Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9450 del 21/04/2010

Cassazione civile sez. III, 21/04/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 21/04/2010), n.9450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8578/2006 proposto da:

D.L.V., (OMISSIS), elettivamente domicilialo

in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati MAZZA Gaetano, MARTINO ELIA con studio in 80055

PORTICI (NA), Corso Garibaldi, 168, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

CARIGE ASSICURAZIONI SPA, (OMISSIS), in persona del suo

procuratore sig. B.P., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE MAZZINI 114-B, presso lo studio dell’avvocato MELLUCCO Giorgio,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ESPOSITO CORONA

MARIO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

S.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 411/2004 della SEDE DISTACCATA DI TRIBUNALE di

PORTICI, emessa il 24/12/2004, depositata il 24/12/2004; R.G.N.

486/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/03/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato Federico MELUCCO per delega avv. Giorgio MELUCCO;

udito il P.M., in persona dei Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.L.V. conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Portici S.A. e La Levante Norditalia s.p.a.

assumendo che il giorno (OMISSIS), nel mentre viaggiava a bordo dell’autovettura di proprieta’ di M.A., a causa di un incidente verificatosi per colpa esclusiva del guidatore di un veicolo di proprieta’ di S.A., assicurato con La Levante s.p.a., aveva riportato lesioni delle quali chiedeva il ristoro.

A sostegno della domanda il ricorrente produceva vari documenti, tra cui la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Portici che, nel giudizio intentato da M.A. e da D.L.G., nei confronti dei medesimi soggetti ora convenuti in giudizio, aveva accolto le domande attrici.

Resisteva la societa’ assicuratrice, contestando quanto ex adverso richiesto.

Esaurita la fase istruttoria, la causa veniva decisa all’udienza del 14 ottobre 2002 con sentenza di rigetto della pretese azionate.

Proposto gravame dal soccombente, il Tribunale di Napoli, in data 24 dicembre 2004, lo respingeva.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione D.L. V. articolando due motivi e notificando l’atto ad S. A. e a Carige s.p.a. (gia’ La Levante Norditalia s.p.a.).

Resiste quest’ultima con controricorso, mentre nessuna attivita’ difensiva ha svolto l’altro intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3, per avere il giudice d’appello motivato il suo convincimento attraverso un semplice richiamo alle argomentazione svolte dal giudice di prime cure, senza considerare gli elementi probatori evidenziati nei motivi di gravame e, in particolare, il verbale di accertamento compilato dai Vigili Urbani intervenuti sul luogo del sinistro, la documentazione medica redatta subito dopo il verificarsi dello stesso, gli esiti della consulenza tecnica d’ufficio nonche’ la relazione del medico incaricato dalla societa’ assicuratrice, materiale probatorio univocamente dimostrativo della esistenza delle lesioni e della loro dipendenza eziologica dall’incidente.

1.2 Col secondo mezzo l’impugnante lamenta omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, per avere il decidente omesso di pronunciarsi su elementi decisivi esposti nell’atto di gravame, si’ da motivare in maniera solo apparente.

Segnatamente, affermando che non era stata fornita prova idonea sull’esistenza del danno e sulla sua dipendenza eziologica dal sinistro per cui e’ causa, il Tribunale aveva mostrato di non avere affatto esaminato la documentazione acquisita. Ricorda in particolare che, per consolidata giurisprudenza di legittimita’, l’omesso esame di un documento puo’ essere denunciato, sotto il profilo di vizio di motivazione, quando si’ tratti di un documento che abbia sul piano astratto diretta inerenza ad uno degli elementi costitutivi, modificativi o estintivi del rapporto giuridico in contestazione e che sia tale, in base a criteri di verosimiglianza, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata dal giudice di merito.

2.1 Le censure, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la loro evidente connessione, sono, per certi aspetti inammissibili, per altri infondate.

Esse, deducendo in termini assertivi la violazione dei principi che governano la valutazione delle prove nonche’ vizi motivazionali, tendono surrettiziamente a introdurre una revisione del merito del convincimento del giudice d’appello.

In proposito mette conto evidenziare che il Tribunale ha ritenuto condivisibile la valutazione delle risultanze istruttorie effettuata dal giudice di prime cure, segnatamente menzionando le dichiarazioni rese in qualita’ di teste dall’attuale ricorrente nel parallelo giudizio intentato dal fratello e dalla madre, nonche’ la documentazione acquisita, tra cui il rapporto dei Vigili Urbani.

La circostanza che siffatto apprezzamento non risponda alle aspettative della parte o che non instauri tra i dati emersi nel corso del processo il collegamento ritenuto piu’ opportuno e piu’ appagante, non costituisce elemento idoneo a infirmare la scelta operata in dispositivo, in quanto tutto cio’ rimane all’interno della possibilita’ di apprezzamento dei fatti, e, non contrastando con la logica e con le leggi della razionalita’, appartiene al convincimento del giudice. E invero il vizio di mancanza o insufficienza della motivazione, denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza di nessi logici, mentre il vizio di contraddittorieta’ presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della ratio decidendi, e cioe’ l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione adottata. Questi vizi non possono tuttavia mai consistere nella difformita’ dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui alla prova e’ assegnato un valore legale (Cass. n. 02869 del 26.02.2003; Cass. civ., Sez. lavoro, 06/03/2008, n. 6064).

Ne’ la circostanza che il Tribunale non abbia analiticamente esaminato il contenuto di ogni singola emergenza istruttoria vale a dar pregio alle critiche formulate dal ricorrente, perche’ in realta’ il decidente non e’ tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132 cod. proc. civ., n. 4, che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito (confr. Cass. civ., 12 gennaio 2006, n. 407).

2.2 In ogni caso entrambi i motivi sono gravemente carenti anche sotto il profilo dell’autosufficienza. E invero di tutti i documenti pretesamente ignorati dal giudice a quo – verbale di accertamento dei Vigili Urbani, documentazione medica redatta subito dopo il verificarsi dell’incidente, consulenza tecnica d’ufficio e relazione del medico incaricato dalla societa’ assicuratrice l’impugnante ha riportato in ricorso solo il contenuto del primo, mentre, per controllare la decisivita’ degli altri, il collegio non avrebbe altro mezzo che accedere direttamente al fascicolo processuale. E invece costituisce principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, anche con riferimento al regime processuale anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, che, a integrare il requisito della cosiddetta autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione concernente la valutazione da parte del giudice di merito di prove documentali, e’ necessario non solo che tale contenuto sia riprodotto nel ricorso, ma anche che risulti indicata la sede processuale del giudizio di merito in cui la produzione era avvenuta e la sede in cui nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte, rispettivamente acquisito e prodotti in sede di giudizio di legittimita’ essa e’ rinvenibile (confr. Cass. civ., 11 febbraio 2009, n. 3340).

3. In definitiva il ricorso deve essere respinto.

Il ricorrente rifondera’ alla controparte costituita le spese del giudizio nella misura di cui al dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi Euro 1.400,00 (di cui Euro 200,00 per spese), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010

 

 

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