Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 945 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. lav., 20/01/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 20/01/2021), n.945

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 440-2020 proposto da:

C.Z., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato DAVIDE ASCARI;

– ricorrente-

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, anche per la COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

– resistente con mandato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 02/12/2019

R.G.N. 2859/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/09/2020 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. il Tribunale di Bologna, con decreto reso il 2.12.2019, rigettava il ricorso in opposizione proposto da C.Z., cittadina (OMISSIS), avverso il provvedimento negativo della Commissione Territoriale relativo alla domanda di riconoscimento dello status di Rifugiato, ricorso con il quale si chiedeva la protezione internazionale sussidiaria e, in subordine, quella umanitaria;

2. il Tribunale escludeva la sussistenza dei presupposti per riconoscere lo stato di rifugiato in quanto non allegati dal ricorrente fattori di persecuzione elencati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8 escludeva anche la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, mancando il rischio di un danno grave anche in relazione alla richiesta di protezione eventualmente richiesta al proprio stato in relazione a possibili minacce per la restituzione di un debito contratto dal marito, di cui non aveva fatto neanche cenno in giudizio. Non era emerso, poi, dalle fonti più aggiornate ed accreditate alcuna situazione di violenza indiscriminata nel paese d’origine tale da rappresentare un pericolo per l’incolumità della popolazione, nè erano stati indicati fattori individualizzanti di rischio civile anche con riguardo alla posizione generale della richiedente spinta da motivazioni essenzialmente economiche. Quanto alla domanda di protezione umanitaria, i seri motivi evidenzianti una condizione di vulnerabilità non erano sussistenti, non essendovi nella vicenda personale elementi indicatori di necessità di protezione, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, avuto riguardo non solo alla mancanza di stabile lavoro, ma anche alla condanna a carico della ricorrente risultante dal certificato penale (per il reato di esercizio di casa di prostituzione, in concorso, per quello di falsità ideologica);

3. di tale decisione domanda la cassazione C.Z., affidando l’impugnazione a tre motivi;

4. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. la ricorrente denunzia, con il primo motivo, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10,13 e 27 in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5; con il secondo, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. B e C e, con il terzo, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, quanto al rilascio di un permesso umanitario;

2. va accertata, preliminarmente, la sussistenza dello ius postulandi in capo all’Avv. Davide Ascari, la cui carenza determina nullità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio;

3. invero, il ricorso risulta privo di idonea procura speciale ex art. 365 c.p.c., in quanto il mandato contenuto in foglio separato, non solo non contiene alcun riferimento alla sentenza impugnata, ma letteralmente si riferisce ad un mandato conferito dal ricorrente al nominato difensore con la concessione di “tutti i poteri di cui agli artt. 83 e 84 c.p.c., nonchè quelli di transigere, rinunciare agli atti del presente giudizio, di proporre reclami e compiere quant’altro necessario”, prevedendo, altresì, “la facoltà di trattare, quietanzare, trattare questioni, conferendo le più ampie facoltà di legge”;

4. trattasi con evidenza di un tenore incompatibile con l’esigenza di dimostrare la specialità della procura medesima;

5. questa Corte, infatti, ha più volte ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 c.p.c., comma 2, contenga, come nella specie, espressioni incompatibili con la proposizione dell’impugnazione e con la specialità richiesta ed anzi dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (cfr. Cass. 2.7.2019 n. 17708, e, tra le altre, negli stessi termini, Cass. n. 5190 del 2019; Cass. n. 28146 del 2018; Cass. n. 18257 del 2017; Cass. n. 6070 del 2005);

6. pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

7. nulla va statuito sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo il Ministero svolto alcuna attività difensiva;

8. deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali perchè il pagamento del doppio del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 9 e 10 gravi sul difensore della parte richiedente, avendo il legale presentato ricorso privo di valida procura di cui si è assunto piena responsabilità (cfr. Cass. 32008/19, Cass. 25435/2019; Cass.18283/20).

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R., ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

 

 

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