Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9445 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 12/04/2017, (ud. 15/12/2016, dep.12/04/2017),  n. 9445

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RICCARDI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14921/2012 proposto da:

SOCIETA’ SEMPLICE TERRANOVA DEI FRATELLI A., in persona del

Socio Amm.re e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEI MONTI PARIOLI 48, presso lo studio

dell’avvocato ULISSE COREA, rappresentato e difeso dall’avvocato

ROBERTO PIGNATONE, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

CONSORZIO DI BONIFICA 3 DI AGRIGENTO;

– intimato –

e contro

SERIT SICILIA SPA, in persona del Direttore Generale, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA TIBULLO 20, presso lo studio dell’avvocato

MARIA TARANTINO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI DI

SALVO, giusta delega in calce;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 12/2012 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 07/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE RICCARDI;

udito per il controricorrente l’Avvocato CAPONETTI per delega

dell’Avvocato DI SALVO che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 12/02/2012 la Commissione Tributaria Regionale di Palermo rigettava l’appello proposto da Società semplice Terranova dei Fratelli A. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo con la quale, in parziale accoglimento del ricorso, era stato annullato il preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati emesso in relazione al mancato pagamento di dieci cartelle esattoriali, ed era stato dichiarato legittimo il fermo limitatamente al credito di Euro 23.747,33.

2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione Società semplice Terranova dei Fratelli A., deducendo i seguenti motivi di ricorso, qui enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

Espone di avere pagato sei delle dieci cartelle di pagamento a fondamento del preavviso di fermo impugnato, e di avere eccepito la prescrizione delle residue quattro cartelle.

Dichiara di limitare il ricorso alle due cartelle di pagamento aventi ad oggetto contributi consortili, avendo provveduto al pagamento delle due cartelle relative a bollo auto, in relazione alle quali chiede venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Deduce la nullità della sentenza per extrapetizione, essendosi la CTR pronunciata su questione non proposta, ovvero la mancata notifica delle cartelle di pagamento.

Con un secondo motivo deduce la violazione dell’art. 2948 c.p.c., comma 1, n. 4: le due cartelle aventi ad oggetto i contributi consortili di bonifica sono state notificate il 7.11.2001 ed il 24.10.2002; la prescrizione del diritto alla riscossione è di cinque anni, e non di dieci, come affermato dalla sentenza impugnata.

3. Si è costituita, mediante deposito di controricorso, l’Agenzia delle Entrate, chiedendo la dichiarazione di difetto di legittimazione passiva, trattandosi di controversia concernente l’attività di riscossione.

4. Si è costituita, altresì, la SERIT Sicilia s.p.a., agente della riscossione per le Province siciliane.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente si dà atto che è stata autorizzata la redazione della sentenza in forma semplificata ai sensi del decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016.

2. Il ricorso è fondato.

3. La controversia è stata limitata a due cartelle esattoriali aventi ad oggetto contributi consortili, avendo la contribuente provveduto al pagamento delle residue otto cartelle; in relazione a tali cartelle, va dunque confermata la sentenza impugnata.

In ordine alle residue due cartelle, va rammentato che i contributi consortili di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia, nell’ambito di una “causa debendi” di tipo continuativo, in quanto l’utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall’ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell’esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 c.c., n. 4 (Sez. 5, Sentenza n. 26013 del 10/12/2014, Rv. 634115; Sez. 5, Sentenza n. 4283 del 23/02/2010, Rv. 611888).

Tanto premesso, poichè le due cartelle aventi ad oggetto i contributi consortili di bonifica sono state notificate il 7.11.2001 ed il 24.10.2002, ne consegue la prescrizione del diritto alla riscossione.

4. Va, pertanto, accolto l’originario ricorso relativamente alle due cartelle relative a contributi consortili, e cassata la sentenza impugnata limitatamente alle due cartelle indicate, con conferma nel resto.

L’accoglimento solo parziale del ricorso costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

Cassa la sentenza impugnata e accoglie l’originario ricorso relativamente alle due cartelle relative a contributi consortili.

Conferma nel resto e dichiara compensate le spese dell’intero giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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