Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9448 del 30/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 9448 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: FERRO MASSIMO

Data pubblicazione: 30/04/2014

SENTENZA

t.‘-k
Sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappr. e dif. dall’Avvocatura
Generale dello Stato, elett. dom. nei relativi uffici, in Roma, via dei Porto ghesi n.12
-ricorrente Contro

Centro agroalimentare Roma CAR s.c.p.a., in persona del leg. rappr. p.t., rappr. e
dif. dall’avv. Giuseppe Lepore, elett. dom. presso lo studio di questi in Roma, via
Polibio n.15, come da procura in calce all’atto
-controricorrentePagina 1 di 5 – RGN 10762/2007

estens

ns. m. ferro

per la cassazione della sentenza Comm. Tribut. Reg. di Roma 21.2.2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 26 febbraio
2014 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
uditi gli avvocati Ales sia Urbani Neri, per l’Avvocatura dello Stato e Giuseppe
Lepore, per la controricorrente;

IL PROCESSO
Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale di Roma 21.2.2006 che, in conferma della sentenza C.T.P. di Roma n.
856/25/2003, ebbe a respingere l’appello dell’Ufficio, così ribadendo la illegittimità
della cartella di pagamento relativa ad IRPEG del 1997, tratta a seguita di ripresa a
tassazione delle ritenute su interessi attivi bancari e su BOT (il primo rilievo poi
oggetto di abbandono da parte dell’appellante).
La C.T.R., invero, ritenne legittimo l’operato dell’istituto di credito (Banca di
Roma) che aveva applicato la ritenuta del 12,5% sugli interessi derivanti dai BOT in
carico alla società contribuente “trattandosi di titoli senta cedola e scadenza non superiore a
dodici mesi”.
Il ricorso è affidato ad un motivo.

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA
DECISIONE
Con l’unico motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge con riguardo agli
artt. 93 TUIR, 26 co.1 e 2 d.P.R. n.600/1973 e 31 d.P.R. d.P.R. n.601/1973, in
relazione all’art.360 n.3 cod.proc.civ., avendo la C.T.R. non considerato l’esenzione
dall’IRPEG, tra gli altri, degli interessi attivi dei titoli del debito pubblico, non
dovendo invero, a monte, operare per essi la ritenuta, disciplinata in via generale dal
TUIR ratione temporis vigente e perciò giustificandosi il recupero dell’importo
erroneamente ed invece rimborsato al contribuente in relazione a detta ritenuta,
disconoscendosi così la deduzione chiesta.
Il motivo è infondato. Osta al suo accoglimento la disciplina della tassazione degli
interessi sui Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) applicabile alla fattispecie, relativa ad
IRPEG per l’anno 1997, tale dovendo considerarsi l’anno d’imposizione nel corso del
quale la banca (Banca di Roma) ebbe ad applicare la ritenuta del 12,5% sui titoli, nella
specie e secondo la sentenza impugnata “senza cedola” e con “scadenza non
superiore a dodici mesi” (un apprezzamento di fatto non contestato dalla ricorrente),
in portafoglio della contribuente società. Quest’ultima aveva conseguentemente
scomputato in deduzione dal proprio reddito IRPEG la ritenuta trattenuta (e versata)
Pagina 2 di 5 – RGN 10762/2007

estensor

s. .ferro

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Umberto Apice, che
ha concluso per il rigetto del ricorso.

L’art.31 del cit. d.P.R. n. 601/73 infine recitava, quanto agli “Interessi delle obbligazioni
pubbliche” che “Sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, dall’imposta sul
reddito delle persone giuridiche e dall’imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri
frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito
comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli
similari emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province
e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l’adempimento di funzioni
statali o per l’esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio.”. Coerentemente con
tale esenzione, anche in sede di legittimità si è statuito che ” In tema di agevolazioni
tributarie, gli interessi sui titoli del debito pubblico – a far tempo dal primo gennaio 1974 e
indipendentemente dalla data di loro sottoscrizione recedente o successiva a quel giorno) – sono
soggetti alle esenzioni di cui all’art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601.” (Cass.
1843/1996; 6725/1995) e così anche dall’IRPEG (Cass.11062/1995). Tutte le
fattispecie contemplate attenevano a vicende anteriori alla innovativa regolazione
Pagina 3 di 5 – RGN 10762/2007

e cons. .ferro

dall’istituto bancario sul citato possesso dei titoli stessi ai sensi dell’art.93 d.P.R.
n.917/1986 che rinvia all’art.31 d.P.R. n.601/1973 e che andrebbe integrato, secondo
la controricorrente, alla luce della disciplina di cui al d.lgs. n. 239/1986 e del d.l.
n.556/1986. La stringatezza della identificazione della fattispecie, pur se alla luce del
contraddittorio, permette invero solo di fare riferimento — per come ricostruito dal
giudice di merito — ad interessi attivi derivanti da BOT, incassati nel 1997 e, come
detto, senza cedola e a scadenza infraannuale. Ciò impone innanzitutto di considerare
il loro regime muovendo effettivamente dal generale precetto di cui all’art.93 d.P.R.
22.12.1986 n.917 che, per l’epoca, prevedeva che i “versamenti eseguiti dal contribuente in
acconto dell’imposta e le ritenute alla fonte a titolo di acconto si scomputano dall’impostd’,
mentre le “ritenute di cui al primo e al secondo comma dell’articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n.
546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692, applicabili a titolo di
acconto, si scomputano nel periodo di imposta nel quale i redditi cui afferiscono concorrono a
formare il reddito complessivo ancorche’ non siano stati percepiti e assoggettati alla ritenuta.
L’importo da scomputare é calcolato in proporzione all’ammontare degli interessi e altri proventi
che concorrono a formare il reddito.”. A sua volta, l’art. 26 d.P.R. n. 600/73 vigente
prevedeva che “Le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli similari devono operare
una ritenuta con obbligo di rivalsa, sugli interessi, sui premi e sugli altri frutti corrisposti ai possessori
nella misura del 12,50 per cento quando la scadenza non e’ inferiore a diciotto mesi e del 27 per
cento quando la scadenza e’ inferiore a diciotto mesi. Qualora il rimborso abbia luogo entro diciotto
mesi dalli emissione, sugli interessi, sui premi e sugli altri frutti maturati fino al momento dell’
anticipato rimborso e’ dovuta dall’ emittente una somma pari al 20 per cento.” e tuttavia `La
ritenuta non deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli
similari esenti da imposte sul reddito ai sensi del DPR 29-9-1973, n. 601, nonché su quelli
derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui alli articolo 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 29-9-1973, n. 601, e su quelli con regime fiscale equiparato, emessi alli estero.”.

Successivamente, per quel che qui rileva, intervenne il d.lgs. 1 aprile 1996, n.239, che,
ancora modificando il regime fiscale degli interessi sui titoli anche pubblici, all’arti
soppresse proprio la ritenuta alla fonte, e precisò trattarsi della “ritenuta del 12,50 per
cento di cui al primo comma dell’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n.600”, da non applicare “sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli
similari emessi da banche e da societa’ per azioni con azioni negoziate in mercati
regolamentati italiani, nonche’ delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell’art. 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, ivi compresi quelli
emessi da enti pubblici economici trafformati in societa’ per azioni in base a di.sposizioni di
legge.” , nonché indicando che “Tra gli interessi, premi ed a/tr/frutti e’ compresa anche la
differenza fra la somma percepita alla scadenza dai possessori dei titoli e il prezzo di emissione.”.
Osserva il Collegio che sia dalla rubrica della disposizione (“Soppressione della ritenuta
alla fonte per talune obbligazioni e titoli similari”), dello stesso d.lgs. n.239/1996
(“Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari,
pubblici e privati.”), della legge delega di cui ai commi 368 e 369 dell’art.3 della legge
finanziaria 1996 (legge 28 dicembre 1995, n.549), da un lato, sia dal tenore dell’art.1
d.lgs. n.239/96, dall’altro, appare plausibile l’interpretazione che non circoscrive detta
abolizione a titoli diversi da quelli del debito pubblico, bensì ricomprende in
particolare anche i BOT, per cui è causa. E tuttavia la disciplina transitoria di cui
Pagina 4 di 5 – RGN 10762/2007

.
s..ferro

sopraggiunta con il d.l. 19 settembre 1986, n. 556 (conv. in 1. 17.11.1986, n.759), in
tema proprio di “Modifiche al regime delle sanzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri
proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601”, il cui art.1 stabili che “Agli interessi ed altri proventi delle
obbligazioni e degli altri titoli indicati nell’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601, e equiparati, emessi successivamente alla entrata in vigore del
presente decreto, non si applica l’esenzione ivi prevista, salvo quelli emessi all’estero.” (comma 1).
Al secondo comma si statuì che “Per i titoli senza cedola con durata non superiore a dodici
mesi la differenza tra il valore nominale e il prezzo di emissione e’ considerata interesse
andcipato.”. Circa l’entità della ritenuta lo stesso comma 2 precisò che “sugli interessi e
altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi dell’articolo 26, commi
primo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ridotta alla
metà relativamente agli interessi ed a/tr/proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30
settembre 1987 [anticipato dal d.l. 24.9.1987, n. 391, convertito in 1. 21.11.1987, al
24.9.1987 stesso] e applicata a titolo di imposta anche nei confronti degli enti non commerciali”. Il
regime del cd. interesse anticipato costituiva perciò la base imponibile cui applicare la
disciplina fiscale, considerando la differenza tra il prezzo di emissione (pagato dal
contribuente) e quello nominale del titolo (restituito dall’emittente alla scadenza) come
il frutto dell’investimento finanziario su cui calcolare la predetta ritenuta.

ESENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B. N. 5
MATERZ TRIBUTARIA

Ne deriva che, all’epoca di maturazione degli interessi, secondo il congegno
anticipato sopra descritto, erano rispettivamente doverosa la ritenuta d’acconto da
prelevare dalla banca e legittima la correlativa deduzione fiscale sul reddito IRPEG
della società percipiente, perciò potendosi affermare l’illegittimità della ripresa a
tassazione, siccome indebita e quale perseguita con l’impugnata cartella di pagamento,
correttamente annullata dal giudice di merito.
La direttiva d’ispirazione di tale indirizzo, già prevalso nella giurisprudenza di
legittimità e quanto alla disciplina anteriore alle modifiche del 1996, va dunque
confermata, giustificandosi il rigetto del ricorso e, tenuto conto della complessità della
ricostruzione giuridica dell’imposizione fiscale oggetto di controversia, ritiene il
Collegio sussistano giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese della fase di
legittimità.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara integrale compensazione delle spese del
giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2014.

all’art.12 d.lgs. n.239/96 puntualizzò che “Per gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli senza
cedola di cui all’art. 1 emessi anteriormente al 1 gennaio 1997, aventi una durata non superiore
ai dodici mesi, resta ferma la previgente discipfina” (comma 3), implicante l’applicazione
della ritenuta con aliquota del 12,5%

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA