Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9446 del 12/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 12/04/2017, (ud. 15/12/2016, dep.12/04/2017),  n. 9446

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RICCARDI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21115/2012 proposto da:

S.O., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA

258, presso lo studio dell’avvocato LUCA DEL FAVERO, rappresentato e

difeso dall’avvocato NICOLA MUNCIBI’, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA CENTRO SPA;

– intimato –

nonchè da:

EQUITALIA CENTRO SPA in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE

161, presso lo studio dell’avvocato SANTE RICCI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO CIMETTI, giusta delega in

calce;

– controricorrente incidentale –

contro

S.O.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 18/2012 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 07/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE RICCARDI;

udito per il controricorrente l’Avvocato CHIRICOTTO per delega

dell’Avvocato CIMETTI che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 07/02/2012 la Commissione Tributaria Regionale di Firenze rigettava l’appello proposto da S.O. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze con la quale, previa dichiarazione del difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle relative a violazioni stradali, in parziale accoglimento del ricorso, era stato annullato il fermo amministrativo dell’autovettura del ricorrente emesso in relazione al mancato pagamento di cartelle esattoriali per un importo di Euro 17.158,71, limitatamente alle cartelle per le quali era maturata la prescrizione decennale.

2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione S.O., deducendo il seguente motivo di ricorso, qui enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Violazione e falsa applicazione di legge, e, in particolare, della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2 e contraddittorietà della motivazione: deduce che il preavviso di fermo non è una mera comunicazione al debitore, bensì l’unico atto col quale l’agente della riscossione comunica di procedere al fermo amministrativo del veicolo; il provvedimento di fermo dei beni mobili registrati deve osservare le disposizioni dello Statuto del contribuente, e dunque contenere le informazioni relative al tributo, alla data di notifica delle singole cartelle elencate, all’indicazione del responsabile del procedimento, ed alle modalità, termini e organo giurisdizionale competente per l’impugnazione.

3. Si è costituita, mediante deposito di controricorso, Equitalia Centro, chiedendo l’inammissibilità, per genericità, del ricorso o il rigetto, poichè nella comunicazione era indicato il responsabile del procedimento.

Ha inoltre dedotto, con ricorso incidentale il parziale difetto di giurisdizione del giudice tributario, in quanto una parte delle somme oggetto delle cartelle sottese al preavviso di fermo riguardano materie non tributarie (violazioni stradali, sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca, diritti camerali).

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente si dà atto che è stata autorizzata la redazione della sentenza in forma semplificata ai sensi del decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016.

2. Il ricorso principale è infondato.

Premesso che la mancata indicazione nell’atto amministrativo del termine d’impugnazione e dell’organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso, prevista dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4, non inficia la validità dell’atto, ma comporta sul piano processuale il riconoscimento della scusabilità dell’errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l’impugnativa, ove questa sia stata proposta tardivamente (Sez. 5, Sentenza n. 19189 del 06/09/2006, Rv. 593919), il ricorso va rigettato, perchè il preavviso di fermo impugnato, oltre a contenere, in ossequio all’art. 7 dello Statuto del contribuente, le informazioni sulle modalità di pagamento, l’indicazione del responsabile del procedimento, e dell’ufficio presso il quale richiedere informazioni, richiamava, nell’allegato, anche le cartelle di pagamento sottese all’atto impugnato, con l’indicazione del numero identificativo, del tipo di tributo, dell’importo dovuto e della data di notifica.

3. Il ricorso incidentale proposto da Equitalia Centro è infondato, in quanto il difetto di giurisdizione relativamente alle pretese non tributarie era già stato dichiarato con la sentenza di 1^ grado della CTP di Firenze.

4. La reciproca soccombenza costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese.

PQM

Rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa le spese in ragione della reciproca soccombenza.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA