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, artt. 1 a 11, bensì, in virtù del R.D. n. 1592 del 1933, art. 56, non abrogato dalla L. n. 168 del 1989, il patrocinio autorizzato disciplinato dall’art. 43 (come modif. dalla L. n. 103 del 1979, art. 11) e R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, coi limitati effetti previsti per tale forma di rappresentanza:

esclusione della necessità del mandato e facoltà, salvo i casi di conflitto, di non avvalersi dell’Avvocatura con apposita e motivata delibera (v. Cass. sez. un. 10 maggio 2006, n. 10700);

7.2. esclusa la piena equiparazione, sul piano degli effetti processuali, tra patrocinio obbligatorio e patrocinio autorizzato, anche dopo le integrazioni all’art. 43, apportate dalla L. n. 103 del 1979, art. 11, che sarebbe stata determinata dalla espressa qualificazione della rappresentanza dell’Avvocatura come “organica ed esclusiva”, laddove siffatta qualificazione attiene palesemente al rapporto interno tra ente e Avvocatura dello Stato in veste di difensore, ed è caratterizzato da organicità (in ragione dell’esclusione della necessità del mandato – come del resto, già espressamente previsto dall’art.. 45, mediante il rinvio all’art. 1, comma 2, per il patrocinio obbligatorio per le amministrazioni dello Stato) e da esclusività (nel senso che non è possibile per l’ente autorizzato al patrocinio dell’Avvocatura ex art. 43, non avvalersene per far ricorso ad avvocati del libero foro, eccettuati i casi di conflitto con altri enti, come lo Stato e le regioni, difesi anch’essi dall’Avvocatura), se non in casi speciali e mediante apposita delibera motivata (esclusività invero ben più rigorosamente presidiata dall’art. 5 per le Amministrazioni dello Stato): v. Cass., sez. un., 10 maggio 2006 n. 10700, sono pertanto inapplicabili le disposizioni della L. n. 1611 del 1933 sul loro erariale e sulla domiciliazione presso l’Avvocatura dello Stato ai fini della notificazione di atti e provvedimenti giudiziali (v. Cass. 3 settembre 2009 n. 19128 o Cass. 29 luglio 2008 n. 20582, ove si è fatta peraltro salva l’applicabilità di queste ultime disposizioni, quanto alle notificazioni, alle controversie in materia di lavoro, attesa l’equiparazione alle amministrazioni statali ai fini della rappresentanza e difesa dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’art. 415 c.p.c., comma 7);

7.3. ai sensi del R.D. n. 1592 del 1933, art. 56 (T.U. sull’istruzione superiore) e R.D. n. 1611 del 1933, art. 45 (T.U. sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato), come modificato dalla L. n. 103 del 1979, art. 11, la rappresentanza e difesa in giudizio di una Università degli Studi statale, ove non sussista conflitto con lo Stato o con le Regioni, spetta dunque ope legis all’Avvocatura dello Stato, mentre può essere eccezionalmente affidata ad un difensore del libero foro in forza di apposita e motivata delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza;

7.4. tale regola non può dirsi superata invero dal riconoscimento di autonomia finanziaria, contabile e normativa (statutaria e regolamentare) agli Atenei: infatti, l’ambito di tale autonomia delle Università, risultante dalla riforma introdotta dalla L. 9 maggio 1989, n. 168, è sancito dall’art. 6 di questa, in base al quale, con esplicito riferimento all’art. 33 Cost. (a mente del quale “le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”) è stata sottolineata la “autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile” delle Università (comma 1), ad esse confermandosi la potestà di darsi “propri statuti e regolamenti”: e tra questi ultimi si annoverano i “regolamenti di ateneo” (commi 6 e seguenti), menzionati anche nel successivo art. 7, dedicato alla “autonomia finanziaria e contabile”;

anzi, l’u.c. di detto art. 7 recita, al secondo periodo, “per ciascuna università, con l’emanazione del regolamento di ateneo, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari con lo stesso incompatibili”;

7.5. è evidente che il medesimo art. 7, comma 11, non ha derogato alle – o implicitamente abrogato le – norme dei reg.; decreti sopra richiamati, recando questi ultimi una disciplina speciale, mentre il Regolamento di Ateneo può concernere profili organizzativi, finanziari, contabili, didattici e scientifici, ma, siccome posti al di fuori dei settori nei quali è espressamente autorizzata la corrispondente delegificazione, non anche profili processuali (v.

Cass. 22 dicembre 2005 n. 28487 o Cass. 26 gennaio 2001 n. 1086 o Cass. 10 settembre 1997 n. 8877);

7.6. va infatti escluso che lo Statuto, nonostante l’ampio ambito dell’autonomia riconosciuta dalla richiamata normativa della L. n. 168 del 1989, possa validamente derogare alla normativa di carattere ed interesse generale in materia processuale, quale quella in materia di rappresentanza nel processo civile ed amministrativo: le previsioni in materia sono invero sottratte alla normazione secondaria di qualunque livello, salvo il caso di un’espressa disposizione di rango primario abilitante, che però radicalmente manca nel caso di specie;

7.7. un conto è invero il riconoscimento di un’ampia autonomia contabile ed amministrativa, altro conto è l’attribuzione di un’autonomia decisionale svincolata dalle peculiari procedure imposte in via generale per tutte le amministrazioni soggette al patrocinio autorizzato o facoltativo della Avvocatura di Stato: il ricorso generalizzato alla quale è imposto per di tutta evidenza superiori esigenze di economicità ed uniformità di indirizzo;

7.8. pertanto, l’attribuzione – operata con la richiamata norma statutaria – agli organi decisionali di un’ampia facoltà discrezionale sulla scelta, di volta in volta, se avvalersi o meno del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, senza prevedere altro, non può derogare alla vista regola generale di cui al R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, se non altro in ordine al completamento del procedimento di adozione della delibera da parte dei competente organo decisionale dell’Università.

8. E ben vero che in un precedente di questa Corte si è ritenuto ammissibile il ricorso proposto dall’Università degli Studi, in persona del Rettore pro tempore, quale legale rappresentante dell’ente, sottoscritto da difensore del libero foro, individuandosi negli “atti rettorali di conferimento del mandato ai difensori costituiti” prodotti in quella sede gli “estremi della motivata delibera che consente di affidare ad un avvocato del libero foro la rappresentanza e difesa in giudizio dell’Università” (così Cass., 18/3/2005, n. 5909); e tuttavia siffatta conclusione che non si fa carico poi, rimanendo su detti toni assertivi, di valutare gli aspetti di cui innanzi – non è condivisibile, perchè, diversamente ad esempio dal nuovo ordinamento delle autonomie locali (introdotto con D.Lgs. n. 167 del 2000), che – innovando alla precedente disciplina – ha attribuito la rappresentanza processuale del Comune al Sindaco, al medesimo riconoscendo la spettanza in via esclusiva del potere di conferire la procura alle liti a difensore del libero foro, senza necessità di autorizzazione della Giunta municipale – salvo che una disposizione statutaria la richieda espressamente, incombendo in tal caso alla parte interessata provare la carenza di tale autorizzazione producendo idonea documentazione (v. Cass. 10 giugno 2010 n. 13968, Cass. 17 raggio 2007 n. 11516, Cass. 2 maggio 2007 n. 10099, Cass. sez. un. 16 giugno 2005 n. 12868), la citata L. n. 168 del 1989, non reca invero una specifica disposizione in tema di rappresentanza processuale dell’Università, sicchè deve continuare ad avere applicazione la richiamata norma sul patrocinio autorizzato, in relazione alla particolarità del caso concreto.

9. Orbene, al riguardo non soccorre lo Statuto dell’Ateneo odierno controricorrente, dal medesimo prodotto in atti nel tenore ratione temporis applicabile:

9.1. questo prevede, all’art. 2, comma 6, che “L’Università stabilisce autonomamente in base a valutazioni discrezionali di opportunità e convenienza se avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ovvero di professionisti del libero foro”, ma il potere di rappresentanza processuale dell’ente e di conferimento di procura alle liti a difensore del libero foro non risulta infatti ivi specificamente attribuito al Rettore (art. 8) o ad altro organo centrale (art. 9) e cioè il Senato accademico (art. 11) e il Consiglio di amministrazione (art. 12), come neppure al Collegio dei sindaci (art. 13), o al Collegio dei direttori di dipartimento (art. 14) o al Direttore amministrativo e ai dirigenti (art. 15);

9.2. al Consiglio di amministrazione sono dal detto Statuto peraltro riservati generali poteri di “programmazione, di indirizzo e di controllo delle attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell’Università” (art. 12, comma 1), nonchè il potere di approvazione in particolare delle “convenzioni” e dei “contratti” di sua competenza (art. 12, comma 2, lett. L.):

poteri cui, stante l’ampia e comprensiva formulazione concernente le specifiche competenze a tale organo attribuite, anche il conferimento del mandato alle liti de quo appare invero senz’altro riconducitele;

9.3. è ben vero che al Rettore, che ai sensi dell’art. 12, comma 1, Statuto (oltre a garantirne l’autonomia e l’unità culturale) “rappresenta La Sapienza ad ogni effetto di legge”, come questa Corte ha già avuto modo di ritenere in relazione a contratto di cui l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma era parte, deve peraltro, in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione ai sensi del R.D. n. 1592 del 1993, art. 12, riconoscersi il potere di agire, in via d’urgenza, anche in assenza di previa delibera del Consiglio di amministrazione, nel qua caso il contratto stipulato è valido ed immediatamente efficace, ma rimane pur sempre fermo l’obbligo di sottoporlo al Consiglio di amministrazione per la ratifica nella prima adunanza successiva (cfr. Cass. 4 novembre 2009 n. 23419);

9.4. neppure la delibera di indirizzo richiamata dalla controricorrente come adottata dal Consiglio di Amministrazione del 19.10.99 può integrare le lacune ora ravvisate, sia perchè nessun riferimento specifico è operato al peculiare potere di rappresentanza processuale e sia perchè, in difetto di una esplicita formulazione letterale, non può desumersi una ripartizione di poteri e competenze in deroga allo Statuto sul punto.

10. Su queste premesse relative alla ricostruzione della normativa applicabile si osserva ora che:

10.1. a fondamento della costituzione sia quale creditore procedente nella procedura esecutiva resa oggetto dell’opposizione per cui oggi è causa, sia a quella in questa sede in qualità di controricorrente, quest’ultima produce tre decreti rettorali (rispettivamente del 31 gennaio 2001 e del 6 febbraio 2007, relativi il primo ad un giudizio ex art. 2041 c.c., intentato dalla SOPIN ed altro ad un’opposizione avverso l’esecuzione n. 26976/05 r.g.e. Trib.

Roma, nonchè il terzo indicato c.d. n. 21/09), con indicazione, in particolare, a pag. 7 del controricorso che i documenti sono stati a questo allegati sub 8 ed 8-bis (ivi indicati – ma senza riscontro – come già prodotti agli atti del giudizio di primo grado) e menzione dell’ultimo sotto la lettera a) nell’indice a pag. 9 del controricorso stesso;

10.2. tali decreti, quand’anche riferibili alle dette posizioni processuali, non sono accompagnati da alcun ulteriore atto del relativo procedimento, con cui essi siano sottoposti al Consiglio di Amministrazione od alla ratifica da parte di quest’ultimo (essendo a dir poco evidente che la delibera del C.d.A. prodotta sub 3 in uno a.

controricorso, in quanto emessa il 19.10.99 – come indicato a pag. 9 – e quindi in tempo di gran lunga anteriore alla data di emissione dei decreti, non potrebbe a questi riferirsi);

10.3. a tale stregua, l’omesso rispetto della procedura dettata dalla legge e la mancata produzione de qua, a distanza di oltre cinque anni dall’inizio dell’esecuzione, non consentono di ritenere in effetti neppure sussistenti le ragioni di quell’eventuale urgenza che potrebbero avere giustificato nel caso l’adozione del provvedimento del Rettore ad agire anche senza la preventiva deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Università (cfr. Cass. 4 novembre 2009 n. 23419).

11. Ne consegue che:

11.1. la produzione dei richiamati decreti del Rettore potrebbe tutt’al più integrare la prova della sussistenza della deliberazione del Rettore, ma non anche quella della successiva adozione di delibera da parte del Consiglio di Amministrazione – che sì è visto essere il solo competente in via ordinaria – o della sua sottoposizione ai competenti organi di vigilanza: sicchè non sarebbe comunque adeguatamente integrato – se non altro per difetto di prova da parte della controricorrente, onerata di tanto fin dalla proposizione dell’azione esecutiva oggetto della presente opposizione – il primo e fondamentale presupposto della ritualità del procedimento per avvalersi del patrocinio di avvocati del libero foro; il procedimento di adozione della delibera – od atto equipollente – di conferimento dell’incarico è quindi imperfetto, se non altro in quanto non completato;

11.2. in mancanza di valida delibera alla base del conferimento di mandato ad litem ad un avvocato del libero foro, ne consegue la nullità del mandato ad litem dell’Università sia ad intentare la procedura esecutiva oggetto dell’opposizione per cui oggi è causa, sia a proporre l’odierno controricorso;

11.3. il qui operato rilievo della carenza perfino della validità del primo degli atti, in cui il procedimento per un valido conferimento di procura ad avvocato del libero loro si articola, esenta questa Corte dall’esame dell’ulteriore questione attinente all’interpretazione della norma – di cui al R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4 – tuttora vigente, che prevede il successivo ed immancabile passaggio – diverso rispetto all’adozione di una delibera da parte dell’organo di amministrazione della sottoposizione della stessa “delibera … agli organi di vigilanza” (come da giurisprudenza costante: Cass. sez. un. 13659/06, Cass. 28478/05, Cons. St. 332/07): questione che si lascia pertanto impregiudicata.

12. Si impone quindi il rilievo della fondatezza tanto del primo motivo di ricorso che della domanda della debitrice esecutata dispiegata fin dal grado di merito, con cui si è contestata la validità della procura in capo al difensore della procedente; ed al contempo è doverosa la declaratoria di inammissibilità del controricorso dell’Università La Sapienza, siccome sottoscritto da un avvocato del libero foro senza che vi sia prova di tutti i requisiti di cui al R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4; in conclusione:

12.1. in accoglimento del relativo mezzo di gravame, con il evidente assorbimento del secondo in quanto formulato in termini meramente subordinati od ipotetici, sul punto la gravata sentenza va cassata, in quanto è invalida, per difetto di ius postulandi, la procedura esecutiva intentata da una Università a mezzo di avvocato del libero foro, quando il relativo mandato sia stato conferito con provvedimento del Rettore, neppure ratificato dal Consiglio di Amministrazione ed a prescindere dalla sua sottoposizione ai competenti organi di vigilanza;

12.2. al contempo, non essendo necessario alcun altro accertamento di fatto, è possibile decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., ed accogliere ora per allora quella contestazione, dichiarando la nullità del pignoramento presso terzi posto a base della procedura esecutiva n. 26976/05 r.g.e. Trib. Roma e degli atti del successivo processo esecutivo, anche in questo caso per il riscontrato difetto di ius postularteli di colui che ha agito in nome del creditore procedente;

12.3. quanto alle spese dell’intero giudizio, qui deciso nel merito, la novità della specifica questione agitata tra le parti e la mancanza di precedenti specifici in ordine all’ambito di applicazione dell’autonomia universitaria in materia di controlli di legittimità dei suoi atti in materia processuale integra un giusto motivo di totale compensazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo; cassa la gravata sentenza e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., in accoglimento della domanda dispiegata, con ricorso dep. il 16.3.06, dalla SOPIN spa nei confronti dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e dei terzi pignorati COSTSAN società consortile a r.l. e COSITER società consortile a r.l., dichiara la nullità del pignoramento presso terzi posto a base della procedura esecutiva n. 2697 6/05 r.g.e. Trib. Roma e degli atti di detto processo esecutivo; dichiara inammissibile il controricorso; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2011

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