Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9447 del 28/04/2011

Cassazione civile sez. un., 28/04/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 28/04/2011), n.9447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di Sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Presidenza della Regione Siciliana, Presidenza della Regione

Siciliana – Dipartimento Regionale de Personale dei Servizi Generali

di Quiescenza, Previdenza ed Assistenza del Personale e Assessorato

Regionale Turismo, Comunicazioni e Trasporti, elettivamente

domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

S.L.D.;

-intimata –

per la cassazione della decisione n. 446/09, depositata dal Consiglio

di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana in data

20/5/2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/4/2011 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;

Udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico, il quale ha

concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che l’intimata in epigrafe indicata, dipendente della Regione Siciliana, ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione per ottenere che alcuni incrementi stipendiali venissero considerati nel calcolo degli aumenti periodici;

che il Presidente della Regione Siciliana ha decretato in conformita’ e la dipendente ha promosso giudizio di ottemperanza davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa, che con la decisione sopra richiamata ha accolto il ricorso, nominando un commissario ad acta per lo svolgimento dei necessari incombenti;

che la Presidenza della Regione Siciliana, la Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale del Personale dei Servizi Generali di Quiescenza, Previdenza ed Assistenza del Personale e l’Assessorato Regionale Turismo, Comunicazioni e Trasporti hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo il difetto assoluto di giurisdizione stante l’inammissibilita’ del giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di una decisione emanata su ricorso straordinario;

che la S. non ha svolto attivita’ difensiva; che cosi’ riassunte le rispettive posizioni delle parti, osserva il Collegio che con le recentissime sentenze nn. 2065 e 2818 – 2939/2011, queste Sezioni Unite hanno gia’ rimeditato il problema e discostandosi dall’orientamento seguito in precedenza, hanno innanzitutto riconosciuto, con ampia ed articolata motivazione, che l’evoluzione del sistema portava ormai a configurare la decisione sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica come un provvedimento che pur non essendo formalmente giurisdizionale, poteva tuttavia costituire la base per l’instaurazione di un giudizio di ottemperanza;

che una volta precisato quanto sopra, le Sezioni Unite hanno poi ulteriormente affermato che tale regula iuris doveva trovare applicazione anche per le analoghe decisioni rese dal Presidente della Regione Siciliana, trattandosi di provvedimenti adottati sulla base di una disciplina modellata su quella valevole per i ricorsi al Capo dello Stato; che il Collegio condivide e ribadisce il predetto principio, rigettando percio’ l’impugnazione proposta dalla Presidenza della Regione Siciliana, dalla Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale del Personale dei Servizi Generali di Quiescenza, Previdenza ed Assistenza del Personale e dall’Assessorato Regionale Turismo, Comunicazioni e Trasporti;

che non occorre provvedere sulle spese, stante il mancato svolgimento di attivita’ difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA