Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9448 del 09/04/2021

Cassazione civile sez. I, 09/04/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 09/04/2021), n.9448

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo M. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10470/2020 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Taranto,

90, presso lo studio dell’Avvocato Luciano Natale Vinci, e

rappresentato e difeso dall’Avvocato Giuseppe Mariani, giusta

procura in calce del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore; Questura

di Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore; tutti

elettivamente domiciliati in Roma Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

Prefettura di Potenza, in persona del Prefetto pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del GIUDICE di PACE di MELFI depositato il

28/02/2020, S.I.G.P. n. 268/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/02/2021 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Il Giudice di pace di Melfi, in data 28 febbraio 2020, convalidava il decreto di trattenimento presso il C.P.R. (Centro di Permanenza per Rimpatri) di (OMISSIS) del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 14, emesso dal Questore di Potenza in data 23/2/2020 nei confronti del cittadino extracomunitario B.G., nato in (OMISSIS), perchè era illegalmente presente sul territorio nazionale, aveva fornito degli alias ed aveva precedenti di polizia, con la seguente motivazione: “rilevato che le dichiarazioni della difesa non trovano riscontro probatorio, in quanto nelle dichiarazioni rese dal cittadino straniero si evince che conosce la lingua inglese, comunque veicolare; rilevato che il decreto di espulsione è stato emesso a norma di legge e completamente motivato”.

B.G. ha proposto ricorso per cassazione con un mezzo. Il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 143 c.p.p., lamentando la violazione del diritto di difesa e del diritto all’interprete ed alla traduzione di atti fondamentali.

In particolare il ricorrente si duole che il Giudice di pace non abbia tenuto in debito conto che lo straniero non conosceva la lingua italiana e che nessun interprete era stato nominato per l’udienza di convalida del trattenimento.

2. Il motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi e non la censura pertinentemente, atteso che il Giudice di pace ha escluso in fatto la necessità di un interprete sul rilievo che “nelle dichiarazioni rese dal cittadino straniero si evince che conosce la lingua inglese, comunque veicolare” e dal verbale si evince che lo straniero ha anche risposto all’interpello ed ha esposto delle ragioni volte a far disattendere la richiesta di convalida.

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Poichè dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate debito.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2021

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