Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9446 del 30/04/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 9446 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al 24597 del ruolo generale dell’anno
2009, proposto
da
Istituto Regina Margherita I.P.A.B., in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso,
giusta mandato a margine del ricorso, dall’avv. Leopoldo
D’Amico, col quale elettivamente domicilia in Roma, alla
via Giorgio Scalia, n. 6, presso lo studio dell’avv.
Antonino Lo Duca
`3(k)
i2

– ricorrentecontro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro
tempore
-intimata-

RG n. 24597/09
Angelina-

o estensore

Data pubblicazione: 30/04/2014

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per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Sicilia, sezione 2°, depositata in data 23 ottobre
2008, n. 142/2/08;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 12
febbraio 2014 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

Leopoldo Antonino D’Amico;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del
ricorso
Fatto

Riferisce la narrativa della sentenza che l’istituto Regina
Margherita ha ricevuto notifica di una cartella di pagamento ex
articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica numero
600 del 1973 concernente l’Irpeg relativa all’anno d’imposta 2002 e
che l’ha impugnata, invocando l’esenzione derivante dalla propria
qualità di ente morale nonché d’Istituzione Pubblica di Assistenza e
Beneficienza.
La Commissione tributaria provinciale ha respinto il ricorso,
sostenendo che l’ente in questione sia soggetto passivo IRPEG e la
Commissione tributaria regionale ha confermato la sentenza,
ritenendo che l’articolo 88, 2° comma, del tuir non detti una
disposizione di favore per i soggetti passivi IRPEG, tra i quali
rientra l’Istituto Regina Margherita, ma si riferisca soltanto
all’attività esercitata dai soggetti che, appunto, non sono soggetti
IRPEG.
Propone ricorso l’Istituto Regina Margherita per ottenere la
cassazione della sentenza, affidandolo a cinque motivi, che illustra
con memoria ex articolo 378 del codice di procedura civile.
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nsore

udito per la società l’avv. Antonino Lo Duca, per delega dell’avv.

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L’Agenzia delle entrate non si difende.
Diritto
/.-

Con i primi due motivi di ricorso, da esaminare

congiuntamente, in quanto propongono sotto due distinti profili la
medesima censura, il ricorrente si duole:

sentenza per violazione dell’articolo 112 c.p.c., in quanto la
sentenza ha ignorato la questione di nullità della cartella di
pagamento ritualmente introdotta in giudizio e riprodotta in appello
—primo motivo;
-ex articolo 360, 1° comma, n. 3, c.p.c., la violazione
dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente numero 600/73,
sostenendo che nell’ipotesi in cui l’Agenzia delle entrate, che sia
già a conoscenza della richiesta di esonero dall’imposizione IRPEG
annualmente formulata dall’Ipab ricorrente, riceva per via
telematica dichiarazioni che non consentano annotazioni riguardanti
tale richiesta di esonero, ma che comunque non indichino la
soggezione ad Irpeg, non possa iscrivere a ruolo il tributo
liquidandolo sul reddito dichiarato, essendo tenuta ad adottare un
provvedimento di rigetto della richiesta di esenzione —secondo
motivo.
1.1.-L’istituto ricorrente, riproducendo gli stralci degli atti
processuali all’uopo rilevanti, riferisce di aver impugnato la cartella
appunto deducendo di aver proposto all’Agenzia delle entrate negli
anni precedenti la propria richiesta di esonero dall’IRPEG e di aver
riprodotto la questione in appello, aggiungendo di avere ottenuto
dalla Commissione tributaria regionale sentenze favorevoli in
relazione ad altri anni d’imposta; lamenta, in base a questi
presupposti, l’iscrizione a ruolo dell’importo corrispondente
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Angelin

-ex articolo 360, 10 comma, n. 4, c.p.c., della nullità della

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all’imposta, senza alcun previo provvedimento di rigetto
concernente l’esonero.
1.2.-Sul punto, soltanto in apparenza la sentenza fornisce
risposta, limitandosi ad affermare che <<...le contestazioni del contribuente sulla legittimità della cartella impugnata, emessa ai riconducibili ad una presunta inosservanza dell'art. 88 co. 2 TUIR...>>, senza dar conto della distinta questione preliminare
introdotta in lite.
2.- Ciò posto, la censura è infondata e va in conseguenza
respinta, già in base alla prospettazione del ricorso.
È lo stesso ricorrente a riferire che la dichiarazione oggetto del
controllo automatizzato, sia pure per ragioni che imputa alle
modalità di trasmissione, non prevedeva la richiesta di esonero.
L’ufficio si è in conseguenza mosso entro il perimetro
circoscritto dal controllo formale ex articolo 36-bis del decreto del
Presidente della Repubblica numero 600 del 1973, il quale richiede
un mero riscontro cartolare, vertente su errori materiali e di calcolo
immediatamente rilevabili (senza la necessità quindi di alcuna
istruttoria): la mancanza di ogni valutazione giuridica, ha precisato
la Consulta (con ordinanza 7 aprile 1988, n. 430) rende razionale la
disposizione, ai sensi degli artt. 3 e 53 Cost., differenziando tale
eccezionale ipotesi da quella ordinaria, la quale necessita di un atto
di accertamento contenente esplicita motivazione.
2.1.- Non poteva, quindi, l’amministrazione, in sede di controllo

della dichiarazione, procedere all’attività di valutazione giuridica
pretesa dal ricorrente ai fini della soluzione della questione relativa
all’applicabilità della norma di esenzione invocata (vedi, in tema,
già Cass. 15 settembre 1999, n. 9818).
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sensi dell’art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973, sono sostanzialmente

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3.-Col terzo, col quarto e col quinto motivo di ricorso, da
esaminare congiuntamente, perché riguardano, sotto diversi profili,
la medesima questione, l’Istituto lamenta:
-ex articolo 360, 1° comma, n. 3, c.p.c., la violazione di legge o
falsa applicazione degli articoli 87 e 88, 2° comma, del decreto del

ratione temporis applicabile nonché delle circolari del Ministero
delle finanze 29 agosto 1991, n. 26 e n. 710/1986, reputando che
vadano inclusi nell’ambito delle esclusioni dall’imposta sul reddito
delle persone giuridiche gli I.P.A.B., quando abbiano natura di enti
pubblici, riconosciuta nei modi di legge per l’attività in concreto
espletata ed esercitino esclusivamente attività previdenziale o
sanitaria —terzo motivo;
-ex articolo 360, 1° comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa
applicazione dell’articolo 30, 1° comma, della legge della regione
Sicilia 9 maggio 1986, n. 22, ritenendo che l’atto contemplato da
tale norma riconosca all’ente pubblico di assistenza e di
beneficenza natura di istituzione pubblica, natura, che è stata
riconosciuta all’istituto ricorrente —quarto motivo;
-ex articolo 360, 1° comma, n. 5, c.p.c., l’omessa o insufficiente
motivazione sul fatto controverso e decisivo dell’esclusivo
svolgimento, da parte dell’istituto ricorrente, delle attività
assistenziali specificate nel proprio atto costitutivo, che ne
determina l’inclusione tra gli enti non soggetti all’IRPEG —quinto
motivo.
3.1.-La complessiva censura è infondata e va respinta, sebbene
il primo motivo presenti un profilo d’inammissibilità, là dove
denuncia per violazione di legge l’inosservanza di circolari, aventi

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Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo

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natura di atti amministrativi (in termini, fra varie, Cass. 30 ottobre
2009, n. 23020).
3.2.- Ai fini della ricostruzione del quadro normativo di
riferimento, rilevano, in primo luogo, le previsioni degli articoli 87,
88 e 108 del decreto del Presidente della Repubblica numero 917

Per la prima disposizione, «sono soggetti all’imposta sul
reddito delle persone giuridiche», tra gli altri, <>) anche

«l’esercizio di attività

previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici
istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le unità sanitarie
L’art. 108 infine, – dopo aver sancito al primo comma che «il
reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lett. c),
comma 1, art. 87 è formato dai redditi fondiari, di capitale, di
impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione,
ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva» puntualizza, al comma 2-bis: «non concorrono in ogni caso alla
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estensore

del 1986, nelle formulazioni applicabili ratione temporis.

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formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lett.
c), comma 1, art. 87: a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito
di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante
offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in
concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di

pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in
regime di accreditamento di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.
502, art. 8, comma 7, come sostituito dal D.Lgs. 7 dicembre 1993,
n. 517, art. 9, comma 1, lett. g), di attività aventi finalità sociali
esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi».
3.2.-Dalla riportata disciplina emerge chiaramente, innanzitutto,
che l’esclusione dall’imposta è prevista dal t.u.i.r. solo per organi e
amministrazioni dello Stato, enti territoriali, consorzi e associazioni
tra enti locali nonché enti gestori di demani collettivi e non anche
per gli enti pubblici istituiti esclusivamente al fine dell’esercizio di
attività previdenziali, assistenziali e sanitarie, ivi comprese le unità
sanitarie locali.
3.3.-Per questi enti, non è previsto un regime di esclusione
dall’imposta, ma una particolare disciplina applicativa dell’imposta
medesima.
3 .4. -Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte
(specialmente pronunziatasi con specifico riguardo al regime
tributario delle a.s.1.) è, invero, consolidata nel ritenere che, a norma
dell’articolo 87, comma 2, lett. c), del decreto del Presidente della
Repubblica numero 917/86, gli enti pubblici che non hanno per
oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale
non sono esclusi dall’assoggettamento ad irpeg. In relazione a tali
enti, tuttavia, l’esplicazione delle attività previdenziali, assistenziali
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sensibilizzazione; b) i contributi corrisposti da amministrazioni

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e sanitarie per cui essi siano esclusivamente istituiti non costituisce
esercizio di attività commerciale (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 88,
comma 2, lett. c), e tale circostanza, mentre, per un verso, comporta
che tali attività non danno correlativamente luogo a prelievo di
reddito d’impresa a fini irpeg a carico degli enti in questione,

commerciali a fini fiscali), non opera la regola, sancita dal D.P.R. n.
917 del 1986, art. 40, comma 1 (secondo cui il reddito degli
immobili relativi ad imprese commerciali, non va considerato come
fondiario, ma segue il regime del reddito di impresa) e che,
conseguentemente, il reddito degli immobili (mancando il
presupposto per la sua “confluenza” nel reddito di impresa, in
assenza di esercizio di attività commerciale) mantiene la sua natura
di reddito fondiario e la sua autonomia impositiva. Ciò, in forza
della previsione dell’articolo 108 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo cui il reddito degli
enti pubblici non commerciali va ricostruito in maniera “atomistica”
(proprio per evitare contaminazioni tra i diversi tipi di reddito che
non possono poi confluire nell’unica categoria del reddito di
impresa, dovendosi rispettare le esclusioni sancite dall’art. 88 del
medesimo testo di legge), e per l’impossibilità di applicare in via
analogica agli immobili di enti pubblici esclusivamente istituiti per
l’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie, in
quanto norma speciale, la deroga alla disciplina generale in materia
di reddito fondiario, prevista dall’articolo 40 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, per gli immobili
strumentali all’esercizio di un’attività d’impresa, di un’arte o di una
professione (cfr. Cass. 12773/11; Cass. 9875/11 19138/10;
17089/09; 28176/08; 5484/08).
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implica, per l’altro, che, in relazione ad esse (in quanto attività non

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3.5. Ed altrettanto compatto è l’indirizzo della Corte secondo

cui l’elencazione degli enti pubblici non soggetti ad irpeg, per la sua
specialità, non è suscettibile di essere estesa a soggetti diversi
(Cass., ord. 29 ottobre 2013, n. 24368; Cass. 26 maggio 2005, n.
11176; Cass. 27 gennaio 2004, n. 1382).

dell’Istituto si rivela infondato, atteso che, anche nella prospettiva
dell’evocato presupposto della sua natura pubblica, esso, comunque,
non potrebbe ritenersi, come preteso, non assoggettato ad irpeg.

5. Il ricorso va in conseguenza respinto.

Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva.
per questi motivi
La Corte:

-respinge il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta
civile, il 12 febbraio 2014.

4.-Orbene, facendo applicazione dei superiori principi, il ricorso

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