Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9450 del 28/04/2011

Cassazione civile sez. III, 28/04/2011, (ud. 14/03/2011, dep. 28/04/2011), n.9450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SEGRETO Antonio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE PARIOLI 47, presso lo studio dell’avvocato CIANNI ENZO,

che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente-

contro

UNICREDIT BANCA ROMA SPA, (OMISSIS), (gia’ denominata UNICREDITO

GESTIONE CREDITI SOCIETA’ PER AZIONI – BANCA PER LA GESTIONE DEI

CREDITI, in forma abbreviata UGC BANCA S.P.A.) societa’ appartenente

al Gruppo Bancario UNICREDIT, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CASSIODORO 19, presso lo studio dell’avvocato JANARI LUIGI, che lo

rappresenta e difende giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4986/2008 del TRIBUNALE di ROMA, Sezione

Quarta Civile, emessa il 03/03/2008, depositata il 04/03/2008; R.G.N.

19308/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/03/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1. V.R. propone ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi, avverso la sentenza n. 4986/08 del 4.3.08 del Tribunale di Roma, con la quale, accolta in sede di rinvio da questa Corte la sua opposizione agli atti esecutivi avverso il pignoramento intentato ai suoi danni dalla Banca di Roma spa, sono state liquidate le spese dell’intero procedimento in Euro 2.400,00, di cui Euro 900,00 per competenze ed Euro 1.500,00 per onorari.

1.2. Resiste con controricorso, deducendo la sua qualita’ di mandataria della cessionaria del credito gia’ posto a base dell’opposto pignoramento, la UniCredit Credit Management Bank; e, per la pubblica udienza del 14.3.11, depositata solo dalla controricorrente memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., nessuna delle parti compare per partecipare alla discussione orale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. La ricorrente, risultata vittoriosa nella dispiegata opposizione agli atti esecutivi, ricorre avverso il solo capo sulle spese e sviluppa due motivi, uno di violazione di legge – riproducendo analiticamente le voci della parcella ritenute invece dovute (con un minimo complessivo di Euro 14.517,88) ed altro congiunto di violazione di legge e di vizio di motivazione, entrambi incentrati sulla / lamentata immotivata violazione dei minimi previsti dalla tariffa forense via via vigente.

3. Peraltro, il ricorso va dichiarato inammissibile, in relazione alla formulazione del quesito di violazione di legge, per violazione del principio di autosufficienza:

3.1. il quesito non consente di verificare la corrispondenza dell’ovvia tesi di diritto ivi enunciata cioe’ dell’illegittimita’ della liquidazione delle spese di lite in violazione dei minimi tariffari – con la fattispecie concreta, visto che in esso non si allega, ne’ si prova, quale sia lo scaglione da applicare alla specifica controversia e quale sia il rapporto tra le somme liquidate e quelle ritenute dovute;

3.2. nel testo del ricorso si fa riferimento si’, quale valore per la determinazione dello scaglione, alla “pretesa creditoria vantata dell’Istituto di’ Credito” (ultimo rigo della pag. 5 e primo rigo della pag. 6 del ricorso), ma tale valore non tanto non viene in alcun modo indicato, ma soprattutto non viene suffragato dei necessari – eppure semplici – elementi, vale a dire l’entita’ del precetto posto a base del pignoramento, con la trascrizione della parte di detto atto in cui essa era indicata, cosi’ Impedendo di riscontrare che le voci elencate, per quanto benvero analiticamente, come spettanti corrispondano effettivamente a quelle previste dallo scaglione invocato;

3.3. da un lato, quindi, poiche’ la risposta positiva al quesito non potrebbe condurre alla riforma della gravata sentenza, esso va qualificato inammissibile (tra le altre, v. Cass. sez. un. 19 settembre 2008 n. 23860 e Cass. sez. un. 18 novembre 2008 n. 27347);

dall’altro lato, e’ violato il principio di autosufficienza del ricorso (sul quale, in generale, v., tra le ultime, Cass. 30 aprile 2010 n. 10605 e Cass. ord. 23 marzo 2010 n. 6937), non consentendo quest’ultimo, per come in concreto strutturato, la verifica dei presupposti fattuali e processuali di eventuale fondatezza della tesi dispiegata.

4. Analoga valutazione di inammissibilita’ va fatta del mezzo incentrato sul vizio di motivazione, invocato cumulativamente tanto per il vizio di cui al n. 3 che per quello di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 non solo e non tanto perche’ difetta la formulazione di due distinti quesiti, ma perche’ anche in questo caso la mancanza dell’indicazione del valore della controversia da cui desumere lo scaglione e l’omessa riproduzione degli atti del processo su cui fondare tale individuazione impediscono in radice qualunque controllo o verifica.

5. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile: ma l’ufficiosita’ del rilievo che lo ha definito consente di compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile della Corte suprema di cassazione, il 14 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2011

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