Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9445 del 09/04/2021
Cassazione civile sez. I, 09/04/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 09/04/2021), n.9445
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo M. – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17366/2019 proposto da:
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
B.B.;
– intimato –
avverso il decreto del GIUDICE di PACE di BARI depositata il
04/12/2018, R.G. 11023/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
04/02/2021 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.
Fatto
RITENUTO
che:
Il Giudice di pace di Bari, in data 4 dicembre 2018, non convalidava il decreto di trattenimento presso il C.P.R. (Centro di Permanenza per Rimpatri) di (OMISSIS) emesso dal Questore di Pesaro e Urbino in data 2 dicembre 2018 nei confronti di B.B., di nazionalità (OMISSIS), con la seguente motivazione: “rilevato che lo straniero ha scontato la pena inflitta e che la presenza della figlia minore impone che sia coltivata la genitorialità attribuzione incompatibile con la permanenza presso questo C.P.R. dichiara l’inespellibilità dello straniero sino alla presentazione del ricorso al Tribunale per i Minorenni competente”.
Il Ministero dell’Interno ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi. Lo straniero è rimasto intimato.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 2 e dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. cit..
Il ricorrente si duole che il G. di p. abbia non convalidato il trattenimento per un motivo che non rientrava tra quelli per i quali la decisione impugnata poteva essere adottata.
Rappresenta che già nel provvedimento di espulsione era stato considerata la non sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari o ad altro titolo, giacchè lo straniero, già titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro scaduto nel settembre 2017, non ne aveva più chiesto il rinnovo e si era reso responsabile di gravi reati.
1.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, commi 3 e 4.
A parere del ricorrente il Giudice, in sede di convalida deve valutare incidentalmente ai fini della decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo che può consistere anche nella situazione di inespellibilità dello straniero.
Sostiene, tuttavia, che tale valutazione non può riguardare una situazione di inespellibilità non ancora verificatasi, come nel presente caso, in cui era stata solo manifestata la volontà di adire in futuro il Tribunale per i Minorenni per il riconoscimento dell’autorizzazione temporanea alla permanenza sul territorio nazionale del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31, comma 3.
2.1. I motivi, da trattarsi congiuntamente per connessione, sono fondati e vanno accolti.
2.2. Questa Corte, infatti, ha già avuto occasione di chiarire che la stessa pendenza, sopravvenuta al provvedimento espulsivo, del giudizio sulla richiesta della misura temporanea di coesione familiare, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, è inidonea a giustificare la caducazione del provvedimento espulsivo stesso (Cass. 5080/2013) e che, conseguentemente, non può impedire la convalida del decreto del questore di accompagnamento alla frontiera (Cass. 19334/2015) e dunque anche dell’analogo – per quanto qui rileva – decreto di trattenimento.
3. Deve quindi cassarsi il decreto impugnato senza rinvio, essendo ormai decorso il termine entro il quale la convalida avrebbe dovuto essere pronunciata.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
– Accoglie il ricorso; cassa senza rinvio il decreto impugnato e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2021