Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9451 del 09/04/2021

Cassazione civile sez. I, 09/04/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 09/04/2021), n.9451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

S.L., rappr. e dif. dall’avv. Daniela Gasparin,

daniela.gasparin.milano.pecavvocati.it, elett. dom. presso lo studio

in Milano, via Lamarmora n. 42, come da procura in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

per la cassazione del decreto Trib. Milano 16.4.2019, n. 3417/2019,

in R.G. 6074/2018;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott.

Massimo Ferro alla Camera di consiglio del 9.2.2021.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. S.L. impugna il decreto Trib. Milano 16.4.2019, n. 3417/2019, in R.G. 6074/2018 di rigetto del ricorso avverso il provvedimento di diniego della tutela invocata dinanzi alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e da tale organo disattesa;

2. il tribunale, per quanto qui di residuo interesse, ha ritenuto, all’esito dell’udienza: a) circoscritta la credibilità del richiedente solo alla zona di provenienza e alle condizioni sociali e personali, non invece ai presupposti di persecuzioni o gravi timori per il rientro in Gambia, in particolare apparendo, per genericità ed inverosimiglianza, non credibile il vissuto omosessuale; b) insussistenti i rischi di atti persecutori, nè provati comportamenti in tal senso compressivi dei diritti umani fondamentali; c) insussistenti i presupposti della protezione sussidiaria, per difetto di danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), nonchè il conflitto armato ai sensi dell’art. 14 cit., lett. c), non risultando segnalazioni di tal fatta per il Gambia, stante anche il processo di democratizzazione in corso, secondo le fonti citate; d) infondata la richiesta di protezione umanitaria, mancando altre situazioni di vulnerabilità o radicamenti apprezzabili in Italia, nè potendo costituire – stante anche la non credibilità – condizione di comparazione il richiamo all’integrazione sociale, peraltro insufficiente in sè e nel caso non adeguata, attesa anche la permanenza di una rete familiare nel Paese d’origine;

3. il ricorrente propone tre motivi di ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, oltre che per assenza di motivazione, la pronuncia resa sul punto del giudizio di non credibilità, emesso nonostante la non disposta riaudizione e l’intervento di consulenza psicologica, così violando le norme procedimentali in materia;

2. con il secondo mezzo si deduce l’erroneità del decreto per violazione degli obblighi di cooperazione istruttoria, dei parametri di giudizio sulla credibilità, della valutazione del danno grave, ancora ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5;

3. con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, oltre che per assenza di motivazione, la violazione dei parametri normativi inerenti alla richiesta protezione umanitaria, non avendo il decreto considerato la vulnerabilità effettiva del richiedente al rientro;

4. i primi due motivi, da trattare congiuntamente per connessione, sono fondati, con assorbimento del terzo; affrontando il profilo decisivo, in punto di giudizio sulla non credibilità del narrato, va ribadito il principio, non pienamente osservato nella motivazione, per cui “D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, enuncia alcuni parametri, meramente indicativi e non tassativi, che possono costituire una guida per la valutazione nel merito della veridicità delle dichiarazioni del richiedente, i quali, tuttavia, fondandosi sull'”id quod plerumque accidit”, non sono esaustivi, non precludendo la norma la possibilità di fare riferimento ad altri criteri generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare il giudice circa la veridicità delle dichiarazioni rese, non essendo, in particolare, il racconto del richiedente credibile per il solo fatto che sia circostanziato, ai sensi del comma 5, lett. a), della medesima norma, ove i fatti narrati siano di per sè inverosimili secondo comuni canoni di ragionevolezza” (Cass. 20580/2019);

5. è vero infatti che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. 3340/20149);

6. tuttavia, nella specie, il riquadro argomentativo utilizzato dal decreto circoscrive le fonti del proprio convincimento ad aspetti esterni del vissuto del richiedente (oltre che attuali, come l’attuale relazione affettiva) ovvero a lacune descrittive del “sostrato emotivo” o della “difficoltà del vivere” la propria omosessualità in Gambia, tanto inessenziali quanto eccentriche rispetto al primario compito di scrutinio della riferita condizione quale centro di principale esposizione a rischio e persecuzione in caso di rientro; nè la valutazione d’inattendibilità appare essersi compiutamente esercitata attorno ai molteplici elementi, di disagio, sofferenza e coerente pratica relazionale prudente pur riferita e di cui non v’è traccia in motivazione; appare dunque non rispettato il principio, già espresso da questa Corte in caso analogo, per cui “D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. e), là dove prevede che, ai fini della valutazione di credibilità, si deve verificare anche se il richiedente sia “in generale attendibile”, va interpretato nel senso che il racconto debba essere considerato credibile “nel suo insieme”, attribuendo all’espressione “in generale” utilizzata dalla norma il valore semantico di “complessivamente” o “globalmente”, benchè non si possa escludere, in astratto, che una specifica incongruenza, per il ruolo della circostanza narrata, possa inficiare del tutto la valutazione di credibilità del ricorrente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, a fronte dell’allegazione, da parte di un cittadino del Gambia, del grave rischio di persecuzione connesso alla sua omosessualità – punita in tale paese con la pena dell’ergastolo – aveva rigettato la domanda, ritenendo inattendibili le dichiarazioni del richiedente in ordine al suo orientamento sessuale, senza esaminare i fatti allegati a riprova della sua condizione e del pericolo ad essa connesso, in ragione della natura preventiva della fuga e dell’assenza di un già sofferto stato di persecuzione)” (Cass. 21183/2020);

il ricorso, conclusivamente, è fondato e va accolto quanto ai primi due motivi, assorbito il terzo, con cassazione e rinvio al tribunale, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.

P.Q.M.

accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa e rinvia al Tribunale di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2021

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