Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9449 del 09/04/2021

Cassazione civile sez. I, 09/04/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 09/04/2021), n.9449

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo M. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10474/2020 proposto da:

O.P.O., elettivamente domiciliato in Roma, Via

Taranto, 90, presso lo studio dell’Avvocato Luciano Natale Vinci, e

rappresentato e difeso dall’Avvocato Giuseppe Mariani, giusta

procura in calce del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore; Questura

di Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore; tutti

elettivamente domiciliati in Roma Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

contro

Prefettura di Potenza, in persona del Prefetto pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del GIUDICE di PACE di MELFI depositato il

09/03/2020, N. 323/2020 Proroghe;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/02/2021 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Il Giudice di pace di Melfi, in data 9 marzo 2020, convalidava la proroga del trattenimento presso il C.P.R. (Centro di Permanenza per Rimpatri) di (OMISSIS) del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 14, disposta dal Questore di Potenza per poter procedere ad ulteriori accertamenti volti alla corretta identificazione del trattenuto O.P.O., nato in (OMISSIS) – nella misura di quindici giorni con la seguente motivazione: “dalla documentazione prodotta dalla Questura di Potenza si evince che è stata svolta attività al fine dell’identificazione”.

O.P.O. ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi. Il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 32 Cost. e art. 3 del Regolamento C.P.R..

La censura è svolta assumendo che le condizioni esistenti all’interno del C.P.R. non erano idonee a garantire il rispetto del diritto alla salute ed a preservare i trattenuti dal contagio dal virus Covid 19, soprattutto perchè i trattenuti erano privi dei dispositivi di protezione individuale.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 15, paragrafo 4, della Direttiva 2008/115/CE e sostiene che, poichè il trattenimento era funzionalmente legato all’esecuzione della misura espulsiva, lo stesso doveva ritenersi cessato nel momento in cui non esisteva più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento dal territorio nazionale italiano, circostanza che ha desunto dalla interruzione dei voli da e per la Nigeria a causa della crisi pandemica che rendeva impossibile l’esecuzione del provvedimento di rimpatrio nei tempi del trattenimento.

3. I motivi sono inammissibili.

Quanto alla questione posta dal primo motivo in merito alle condizioni di vita presso il C.P.R. in occasione della emergenza pandemica ed ai possibili rischi per la salute dello straniero in caso di mancata attuazione delle misure disposte per il contenimento dell’epidemia (primo profilo), appare decisivo osservare che la censura, pur prospettando una violazione di legge, sollecita un sindacato di merito in ordine alle effettive condizioni di vita presso il c.p.R. nel periodo del trattenimento e della proroga richiesta per il ricorrente, tanto più che quanto assunto come presupposto delle violazioni di legge prospettate – la precarietà delle condizioni igienico sanitarie e la mancata attuazione dei protocolli COVID 19 – è genericamente denunciato e presuppone accertamenti di fatto, quanto alle condizioni igieniche del C.P.R., non effettuati nel giudizio di merito e non effettuabili nel giudizio di legittimità.

Anche il secondo motivo, concernente la effettiva possibilità di esecuzione dell’allontanamento, presuppone accertamenti di fatto, quanto alla concreta interruzione dei voli con la Nigeria, non effettuati nel giudizio di merito e non effettuabili nel giudizio di legittimità.

4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Poichè dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate adito.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA