Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9446 del 21/04/2010

Cassazione civile sez. III, 21/04/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 21/04/2010), n.9446

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5155/2006 proposto da:

D.S.V. (OMISSIS), V.M., D.

S.M., M.M., B.D., elettivamente

domiciliati in ROMA, V.LO DELLA GARBATELLA 2, presso lo studio

dell’avvocato VAGLIVIELLO Alessandro, che li rappresenta e difende

con delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCA AGRILEASING SPA (OMISSIS) in persona del Dott. F.

A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso

lo studio del avvocato BALIVA Marco, che la rappresenta e difende con

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

FALL EUROPLASTIC SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2671/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Seconda Civile, emessa il 17/03/2005; depositata il

09/06/2005; R.G.N. 6888 e 7596 del 2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato BALIVA MARCO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 9 giugno 2005 la Corte di appello di Roma dichiarava improcedibile l’appello proposto il 10 luglio 2002 da D.S. V., V.M., D.S.M. contro la decisione del Tribunale di Roma che aveva rigettato la loro opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca Agrileasing s.p.a. e, nel contempo, dichiarava inammissibile la riassunzione in appello proposta dagli stessi il 16 settembre 2002.

Avverso questa decisione insorgono con ricorso, affidandosi ad un unico motivo gli appellanti.

Resiste con controricorso la Banca Agrileasing s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 348 e 358 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) i ricorrenti lamentano che erroneamente il giudice dell’appello avrebbe definito come mera riassunzione del primo atto d’appello il secondo gravame notificato il 16 settembre 2002.

Al riguardo, deduce la resistente Banca che, a suo avviso, il vizio non sarebbe stato correttamente denunciato, trattandosi di qualificazione della domanda da parte del giudice del merito e, quindi, la sentenza impugnata sarebbe dovuto essere attaccata sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

L’assunto non coglie nel segno, perchè i ricorrenti sostengono che il secondo gravame non era affatto un atto di riassunzione, bensì un nuovo atto di appello, che essi potevano proporre non essendo stato dichiarato improcedibile il primo e non essendosi consumato il termine per proporre impugnazione (p. 4 ricorso).

Ne consegue che corretta è la impostazione del motivo, il quale merita accoglimento.

Di vero, è giurisprudenza consolidata di questa Corte che il principio di consumazione dell’impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di appello, sempre che la seconda impugnazione sia tempestiva e si sia svolto un regolare contraddittorio tra le parti (tra le più recenti Cass. n. 23220/05).

Applicando questo jus reception alla vicenda in esame, si evince che l’appello del 10 luglio 2002 non venne coltivato perchè gli appellanti non si costituirono in termini, ma non fu dichiarato improcedibile.

Gli appellanti proposero nuovo appello, notificato il 16 settembre 2002, ovvero nei termini, rimediando alla tardività del primo mezzo di impugnazione.

Il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010

 

 

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