Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9449 del 30/04/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 9449 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: FERRO MASSIMO

Data pubblicazione: 30/04/2014

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappr. e dif. dall’Avvocatura
Generale dello Stato, elett. dom. nei relativi uffici, in Roma, via dei Portoghesi n.12
-ricorrente Contro

BELLINATO Silvano, leg. rappr. della s.d.f. G.PEZZOT, S.BELLINATO e
D.PRAMPERO, rappr. e dif. dall’avv. Leonardo Mangione del foro di Pordenone,
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estensore

. ferro

elett. dom. presso lo studio dell’avv. Francesco Caso in Roma, via Savoia n.72, come
da procura in calce all’atto
-controricorrente e ricorrente incidentaleper la cassazione della sentenza Comm. Tribut. Reg. di Trieste 20.2.2006;

udito l’avvocato dello Stato Alessia Urbani Neri;
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Umberto Apice, che
ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.
IL PROCESSO
Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale di Trieste 20.2.2006 che, in conferma della sentenza C.T.P. di Pordenone
n. 58/04/2001, ebbe a respingere l’appello dell’Ufficio, così ribadendo la illegittimità
dell’avviso di accertamento con cui veniva rideterminato nella maggior somma di Lit
126.823.000 il reddito della società di fatto G.Pezzot-S.Bellinat-D.Pramparo, rispetto
al dichiarato di Lit 66.823.900, in ragione della contestata spettanza delle deduzioni
chieste ai sensi dell’art.120, co. 1 e 2 TUIR, tenuto conto di redditi di lavoro
autonomo dei soci, e così rifissando l’ILOR nella maggiore somma di Lit 9.720.000
con pari sanzioni.
Ritenne la C.T.R., condividendo l’avviso del primo giudice, che la percezione da
parte di ciascuno dei tre soci amministratori altresì di compensi di lavoro autonomo
per tale attività oltre che di reddito di partecipazione dell’impresa per il proprio
apporto lavorativo, entrambi esclusi dall’ILOR, non instaurava un conflitto tra le due
occupazioni, così da ritenere la prima prevalente nell’azienda, nemmeno potendosi
far discendere tale giudizio dal mero dato reddituale in sé considerato. Secondo la
sentenza impugnata, la natura dell’attività della s.d.f. (agente di assicurazioni) avrebbe
determinato il necessario coinvolgimento personale del socio nella condnione dell’azienda,
specie per il rapporto con la clientela e dunque l’assorbente operatività quotidiana in
tale veste dell’apporto lavorativo, a dispetto del dato numerario connesso al reddito,
equivalente per le due fonti, di amministrazione e di prestazione lavorativa.
Il ricorso è affidato a due motivi; ad esso resiste con controricorso la società di
fatto, che ha presentato altresì ricorso incidentale con un motivo.
Si dà atto che non si riscontra la partecipazione al processo di tutti i soci anche in
proprio.
I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Quanto al ricorso principale, con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto la
violazione di legge con riguardo agli artt. 112 e 346 cod.proc.civ. 56 d.lgs. n.
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estens

s. .ferro

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 26 febbraio
2014 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

Ritiene il Collegio che, stante la pacifica natura di società di persone (con più soci
all’epoca dell’accertamento rettificativo in aumento dei suoi redditi ed ai fini ILOR)
della società di fatto fra i tre soci, uno solo dei quali attinto dagli atti di costituzione
del contraddittorio e sia pur nella qualità di legale rappresentate, debba essere rilevato
un limite di correttezza nell’instaurazione dell’intero processo tributario, essendo
mancati all’unitario contraddittorio, sin dalla trattazione in primo grado, la società e i
soci nella interezza della compagine. Opera invero nella fattispecie il principio, cui
occorre dare continuità, per il quale, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento
che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e
delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la
conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente
alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli
stessi, comportano che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di
rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti
i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali, ipotesi non
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estenso

546/1992, in relazione all’art.360 n.3 e n.4 cod.proc.civ., avendo la C.T.R.
considerato decisiva l’incidenza dell’intuitus personae ai fini dell’accertamento della
prevalenza del lavoro svolto dai soci all’interno della società, già oggetto di rilievo del
ricorso introduttivo del contribuente ma non della pronuncia di primo grado, né
dell’appello dell’Ufficio, così assumendo la cognizione un oggetto coperto da
giudicato.
Con il secondo motivo, è dedotta violazione di legge con riguardo agli artt. 120, co.1
e 2 d.P.R. n.917/1986 e 2697 cod.civ., in relazione all’art.360 n.3 cod.proc.civ.,
avendo la C.T.R. erroneamente considerato deducibile dalla società di persone
contribuente, ed ai fini ILOR, le quote di reddito derivanti dalla partecipazione agli
utili del socio, ancorchè tale reddito fosse acquisito come remunerazione dell’attività
di amministratore, consistendo in un mero costo sostenuto dalla società, estraneo
alla nozione di prevalenza, ai fini della deduzione, che deve riferirsi non ad ogni
prestazione del socio verso la società, bensì al solo reddito del socio in quanto tale.
Per configurare tale nozione, secondo la ricorrente, la prestazione lavorativa
dev’essere sistematica, cioè quella più importante nell’ambito dell’intera attività
lavorativa del soggetto, come invece non emerso nella vicenda. Inoltre, la norma
appare violata anche sotto il profilo della dislocazione dell’onere della prova, poiché
compete alla parte provare il diritto alla deduzione, conseguente alla dimostrazione
di una componente negativa di reddito.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale, la controricorrente impugna la sentenza
perché non avrebbe considerata la previa formazione di un giudicato interno sulla
fondatezza del ricorso originario svolto dalla società, accolto dalla C.T.P. sia quanto
al difetto di idonea motivazione dell’atto di accertamento, sia per il rilievo illegittimo
della non spettanza delle deduzioni ai fini ILOR, mentre Agenzia delle Entrate si è
limitata, in sede d’appello, ad impugnare la sentenza di primo grado esclusivamente
con riguardo alla determinazione del concetto di prevalenza dell’attività lavorativa
interna alla società, negata.

osiNTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B. – N. 5

sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello
sussistente nella fattispecie
stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni
soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione
debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva
dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente
configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Ne deriva che il
ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, come avvenuto
avendo riguardo allo svolgimento del processo quale riprodotto e ripercorso in atti,
impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la
possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29), mentre il giudizio celebrato senza
la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile
in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. s.u. 14815/2008). A
tale arresto seguirono, tra gli altri, Cass. 11459/2009, 13073/2012, 17925/2012,
23096/2012, 1047/2013, 25465/2013 e, per l’ILOR, Cass. 1661/2011, potendosi
pertanto declinare ad identico modo il principio altresì avendo riguardo alle
impugnazioni dell’avviso di accertamento con rideterminazione del reddito imponibile
della società di fatto ed ai fini di tale imposta, in ragione della contestazione di
deduzioni, operando la fattispecie con riflessi immediati sui redditi dei singoli soci,
determinati in termini conseguenziali.
Conclusivamente, rilevata la ragione di nullità dell’intero procedimento, vanno cassate
la pronuncia impugnata ed altresì quella di primo grado, le parti vanno rimesse al
giudice competente quanto al primo grado, come da dispositivo, per la celebrazione
del relativo giudizio e disporre la integrazione del contraddittorio, ai sensi del d.lgs. n.
546 del 1992, art. 14; quanto alle spese, se ne dichiara la integrale compensazione,
tenuto conto della progressiva definizione dell’indirizzo interpretativo qui applicato
solo in epoche coeve o successive all’instaurazione della controversia.

P.Q.M.
La Corte dichiara la nullità dell’intero procedimento, cassa la sentenza impugnata
e quella di primo grado, rimettendo le parti avanti alla C.T.P. di Pordenone; dichiara
la integrale compensazione fra le parti delle spese del procedimento, anche quanto al
giudizio di merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2014.

MATERIA TRIBUTARIA

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