Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9445 del 21/04/2010

Cassazione civile sez. III, 21/04/2010, (ud. 15/03/2010, dep. 21/04/2010), n.9445

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15045/2006 proposto da:

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro in carica ope legis,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;

– ricorrente –

e contro

IMPRESERVICE ITALIA S.R.L. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 16997/2005 del GIUDICE DI PACE di NAPOLI,

Sezione Quinta Civile, emessa il 23/03/2005, depositata il 29/03/2005

R.G.N. 53482/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/03/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLO FTLADORO;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI

Massimo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 23-29 marzo 2005 il giudice di pace di Napoli, pronunciando secondo equità sulla opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Ministero della Difesa contro Impreservice Italia s.r.l., rigettava l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto.

Osservava il giudicante che la eccezione di incompetenza territoriale, proposta dal Ministero, era del tutto infondata.

Trattandosi, infatti, di obbligazione pecuniaria, contrattualmente assunta, doveva farsi riferimento – ai sensi dell’art. 1182 c.c. – al luogo in cui doveva eseguirsi la prestazione, luogo che coincideva con il domicilio del creditore.

Poichè, nel caso di specie, la società opposta aveva provato, attraverso la documentazione prodotta (ed in particolare con certificazione della Camera di Commercio) che la sua sede era in Napoli, la competenza a conoscere la controversia si radicava in Napoli.

Nel merito, il Ministero non aveva contestato la esistenza del contratto di appalto del servizio di pulizie, nè la emissione o l’importo della fattura, limitandosi ad affermare che la società si sarebbe resa colpevole di numerose inadempienze, per le quali lo stesso Ministero aveva proceduto alla applicazione di alcune penali sugli importi fatturati.

Tuttavia, il Ministero non aveva chiarito – nè nell’atto di opposizione nè nelle successive difese – quali fossero le inadempienze contestate alla Impreservice Italia s.r.l..

L’opposizione a decreto ingiuntivo (così come la eccezione di incompetenza per territorio) era pertanto rigettata dal giudice di pace.

Avverso tale decisione il Ministero ha proposto ricorso per cassazione sorretto da due motivi.

L’intimata non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il Ministero della Difesa deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 20 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il giudice di pace aveva rigettato la eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla Amministrazione ritenendo che l’obbligazione dovesse essere eseguita presso il domicilio del creditore, come da contratto, e che risultando la sede legale della opposta in (OMISSIS), territorialmente competente doveva considerarsi il giudice di pace di Napoli.

Tale statuizione era, tuttavia, illegittima considerato che dai documenti prodotti risultava, invece, che il contratto era stato stipulato in (OMISSIS) e che la sede della società era in (OMISSIS).

“Forum destinatae solutionis” doveva considerarsi dunque (OMISSIS), poichè la competenza per territorio deve essere attribuita alla autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede la sezione di tesoreria della Provincia il cui il creditore è domiciliato o residente.

A nulla poteva valere, poi, il fatto che eventualmente – dopo la stipulazione del contratto di appalto di servizi l’opposta avesse cambiato sede, posto che tale cambiamento non era mai stato comunicato all’amministrazione.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente non indica specificamente i documenti dai quali si dovrebbero trarre le prove delle circostanze dedotte. Nè ha dedotto che la produzione dei documenti fosse stata effettuata, tempestivamente, nel giudizio dinanzi al giudice di pace.

Al contrario, il primo giudice aveva fatto esplicito riferimento alla circostanza che la sede della società, sulla base della certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio, risultava essere proprio in (OMISSIS).

Sul punto il ricorrente non ha sollevato censura alcuna.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa ed insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, rilevando che senza adeguata motivazione il giudice di pace aveva ritenuto infondate tutte le eccezioni sollevate dall’Amministrazione in ordine alle penalità applicate alla impresa.

Anche in questo caso, il ricorrente non ha precisato se i documenti prodotti a sostegno delle eccezioni sollevate (in ordine a inadempienze di Impreservice Italia ed alle conseguenti penali applicate) fossero stati regolarmente acquisiti agli atti, fin dal giudizio di primo grado.

Tale ipotesi, per il vero, è categoricamente esclusa dal primo giudice, il quale ha sottolineato che le eccezioni formulate dall’Amministrazione, in ordine a pretese inadempienze della impresa, si presentavano – in quel giudizio – come del tutto sfornite di prova, aggiungendo che l’Amministrazione non aveva neppure specificato di quali inadempienze si fosse resa responsabile la società opposta.

Da ciò deriva la inammissibilità, prima ancora che la infondatezza, di tutte le censure proposte con tale mezzo di impugnazione.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Nessuna pronuncia in ordine alle spese, non avendo l’intimata svolto difese in questa sede.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA