Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9449 del 12/04/2017
Cassazione civile, sez. trib., 12/04/2017, (ud. 15/12/2016, dep.12/04/2017), n. 9449
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. RICCARDI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12238/2013 proposto da:
L.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTTAVIANO 73,
presso lo studio dell’avvocato BRUNO DE CICCIO, rappresentato e
difeso dall’avvocato UGO DELLA MONICA, giusta delega in calce;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI PAGANI, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende;
– controricorrente –
e contro
EQUITALIA SUD SPA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 589/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di
SALERNO, depositata il 02/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/12/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE RICCARDI;
udito per il ricorrente l’Avvocato LUDOVICI per delega dell’Avvocato
DELLA MONICA che si riporta e deposita copia di cartolina A/R;
udito per il controricorrente l’Avvocato GENTILI che ha chiesto il
rigetto;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 02/11/2012 la Commissione Tributaria Regionale di Napoli, Sezione staccata di Salerno, rigettava l’appello proposto da L.G., confermando la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno con la quale, sul presupposto della prova della notifica delle otto cartelle di pagamento propedeutiche, era stato rigettato il ricorso avverso gli avvisi di intimazione notificati da Equitalia, per un importo complessivo di Euro 1.197.269,21.
2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione L.G., deducendo i seguenti motivi di ricorso, qui enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento delle notifiche delle cartelle di pagamento: lamenta l’erroneità della decisione impugnata, nella parte in cui ha rilevato la mancata proposizione di querela di falso, dovendo invece fondare la valutazione sull’esperimento della procedura di verificazione.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione: deduce che, all’epoca dei fatti, vigeva l’obbligo dell’invio della raccomandata informativa al destinatario, che, al contrario, non risulta spedita al contribuente.
3. Si è costituita, mediante deposito di controricorso, l’Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo l’infondatezza dei motivi proposti.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente si dà atto che è stata autorizzata la redazione della sentenza in forma semplificata ai sensi del Decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016.
2. Il ricorso è inammissibile.
Assorbente è, infatti, il profilo di improcedibilità desunto dalla violazione dell’art. 369 c.p.c., poichè, nel caso in esame, non è stata provata la notifica del ricorso per cassazione, essendo stata depositata una sola facciata della relata di notifica, peraltro in fotocopia non autenticata, dalla quale non è possibile verificare la corrispondenza tra il numero di raccomandata indicato in calce al ricorso e quello indicato nella relata.
L’omesso deposito, del resto, non può ritenersi sanato dalla costituzione dell’Agenzia delle Entrate, essendo il ricorso per cassazione proposto anche nei confronti di Equitalia Sud, che non risulta costituita.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese, secondo il principio della soccombenza, che vanno liquidate, in favore della costituita Agenzia delle Entrate, come in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano nella somma di Euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017