Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9447 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 12/04/2017, (ud. 15/12/2016, dep.12/04/2017),  n. 9447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RICCARDI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6925/2013 proposto da:

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POLI 29, presso

lo studio dell’avvocato MARIA LAURA CONSOLAZIO, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

B.G., B.S., B.A., elettivamente

domiciliati in ROMA PIAZZA RISORGIMENTO 59, presso lo studio

dell’avvocato UFFICIO LEGALE DIRSTAT, rappresentati e difesi

dall’avvocato VINCENZO STRAZZULLO, giusta delega in calce;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 376/2012 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 21/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE RICCARDI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 21/11/2012 la Commissione Tributaria Regionale di Napoli accoglieva l’appello proposto da B.G., B.A. e B.S., quali eredi di L.M.G., avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che aveva rigettato il ricorso avverso una cartella di pagamento di Euro 255,42 per tassa automobilistica, sul rilievo che l’avviso di accertamento era stato regolarmente notificato, e non essendo stato impugnato, era divenuto definitivo; l’appello veniva accolto, invece, sul rilievo che era stata prodotta la documentazione attestante l’esenzione ex L. n. 138 del 2002, sugli incentivi alla rottamazione.

2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione la Regione Campania, deducendo i seguenti motivi di ricorso, qui enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Violazione e falsa applicazione di legge, e, in particolare, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3: deduce che erroneamente sia stato accolto l’appello, sulla base di un motivo concernente l’avviso di accertamento, che, tuttavia, era divenuto definitivo, in assenza di impugnazione; avverso la cartella impugnata potevano farsi valere solo vizi propri.

2.2. Violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23, 32 e 54: lamenta l’erronea dichiarazione di tardività della costituzione in giudizio della Regione Campania: le controdeduzioni sono state depositate il 16.10.2012, mentre l’udienza era fissata il 14.11.2012.

3. Si sono costituiti B.G., B.A. e B.S., quali eredi di L.M.G., chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del ricorso, ed evidenziando che la sentenza di primo grado era priva di motivazione, che gli avvisi di accertamento erano semplici “preavvisi”, che il contribuente aveva comunicato l’esenzione, e che la parte tardivamente costituita non può proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente si dà atto che è stata autorizzata la redazione della sentenza in forma semplificata ai sensi del decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016.

2. Il ricorso è fondato.

La sentenza impugnata ha erroneamente accolto l’appello, rilevando la sussistenza dei presupposti dell’esenzione, nonostante la definitività degli avvisi di accertamento; l’omessa impugnazione degli accertamenti sottesi alla cartella impugnata, infatti, ostava alla riconsiderazione dei presupposti d’imposta; al contrario, la sentenza impugnata ha accolto l’appello sulla base di un motivo concernente l’accertamento, che, tuttavia, era divenuto definitivo, in assenza di impugnazione, mentre, avverso la cartella impugnata, potevano farsi valere solo vizi propri.

Sebbene sia assorbente il rilievo della fondatezza del primo motivo, va altresì osservato, con riferimento al secondo motivo, concernente la dichiarazione di tardività della costituzione in giudizio, che, in tema di contenzioso tributario, la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi. Peraltro, qualora tali difese non siano concretamente esercitate, nessuna altra conseguenza sfavorevole può derivarne al resistente, sicchè deve escludersi qualsiasi sanzione di inammissibilità per il solo fatto della tardiva costituzione della parte resistente, cui deve riconoscersi il diritto, garantito dall’art. 24 Cost., sia di difendersi, negando i fatti costitutivi della pretesa attrice o contestando l’applicabilità delle norme di diritto invocate dal ricorrente, sia di produrre documenti ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 32, facoltà esercitabile anche in appello ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. medesimo (Sez. 5, Sentenza n. 18962 del 28/09/2005, Rv. 584595).

3. All’accoglimento del ricorso, ed alla cassazione della sentenza impugnata, consegue il rigetto del ricorso introduttivo proposto da B.G., B.A. e B.S., quali eredi di L.M.G..

L’esito dei precedenti gradi costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese dei giudizi di merito; la regola della soccombenza fonda, invece, la condanna dei controricorrenti, B.G., B.A. e B.S., quali eredi di L.M.G., al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi, oltre accessori e spese forfettarie.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo.

Dichiara compensate le spese del giudizio di merito, e condanna in solido le parti soccombenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00, oltre accessori e spese forfettarie.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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