Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9450 del 18/04/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9450 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: FILABOZZI ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 9827-2012 proposto da:
TRENITALIA SPA – Società con socio unico, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA – in
persona dell’institore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G.
FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato MORRICO ENZO,
che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso per
regolamento di competenza;

– ricorrente contro
CAGLIOSTRO MICHELE;

– intimato avverso il provvedimento R.G. 39510/2010 del TRIBUNALE di
ROMA, depositato il 24/05/2011;

Data pubblicazione: 18/04/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FILABOZZI;
per la ricorrente é solo presente l’Avvocato Gaetano Gianni (per
delega avv. Enzo Morrico).

FRESA.

Ric. 2012 n. 09827 sez. ML – ud. 28-02-2013
-2-

pts

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO

• r.g. n. 9827/2012 Trenitalia spa c. Cagliostro Michele
Oggetto: regolamento di competenza

ORDINANZA
Atteso che è stata depositata relazione del seguente contenuto:
“1.- L’istante ha chiesto al Tribunale di Roma che venisse accertata la legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio irrogata a Michele Cagliostro con lettera del 5.11.2020;

parti davanti al Tribunale di Reggio Calabria, competente per territorio. Ha ritenuto, al riguardo, che
il principio secondo cui in tema di competenza per territorio nelle controversie di lavoro, l’art. 413,
comma 2, c.p.c. prevede tre fori speciali di carattere alternativo, e cioè quello in cui è sorto il rapporto, quello dell’azienda e quello della dipendenza cui è addetto il lavoratore, non è applicabile
quando ad agire in giudizio sia il datore di lavoro, anziché il lavoratore, poiché altrimenti si creerebbe una situazione in contrasto con il principio di maggior tutela della parte più debole del rapporto di lavoro, che l’ordinamento intende salvaguardare prevedendo un riequilibrio all’interno di una
situazione connotata da evidenti disparità;
3.- La ricorrente ha proposto regolamento di competenza avverso la suddetta ordinanza, deducendo,
in sintesi, che l’interpretazione data dal Tribunale al disposto dell’art. 413 c.p.c. è palesemente contraria al dettato letterale della norma, nonché ai principi stabiliti in materia dalla giurisprudenza di
legittimità e dalla Corte costituzionale (si cita la sentenza n. 362 del 1985);
4.- L’istanza di regolamento appare manifestamente fondata. Va rilevato, in proposito, che la giurisprudenza di questa Corte – superando il diverso indirizzo secondo cui nelle controversie di lavoro
l’art. 413, secondo comma, c.p.c. prevede solamente due fori speciali, alternativamente concorrenti,
che sono rappresentati, il primo dal foro in cui è sorto il rapporto di lavoro e il secondo dal foro del
luogo nel quale in concreto si svolge, o si stava svolgendo, al tempo della cessazione del rapporto,
l’attività del prestatore di lavoro (Cass. n. 4683/97) – è ormai orientata a ritenere che, in tema di
competenza territoriale per le controversie soggette al rito del lavoro, il comma secondo dell’art.
413 c.p.c. prevede (non già soltanto due, ma) tre fori speciali (quello in cui è sorto il rapporto, quello dell’azienda e quello della dipendenza cui è addetto il lavoratore o presso la quale questi prestava
la sua opera alla fine del rapporto) di carattere alternativo, senza attribuire valore esclusivo o prevalente ad alcuno di essi, atteso che deve escludersi che il luogo dove si trova l’azienda e quello in cui
si trova una sua dipendenza alla quale sia addetto il lavoratore indichino un unico foro consistente
nel luogo di esercizio dell’attività lavorativa (Cass. n. 10465/98 che, nella specie, ritenendo applicabile anche il foro dell’azienda, ha cassato una pronuncia che aveva dichiarato l’incompetenza per
1

2.- Con ordinanza del 24.5.2011 il Tribunale ha dichiarato la propria incompetenza rimettendo le

• territorio del pretore del luogo della sede del datore di lavoro per essere stato il lavoratore ricorrente
addetto non già alla sede, ma ad una sua dipendenza situata in altro mandamento; nello stesso senso
Cass. n. 14678/2000, Cass. n. 18309/2009);
5.- E’ stato anche precisato che il secondo comma dell’art. 413 c.p.c. – di cui è manifestamente infondato il sospetto di incostituzionalità in riferimento agli artt. 3, 24 e 35 cost., per il fatto che consente anche al datore di lavoro di instaurare la controversia con il lavoratore nel foro della conclusione del contratto o nel foro dell’azienda ancorché il lavoratore presti servizio in luogo diverso

se delle parti, tre fori speciali (quello in cui è sorto il rapporto, quello dell’azienda e quello della dipendenza cui è addetto il lavoratore o presso la quale questi prestava la sua opera alla fine del rapporto) di carattere alternativo, senza attribuire valore determinante esclusivo al luogo di prestazione
dell’attività lavorativa (Cass. n. 12418/2003)”;
Letta la memoria depositata dalla ricorrente;
Atteso che il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni svolte nella relazione che precede e
che, pertanto, il ricorso va accolto indicando quale giudice territorialmente competente il Tribunale
di Roma in funzione di giudice del lavoro, con termine per la riassunzione ex art. 50 c.p.c. e con la
condanna dell’intimato alla rifusione delle spese, nella misura indicata in dispositivo, secondo il criterio della soccombenza;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, annulla l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza territoriale del
Tribunale di Roma; condanna l’intimato al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in
C 40,00 oltre E 1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2013.

(Corte cost. ord. nn. 341 del 1993 e 177 del 1994) – prevede, contemperando il contrapposto interes-

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