Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9449 del 28/04/2011

Cassazione civile sez. III, 28/04/2011, (ud. 07/03/2011, dep. 28/04/2011), n.9449

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AEDES DI ABBIATI ELISABETTA & C. S.A.S. IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS)

in persona del suo liquidatore e socio accomandatario Sig.ra A.

E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIGLIENA 2,

presso lo studio dell’avvocato CISBANI FABIO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANNONI ZAVERIO giusta delega in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

LA CASA SRL CON SOCIO UNICO P.C. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 114/2008 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

SEZIONE PRIMA CIVILE, emessa il 18/1/2008, depositata il 07/02/2008,

R.G.N. 328/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato FABIO CISBANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. Nella fase conclusiva dell’acquisto di un terreno edificabile con la intermediazione della La Casa srl, La Aedes sas (promissaria acquirente) conferiva un incarico alla stessa societa’ intermediaria, quale compenso per la intermediazione, relativo alla vendita in esclusiva delle unita’ immobiliari edificande, con una provvigione del 3% sul prezzo di vendita (novembre del 2000).

Per quel che ancora rileva nel presente giudizio, il Tribunale di Bergamo – adito dalla Aedes – nel contraddittorio con La Casa, rigettava le domande attoree e le domande riconvenzionali della convenuta. La Corte di appello di Brescia, accogliendo l’appello principale della La Casa, dichiarava risolto per grave inadempimento della Aedes il contratto di mediazione e la condannava al risarcimento del danno (Euro 55.000,00). Rigettava i motivi di appello incidentale, proposti in via gradata dalla Aedes (sentenza del 7 febbraio 2008).

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Aedes, con quattro motivi, corredati da quesiti. La Casa srl, ritualmente intimata, non ha svolto difese.

E’ applicabile ratione temporis l’art. 366-bis cod. proc. civ. 3. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente censura (artt. 112 e 345 cod. proc. civ.) la sentenza nella parte in cui ha rigettato, ritenendolo nuovo, il motivo di appello incidentale volto a far valere la nullita’ del contratto di mediazione in esclusiva (per la mancanza di apposizione del termine e per la mancanza di altre clausole essenziali), oltre che per la mancata sottoscrizione da parte del legale rappresentante della societa’. A tal fine deduce che, invece, sarebbe rimasto immutato il nucleo essenziale dei fatti e il tema di’ indagine introdotto dalla Aedes in primo grado.

Il motivo e’ inammissibile per il mancato rispetto dell’art. 366-bis cod. proc. civ. In applicazione della giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. 11 marzo 2008, n. 6420; Cass. 5 gennaio 2007, n. 36), il quesito di diritto formulato a conclusione del motivo di ricorso e’ inadeguato, perche’ astratto e del tutto scollegato dalla fattispecie concreta. Nel quesito avrebbero dovuto emergere quali erano le domande e quali i fatti introdotti in primo grado.

4. Con il secondo motivo, la Aedes censura la sentenza (artt. 112 cod. proc. civ., art. 1421 cod. civ., unitamente a motivazione contraddittoria) nella parte in cui ha ritenuto non rilevabile d’ufficio la nullita’ del contratto suddetta, dovendosi coordinare il potere ufficioso con il principio dispositivo, con la conseguenza di non poter procedere al rilievo della nullita’ quando la domanda di parte sia diretta a far dichiarare l’invalidita’ del contratto o a farne pronunciare la risoluzione.

Il motivo e’ inammissibile per il mancato rispetto dell’art. 366-bis cod. proc. civ., stante l’inadeguatezza del quesito. Non essendoci corrispondenza tra la parte esplicativa del motivo e il quesito conclusivo dello stesso, non e’ univocamente individuabile la critica alla sentenza impugnata. A titolo esemplificativo, si consideri che, nelle argomentazioni del motivo, si fa riferimento alla domanda di risoluzione proposta da controparte e dalla stessa Aedes solo in via subordinata alla nullita’ e, comunque, ritenuta dalla stesso giudice nuova, mentre nel quesito si richiama l’atto di citazione di primo grado per rilevare che la Aedes aveva proposto domanda di danni, la convenuta quella di risoluzione, richiamando altra parte delle argomentazioni in cui si sostiene che la domanda di nullita’ non sarebbe nuova in appello, sostanziandosi in una contrapposizione con la domanda di risoluzione in primo grado della convenuta.

5. Il terzo e il quarto motivo sono strettamente connessi (artt. 112 e 345 cod. proc. civ.). Censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto nuova la domanda subordinata di risoluzione del contratto di mediazione per grave inadempimento della La Casa, laddove, secondo la ricostruzione della ricorrente Aedes, in primo grado era stata proposta, almeno implicitamente, la suddetta domanda di risoluzione, seppure non riportata nelle conclusioni e, comunque, era rimasto invariato il nucleo essenziale dei fatti.

Il motivo e’ manifestamente infondato. Gia’ dagli stralci degli atti processuali riportati dalla ricorrente risulta inequivocabilmente che in primo grado la Aedes non aveva proposto domanda di risoluzione nei confronti della societa’ La Casa. Innanzitutto, rileva la circostanza che la stessa ricorrente riconosce che la domanda sarebbe stata presentata in maniera non del tutto perspicua e non figurerebbe nelle conclusioni definitive (p. 22 del ricorso). Poi, sempre dagli stralci dell’atto di citazione riportati, emerge che la Aedes negava l’esistenza di un contratto di mediazione con la La Casa rispetto agli appartamenti edificandi. Infatti, quanto al conferimento dell’incarico nel novembre 2000, con l’attribuzione dell’esclusiva come compenso per la intermediazione svolta nella compravendita del terreno, aveva impostato l’atto di citazione in riferimento a un contratto in fase di formazione; quali trattative che non si erano tradotte in un contratto di mediazione, non essendo stato raggiunto l’accordo sulle condizioni e tempi dell’esclusiva, come risulta dalle pre – conclusioni in cui chiedeva fosse considerata risolta l’offerta del 29/11/2000…. Chiedeva, poi, che quanto dovuto per l’avvenuta vendita del terreno (non essendosi concretizzata la mediazione con l’esclusiva promessa) fosse compensato con il risarcimento dei danni, causati dal ritardo determinatosi nella vendita degli appartamenti 6.

Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla per le spese.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 7 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2011

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