Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9448 del 28/04/2011
Cassazione civile sez. III, 28/04/2011, (ud. 07/03/2011, dep. 28/04/2011), n.9448
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
A.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA TOSCANA 1, presso lo studio dell’avvocato CERULLI IRELLI
GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
C.G. (OMISSIS), F.M.C.
(OMISSIS);
– intimati –
Nonche’ da:
C.G. (OMISSIS), F.M.C.
(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI
BETTOLO 4, presso lo studio dell’avvocato BROCHIERO MAGRONE FABRIZIO,
che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato RONCI FABIO
giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrenti incidentali –
contro
A.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA TOSCANA 1, presso lo studio dell’avvocato CERULLI IRELLI
GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del
controricorso;
– controricorrente all’incidentale –
avverso la sentenza n. 442/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA –
SEZIONE 1A CIVILE, emessa il 23/2/2007, depositata il 04/03/2008,
R.G.N. 1334/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/03/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;
udito l’Avvocato VITTORIO DE SANCTIS (per delega dell’Avv. CERULLI
IRELLI GIUSEPPE);
udito l’Avvocato BROCHIERO MAGRONE FABRIZIO; udito il P.M. in persona
del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso principale, l’inammissibilita’
dell’incidentale.
Fatto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. A.E. chiedeva la condanna dei coniugi C. G. e F.M.C. e della Villa Solaris srl al pagamento della provvigione spettante per l’opera di intermediazione nell’affare volto alla compravendita di un albergo di proprieta’ dei suddetti coniugi. Nella contumacia della societa’, il Tribunale di Rimini condannava i C. – F. al pagamento di oltre 30 mila Euro, negando che il comportamento dell’ A. fosse stato scorretto, riconoscendo che l’attivita’ da questi svolta aveva portato all’accettazione da parte dei coniugi di una proposta di acquisto proveniente da Al.Ro., ritenendo irrilevante il mancato assolvimento degli impegni reciprocamente assunti dalle parti. Rigettava, invece, la domanda nei confronti della Villa Solaris srl, ritenendo non raggiunta la prova che la stessa fosse la controparte dell’affare, atteso che: – era stata citata la societa’ e la Al. quale legale rappresentante; – nella proposta di contratto la Al. non compariva come legale rappresentante, ma in proprio.
2. I coniugi C. – F., in appello, chiedevano il rigetto della domanda nei loro confronti, la condanna dell’ A. al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata esecuzione del contratto, oltre ai danni ex art. 96 cod. proc. civ. In accoglimento dell’impugnazione proposta, la Corte d’appello di Bologna rigettava la domanda dell’ A., ritenendo che – essendo rimasta incerta la parte che l’ A. aveva prospettato come acquirente nell’atto di citazione, era incerta la conclusione dell’affare nella sua totalita’, “posto che non era possibile eseguire il contratto nei confronti di una parte sconosciuta” (sentenza 4 marzo 2008).
3. L’ A. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi:
con il primo lamenta solo un vizio motivazionale; con il secondo deduce violazione e falsa applicazione di legge e integra il vizio motivazionale di cui al primo motivo.
Hanno resistito i coniugi C. – F., proponendo, altresi’, ricorso incidentale condizionato, con due motivi, cui ha resistito l’ A.. Entrambe le parti hanno presentato memorie.
4. Con il primo motivo, il ricorrente principale lamenta omessa e insufficiente motivazione nella parte in cui, pur in presenza di prove documentali attestanti la proposta di acquisto da parte della Al. e l’accettazione da parte dei coniugi, non ha accertato se un affare fosse stato concluso tra le parti e poi se fosse riferibile al mediatore. Tale vizio motivazionale e’ integrato dalla parte del secondo motivo svolta in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5. Il motivo va accolto.
La Corte di merito ha errato nel trarre dalla mancata certezza in ordine alla veste giuridica (se quale legale rappresentante della Villa Solaris srl, o in proprio), con la quale operava la parte acquirente Al., la conclusione dell’impossibilita’ che un affare si fosse concluso, con l’intermediazione dell’ A., tra i coniugi C. – F. e una parte.
5. Con la parte del secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente fa valere la violazione di legge (art. 1755 cod. civ.), si duole della mancata applicazione della giurisprudenza che riconosce il diritto alla provvigione quando risulti accertato che il contratto – la compravendita o il preliminare – concluso da soggetto diverso da quello che ha partecipato alle trattative, sia riconducibile alla trattativa.
Il motivo e’ inammissibile per il mancato rispetto dell’art. 366-bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis. In applicazione della giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. 11 marzo 2008, n. 6420; Cass. 5 gennaio 2007, n. 36), il quesito di diritto formulato a conclusione del motivo di ricorso e’ inadeguato, perche’ astratto e del tutto scollegato dalla fattispecie concreta. Infatti, nella fattispecie non emerge un profilo di diversita’ tra chi ha svolto le trattative e chi ha effettuato la proposta di acquisto; comunque, non viene in questione la stipulazione di un contratto o di un suo preliminare, ma solo l’incertezza in ordine alla qualificazione giuridica di chi ha preso parte alle trattative come acquirente (rilevante rispetto alla legittimazione passiva della domanda di provvigione avanzata).
6. Quanto al ricorso incidentale condizionato, con il primo motivo i C. – F. lamentano l’omessa pronuncia in ordine alla domanda, riproposta in appello, di responsabilita’ dell’ A. per omessa comunicazione di informazioni relative alla sicurezza dell’affare, con il secondo, l’omessa pronuncia rispetto al motivo di appello che censurava la sentenza di primo grado quanto al riconoscimento della rivalutazione monetaria.
Il ricorso deve dichiararsi inammissibile, sulla base della giurisprudenza consolidata della Corte secondo la quale, trattandosi di domande (o eccezioni) non esaminate, o ritenute assorbite dal giudice di merito, non e’ ammissibile il ricorso incidentale condizionato, in quanto sul punto non e’ stata pronunciata alcuna decisione, sicche’ l’eventuale accoglimento del ricorso principale comporta pur sempre la possibilita’ di riesame nel giudizio di rinvio di dette domande o eccezioni (Cass. 26 gennaio 2006, n. 1691).
7. In conclusione, la sentenza e’ cassata in relazione al difetto di motivazione riscontrato e il giudice del rinvio liquidera’ anche le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione.
Cosi’ deciso in Roma, il 7 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2011