Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9451 del 21/04/2010

Cassazione civile sez. III, 21/04/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 21/04/2010), n.9451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10095/2006 proposto da:

TRASFIV SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante,

Sig. A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato CIPRIETTI Sabatino, che la

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

ORBITAL SRL IN LTQ;

– intimato –

avverso la sentenza n. 48/2005 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

Sezione Civile, emessa il 23/11/2004, depositata il 11/02/2005;

R.G.N. 495/2000.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/03/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata alla parte personalmente a mezzo deposito in cancelleria Orbital s.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Pretore di Vasto con il quale, su istanza di Trasfiv s.p.a., le era stato intimato il pagamento della somma di L. 9.752.000, per forniture rimaste impagate.

L’opposta non si costituiva in giudizio.

Con sentenza del 21 febbraio 1997 il Pretore di Vasto, in accoglimento dell’opposizione, revocava il decreto.

Proponeva appello Trasfiv s.p.a. dinanzi al Tribunale, con citazione notificata il 4 ottobre 1999.

Orbitai, costituitasi in giudizio, eccepiva l’incompetenza del giudice adito nonchè l’improcedibilità del gravame, in quanto proposto contro sentenza già passata in giudicato.

In data 30 maggio 2000 il Tribunale si dichiarava incompetente, rimettendo le parti innanzi alla Corte d’appello de L’Aquila.

Nel giudizio, riassunto su iniziativa di Trasfiv s.p.a., l’appellata non si costituiva.

Con sentenza depositata in data 11 febbraio 2005 la Corte territoriale dichiarava l’inammissibilità del gravame, per essere stato l’appello proposto ben oltre il termine di anno previsto dall’art. 327 cod. proc. civ..

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione Trasfiv s.p.a., formulando tre motivi e notificando l’atto a Orbitai s.r.l.

L’intimata non ha svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Esso è stato notificato a Orbitai s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore, presso la cancelleria civile della Corte d’appello de L’Aquila, nonchè alla medesima Orbitai s.r.l. presso la propria sede in (OMISSIS), a mezzo posta.

La prima notifica è invalida.

Valga al riguardo considerare che Orbitai s.r.l., non costituitasi nel giudizio riassunto a seguito della declaratoria di incompetenza da parte del Tribunale di Vasto, venne, ex art. 303 cod. proc. civ., u.c., dichiarata contumace.

Conseguentemente il ricorso doveva essere notificato alla società presso la sede sociale. Del resto l’onere di domiciliazione – e gli effetti del suo mancato assolvimento allorchè il procuratore svolga attività professionale extra-districtum – sono del difensore e non della parte (confr. Cass. civ., 7 aprile 2009, n. 8377), perchè al difensore e non alla parte si riferisce il disposto del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82, a tenor del quale i procuratori, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolga fuori della circoscrizione del Tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio stesso è in corso, intendendosi, in mancanza, il domicilio eletto presso la cancelleria. Non ha dunque alcun senso, ed è giuridicamente inesistente, la notifica eseguita alla parte personalmente, ma presso la cancelleria del giudice a quo.

1.2 Quanto alla seconda notifica, essa è stata effettuata a mezzo posta presso la sede della società. L’impugnante non ha tuttavia provveduto a depositare l’avviso di ricevimento che, ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ. e delle disposizioni della legge n. 890 del 1982, andava allegato all’originale. L’omesso espletamento dell’incombente comporta che non può considerarsi assolto l’onere di dimostrare l’avvenuta costituzione del rapporto processuale. Al riguardo non è superfluo ricordare che l’avviso, o l’eventuale certificazione sostitutiva, in caso di smarrimento, costituisce il solo documento idoneo a dimostrare l’intervenuta consegna dell’atto, la data in cui essa è avvenuta, nonchè l’identità e idoneità della persona che ha materialmente ricevuto il plico (cfr. Cass. n. 10506 del 2006; n. 2722 del 2005), e quindi il perfezionamento della notificazione per il destinatario, ancorchè l’avviso stesso non sia elemento costitutivo del procedimento, che, è bene ricordarlo, si perfeziona, per il notificante, al momento della consegna del piego all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, al momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto (art. 149 cod. proc. civ., u.c., aggiunto dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. e, sul binario tracciato dalla sentenza della Corte Costituzionale 26 novembre 2002, n. 477).

2.3 Da tanto, con particolare riguardo alla notifica a mezzo posta del ricorso per cassazione, questo giudice di legittimità ha poi dedotto che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dalla citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., pur escludendosi la necessità della notifica del relativo elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2: con l’ulteriore conseguenza che, in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, e in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., norma che presuppone l’accertamento della nullità di quella eseguita. In tale contesto al difensore del ricorrente, presente in udienza o all’adunanza, si riconosce la sola possibilità di domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184 bis cod. proc. civ., per il deposito, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1 (confr. Cass. sez. un. 14 gennaio 2008, n. 627; Cass. civ. sez. lav. 24 luglio 2007, n. 16354).

3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010

 

 

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