Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9446 del 28/04/2011

Cassazione civile sez. un., 28/04/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 28/04/2011), n.9446

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di Sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Istituto Nazionale per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica –

INPDAP, elettivamente domiciliato in Roma, via S. Croce in

Gerusalemme n. 55, presso la propria Avvocatura Centrale,

rappresentato e dall’avv. Massafra Paola per procura in atti;

– ricorrente –

contro

C.G. e U.C.;

– intimati –

per la cassazione della sentenza n. 303/2009, depositata dalla Corte

di appello di Potenza in data 14/4/2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/4/2011 dal Relatore Cons. Dott. Tirelli Francesco;

Sentita l’avv. Massafra;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. IANNELLI Domenico, il quale ha concluso per il rigetto

del ricorso.

Fatto

La Corte:

osserva quanto segue.

Con atto spedito a mezzo posta il 14/4/2010 e ritirato dagli interessati il successivo 16/4/2010, l’Istituto Nazionale per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (d’ora in avanti INPDAP) ha proposto ricorso contro la sentenza in epigrafe indicata, di cui ha chiesto la cassazione con ogni consequenziale statuizione.

Il C. e l’ U. non hanno svolto attivita’ difensiva e la controversia e’ stata decisa all’esito della pubblica udienza del 19/4/2011.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla lettura della sentenza impugnata e del ricorso contro di essa proposto emerge in fatto che avvalendosi della normativa in materia di mobilita’ nelle Pubbliche Amministrazioni, C.G. ed U.C. transitarono dalle Ferrovie all’INPDAP con decorrenza, rispettivamente, dal 26/3/1990 e dal 1/10/1991.

Assieme a loro confluirono in diverse Amministrazioni molti altri dipendenti delle Ferrovie, che presso di queste percepivano, al pari degli attuali intimati, un premio annuale di fine esercizio.

A proposito di tale premio sorse questione se il medesimo costituisse o meno una voce fissa dello stipendio e se, di conseguenza, i dipendenti avessero o meno il diritto di vederselo corrispondere anche dalla nuova Amministrazione di appartenenza.

Il problema venne infine risolto in senso positivo e con delibera del settembre 1999, l’INPDAP dispose il pagamento delle rate medio tempore maturate, con gli interessi e la rivalutazione a decorrere dall’8/2/1999.

Il C. e l’ U. si rivolsero allora al giudice del lavoro del Tribunale di Matera, sostenendo che gli interessi e la rivalutazione avrebbero dovuto decorrere dalla data di maturazione della rispettiva sorte capitale.

Il giudice adito accolse la domanda nei limiti di cui alla L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 e l’INPDAP si gravo’ alla Corte di appello, sostenendo che la causa rientrava nel novero di quelle devolute al giudice amministrativo e che la postergazione della decorrenza degli accessori era dipesa dal comportamento delle Ferrovie, che non avevano provveduto alla tempestiva comunicazione dei dati necessari per adeguare la retribuzione dei dipendenti. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Potenza ha, pero’, rigettato il gravame perche’ il dato costitutivo della giurisdizione era rappresentato dalla liquidazione del settembre 1999 ed il comportamento delle Ferrovie costituiva una circostanza inidonea a liberare l’INPDAP od a riverberarsi in danno dei dipendenti, cui la rivalutazione e gli interessi andavano riconosciuti per il semplice fatto del ritardo nel pagamento della sorte capitale.

L’INPDAP ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione del D.Lgs n. 165 del 2001, degli artt. 63 e 69 in quanto la Corte di appello avrebbe dovuto declinare la giurisdizione non soltanto perche’ i dipendenti avevano fin da subito avuto la “perfetta e concreta percezione” del mancato pagamento del premio, ma prima ancora perche’ la vicenda traeva origine dal D.P.C.M. n. 325 del 1988 e dai conseguenti provvedimenti di trasferimento (a fronte dei quali i dipendenti potevano vantare soltanto delle mere posizioni d’interesse legittimo) ed, in ogni caso, perche’ quello che comunque contava era unicamente il periodo di maturazione delle relative differenze economiche.

Con il secondo motivo, il ricorrente ha invece dedotto la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, dei contratti e degli accordi collettivi nazionali, in quanto i giudici a quo non avrebbero potuto condannarlo alla retrodatazione degli accessori perche’ da parte sua non vi era stato alcun colpevole ritardo nel pagamento, ma una vera e propria impossibilita’ di provvedervi dovuta al fatto che nel comunicare lo stipendio goduto dal C. e dall’ U., le Ferrovie non vi avevano incluso il premio di fine esercizio che, oltretutto, costituiva all’epoca una voce di cui non era affatto chiaro se rientrasse o meno nel complessivo trattamento da garantire ai dipendenti transitati presso altre Amministrazioni.

Con il terzo motivo, l’INPDAP ha infine dedotto la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in quanto la Corte di appello aveva proceduto per assiomi ed argomentazioni acritiche, pervenendo alla decisione impugnata senza, fra l’altro, nemmeno tener conto del tormentato iter a monte della vicenda. Cosi’ riassunti i tre motivi del ricorso, occorre innanzitutto premettere che con il primo di essi il ricorrente si e’ richiamato al D.P.C.M. n. 325 del 1988 senza pero’ indicarne le parti che potrebbero avere rilievo ai fini della determinazione della giurisdizione (a proposito della quale va comunque ribadito quanto gia’ sottolineato da C. Cass. 2008/5921 e 2011/503 in altre cause relative anch’esse al passaggio all’INPDAP di dipendenti di altri enti e, cioe’, che i DPCM a monte non possono di per se’ incidere sull’appartenenza della controversia al giudice ordinario, stante la possibilita’, per quest’ultimo, di disapplicare i provvedimenti amministrativi presupposti dall’atto di gestione del rapporto).

Cio’ posto, giova invece rammentare che ai fini del riparto della giurisdizione fra giudice ordinario ed amministrativo ai sensi del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 68 del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45 e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69 queste Sezioni Unite hanno piu’ volte affermato che se la lesione del diritto azionato e’ stata prodotta da un atto provvedimentale o negoziale, e’ alla data di tale atto che bisogna fare riferimento per individuare il giudice destinato a conoscere la causa (v., fra le altre, C. Cass. 2006/15619 e 2007/26086). Proseguendo su tale linea in una controversia promossa da un dipendente che dopo essere transitato ad altra amministrazione, aveva richiesto il riconoscimento dell’anzianita’ maturata presso l’amministrazione di provenienza in data precedente al 1/7/1998, C. Cass. 2008/18032 ha stabilito che ai fini dell’individuazione del giudice destinato a conoscere la causa occorreva fare riferimento alla data del provvedimento di diniego dell’anzianita’, in quanto era proprio tale provvedimento che aveva generato la questione oggetto del giudizio (v., inoltre, sempre a conferma della possibile rilevanza del provvedimento, anche le successive C. Cass. 2008/27305 e 2009/21554).

In applicazione di tale principio, va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario atteso che nella fattispecie di cui si discute e’ stata la liquidazione del settembre 1999 che nel risolvere in senso positivo la controversa questione della spettanza o meno del premio di fine esercizio, ha riconosciuto, pero’, soltanto in parte gli accessori, ingenerando cosi’ nei dipendenti la necessita’ di agire in giudizio per ottenere l’intera somma loro dovuta (v. ancora, sulla data dell’atto lesivo come momento determinante ai fini della giurisdizione, C. Cass. 2003/9221 e 2008/8477). Il primo motivo del ricorso va pertanto rigettato al pari, d’altronde, del secondo, a proposito del quale e’ sufficiente ribadire che il soggetto tenuto nei confronti dei dipendenti era l’INPDAP e che il ritardo con cui esso ha provveduto alla corresponsione della sorte capitale lo ha esposto al pagamento degli accessori a prescindere dalla causa che lo aveva determinato.

Il terzo motivo va dichiarato, invece, inammissibile per inadeguatezza del relativo momento di sintesi, che lungi dall’illustrare con precisione le pretese carenze motivazionali della sentenza impugnata (C. Cass. 2007/16002 e 2007/20603), si limita genericamente ad indicarle “nella valutazione illogica che e’ stata effettuata degli elementi di prova esplicitamente menzionati in sentenza, nonche’ degli altri elementi di prova illogicamente trascurati, omettendo di evidenziarne il contenuto senza spiegare le ragioni della loro non decisivita’”.

Trattandosi di proposizioni assolutamente generiche e, percio’, inidonee a circoscrivere con esattezza l’oggetto della verifica richiesta alla Corte, il ricorso dell’INPDAP dev’essere, di conseguenza, rigettato.

Nulla per le spese, stante il mancato svolgimento di attivita’ difensiva da parte degli intimati.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinano e rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2011

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