Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9449 del 21/04/2010

Cassazione civile sez. III, 21/04/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 21/04/2010), n.9449

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8496/2006 proposto da:

FIRS ITAL ASSIC SPA IN LCA, (OMISSIS), in persona del Commissario

Liquidatore, avv. prof. P.L., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO RUOZZI 82, presso lo studio

dell’avvocato IANNOTTA Gregorio, che la rappresenta e difende giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

L.F., L.A., R.L., BOFROST

DISTRIBUZIONE ITALIA SPA, FONDIARIA ASSIC SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 344/2005 del TRIBUNALE di LIVORNO, Sezione

Unica, emessa il 27/1/2005, depositata il 30/03/2005; R.G.N.

463/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/03/2010 da Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato Matteo PARROTTA per delega avv. Gregorio IANNOTTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. F. e L.A. convennero in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Cecina, R.L., FIRS Italiana di Assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa, nonche’ Bofrost Distribuzione Italia s.p.a. al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’incidente verificatosi il (OMISSIS), per colpa esclusiva di R. L..

Costituitasi in giudizio, FIRS Italiana di Assicurazioni s.p.a.

eccepi’ l’intervenuta prescrizione del diritto ex adverso azionato e contesto’ nel merito la fondatezza della pretesa attrice.

Con sentenza del 17 gennaio 2000 il Giudice di Pace di Cecina, in parziale accoglimento della domanda, dichiaro’ la responsabilita’ concorrente dei due veicoli coinvolti nel sinistro, ex art. 2054 cod. civ., adottando le conseguenti statuizioni di condanna.

I due gravami, principale di FIRS Italiana Assicurazioni s.p.a., e incidentale di F. e L.A., sono stati rigettati dal Tribunale di Livorno con sentenza del 30 marzo 2005 avverso la quale ha proposto ricorso per cassazione FIRS Italiana di Assicurazioni s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, affidato a due motivi.

Nessuno degli intimati ha svolto attivita’ difensiva.

2. Il collegio ha raccomandato una motivazione particolarmente sintetica.

I due motivi di ricorso, con i quali sono formalmente denunciati violazione della disciplina in materia di prescrizione, e segnatamente dell’art. 2943 c.c., comma 4, art. 2947 c.c., comma 2, artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonche’ vizi motivazionali, contestando l’apprezzamento del giudice di merito in punto di idoneita’ a interrompere la prescrizione della documentazione versata in atti, e segnatamente delle richieste di liquidazione del sinistro a firma di L.A., e lamentando la mancata considerazione di altra sentenza del Pretore di Cecina, passata in giudicato, pronunciata, in relazione al medesimo sinistro, difettano all’evidenza, di autosufficienza: e invero, con riferimento al regime processuale anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, e a censure che attengano alla valutazione, da parte del giudice di merito, del contenuto di prove documentali, perche’ tale requisito possa ritenersi integrato e’ necessario non solo che il contenuto delle stesse sia riprodotto in ricorso, ma anche che risulti indicata la sede processuale del giudizio di merito in cui la produzione e’ avvenuta e la sede in cui nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte, rispettivamente acquisito e prodotti in sede di giudizio di legittimita’, essa e’ rinvenibile (confr. Cass. civ. 11 febbraio 2009, n. 3340).

3. Il ricorso e’ respinto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010

 

 

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