Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9446 del 09/04/2021

Cassazione civile sez. I, 09/04/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 09/04/2021), n.9446

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo M. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10462/2020 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Taranto, 90,

presso lo studio dell’Avvocato Luciano Natale Vinci, e rappresentato

e difeso dall’Avvocato Giuseppe Mariani, giusta procura in calce del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

Prefettura di Potenza, in persona del Prefetto pro tempore;

– intimato –

contro

Questura di Potenza, in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimato –

avverso l’ordinanza del GIUDICE di PACE di MELFI depositata il

11/04/2020, S.I.G.P. n. 414/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/02/2021 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Il Giudice di pace di Melfi, in data 11 aprile 2020, convalidava la proroga del trattenimento presso il C.P.R. (Centro di Permanenza per Rimpatri) di (OMISSIS) del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 14, disposta dal Questore di Potenza per poter procedere ad ulteriori accertamenti volti alla corretta identificazione del trattenuto A.M., nato in (OMISSIS), ed alla predisposizione dei mezzi per l’allontanamento – nella misura di sei giorni con la seguente motivazione: “risulta essere stata svolta attività finalizzata al riconoscimento e al rimpatrio del cittadino extracomunitario in data 8/4/2020 nei dieci giorni di proroga concessa il 3/4/2020; ritenuta la necessità di verificare la prosecuzione dei voli da e per l’Italia disposta dal Marocco ed eventualmente aggiornata”.

A.M. ha proposto ricorso per cassazione con un mezzo. Il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 32 Cost. e art. 3 del Regolamento C.P.R.; artt. 2,3 e 5 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo; dell’art. 15, paragrafo 4, della Direttiva 2008/115/CE.

La censura è svolta, sotto un primo profilo, assumendo che le condizioni esistenti all’interno del C.P.R. non erano idonee a garantire il rispetto del diritto alla salute ed a preservare i trattenuti dal contagio del Covid -19, soprattutto perchè i trattenuti erano privi dei dispositivi di protezione individuale.

Sotto un secondo profilo, si rappresenta che la privazione della libertà del ricorrente era in contraddizione con l’art. 5 CEDU, par. 1 (f) e 15, paragrafo 4, della Direttiva 2008/115/CE, perchè il trattenimento era funzionalmente legato all’esecuzione della misura espulsiva e la chiusura di tutti gli aeroporti del Marocco comportava l’assenza di una ragionevole possibilità di rimpatrio.

2. Il motivo risulta inammissibile.

Quanto alla questione posta in merito alle condizioni di vita presso il C.P.R. in occasione della emergenza pandemica ed ai possibili rischi per la salute dello straniero in caso di mancata attuazione delle misure disposte per il contenimento dell’epidemia (primo profilo), appare decisivo osservare che la censura, pur prospettando una violazione di legge, sollecita un sindacato di merito in ordine alle effettive condizioni di vita presso il C.P.R. nel periodo del trattenimento e della proroga richiesta per il ricorrente, tanto più che quanto assunto come presupposto delle violazioni di legge prospettate – la precarietà delle condizioni igienico sanitarie e la mancata attuazione dei protocolli COVID 19 – è genericamente denunciato e presuppone accertamenti di fatto, quanto alle condizioni igieniche del C.P.R., non effettuati nel giudizio di merito e non effettuabili nel giudizio di legittimità.

Quanto al secondo profilo, concernente la effettiva possibilità di esecuzione dell’allontanamento, la doglianza non si dà carico e non censura la ratio decidendi del decreto impugnato, con il quale il G. di P. ha disposto la proroga proprio per la “necessità di verificare la sospensione dei voli da e per l’Italia, disposta dal Marocco ed eventualmente aggiornata”.

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Poichè dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2021

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