Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9450 del 09/04/2021

Cassazione civile sez. I, 09/04/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 09/04/2021), n.9450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo M. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10475/2020 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Taranto, 90,

presso lo studio dell’Avvocato Luciano Natale Vinci, e rappresentato

e difeso dall’Avvocato Giuseppe Mariani, giusta procura in calce del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

Prefettura di Potenza, in persona del Prefetto pro tempore; Questura

di Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

avverso il decreto del GIUDICE di PACE di MELFI depositato il

14/04/2020, Cron. 663/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/02/2021 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Il Giudice di pace di Melfi, in data 14 aprile 2020, convalidava la richiesta di proroga del trattenimento presso il C.P.R. (Centro di Permanenza per Rimpatri) di (OMISSIS) del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 14 – avanzata dal Questore di Potenza per poter procedere ad ulteriori accertamenti in ordine all’identità del trattenuto T.M. ALI, nato in (OMISSIS) – nella misura di sei giorni con la seguente motivazione: “rilevato che vi è assoluta incertezza in ordine alle effettive restrizioni e ai divieti di rimpatrio da parte del Paese di origine del cittadino extracomunitario, quale conseguenza dell’emergenza COVID-19, non essendo aggiornato il sito del Ministero degli Esteri”.

T.M. ALI ha proposto ricorso per cassazione con un mezzo. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 32 Cost. e art. 3 del Regolamento C.P.R.; degli artt. 2,3 e 5 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo; dell’art. 15, paragrafo 4, della Direttiva 2008/115/CE.

La censura è svolta assumendo che le condizioni esistenti all’interno del C.P.R. non erano idonee a garantire il rispetto del diritto alla salute ed a preservare i trattenuti dal contagio dal virus Covid-19, soprattutto perchè questi erano privi dei dispositivi di protezione individuale.

Ancora si rappresenta che la privazione della libertà del ricorrente era in contraddizione con l’art. 5 CEDU, par. 1 (f), perchè il trattenimento era funzionalmente legato all’esecuzione della misura espulsiva e la chiusura di tutti gli aeroporti della Tunisia comportava l’assenza di una ragionevole possibilità di rimpatrio, soprattutto entro il termine di sei giorni previsto dalla proroga del trattenimento convalidata.

2. Il motivo risulta inammissibile.

Quanto alla questione posta in merito alle condizioni di vita presso il C.P.R. in occasione della emergenza pandemica ed ai possibili rischi per la salute dello straniero in caso di mancata attuazione delle misure disposte per il contenimento dell’epidemia (primo profilo), appare decisivo osservare che la censura, pur prospettando una violazione di legge, sollecita un sindacato di merito in ordine alle effettive condizioni di vita presso il C.P.R. nel periodo del trattenimento e della proroga richiesta per il ricorrente, tanto più che quanto assunto come presupposto delle violazioni di legge prospettate – la precarietà delle condizioni igienico sanitarie e la mancata attuazione dei protocolli COVID-19 – è genericamente denunciato e presuppone accertamenti di fatto, quanto alle condizioni igieniche del C.P.R., non effettuati nel giudizio di merito e non effettuabili nel giudizio di legittimità.

Anche il secondo profilo, concernente la effettiva possibilità di esecuzione dell’allontanamento, presuppone accertamenti di fatto, quanto alla concreta interruzione dei voli con la Tunisia, non effettuati nel giudizio di merito e non effettuabili nel giudizio di legittimità.

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva degli intimati.

Poichè dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA